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Circolare

Circolare numero 160 del 29-7-1999

SOMMARIO La legge n. 144/99 dispone la neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale autorizzati nell’arco di tempo dal 24 marzo al 31 dicembre 1999 per le imprese operanti nella Regione Valle d’Aosta e la concessione di un’indennita’, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per i lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza della chiusura del traforo del Monte Bianco appartenenti a settori produttivi esclusi dalla normativa sulle integrazioni salariali. La legge n.176/98, come modificata dalla legge n.448/98, prevede la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, in deroga al limite di durata vigente, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti attivita’ di escavazione e lavorazione del marmo per l’adeguamento dell’unita’ produttiva alla normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, da un lato, l’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale prevista dall’art. 46 della legge n. 144/1999 per le imprese private della Valle d’Aosta colpite dalla chiusura del traforo del Monte Bianco; dall’altro, riepiloga le regole sul trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende industriali del marmo ex legge n. 176/1998 e successiva legge n. 448/1998. Vengono precisati beneficiari, misure, durata, termini di domanda, priorità cronologica, procedura di liquidazione e istruzioni contabili, oltre alla neutralizzazione dei periodi di CIG ai fini dei limiti di durata.

Provvidenze per le difficoltà occupazionali legate alla chiusura del traforo del Monte Bianco e chiarimenti sul CIG ordinario per il marmo

Art. 46 legge n. 144/1999 e CIG ordinaria per il marmo

La circolare fornisce istruzioni applicative su due distinti interventi in materia di integrazione salariale. Da un lato disciplina l’indennità straordinaria prevista per le difficoltà occupazionali nella Regione Valle d’Aosta conseguenti alla chiusura del traforo del Monte Bianco; dall’altro riepiloga le regole del trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese industriali del marmo, alla luce delle modifiche normative intervenute tra il 1998 e il 1999.

Indennità per i lavoratori colpiti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco

L’art. 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144 prevede una prestazione pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con aggiunta degli assegni per il nucleo familiare se spettanti, a favore dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto per effetto della crisi delle attività connesse ai flussi internazionali di traffico interrotti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco.

Sono beneficiari i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti in Valle d’Aosta, con esclusione degli apprendisti e dei dirigenti. La circolare precisa che il campo di applicazione riguarda le attività dei settori:

  • servizi,
  • turismo,
  • commercio,
  • artigianato,
  • trasporti.

Per i trasporti, l’intervento riguarda solo le imprese artigiane, in quanto le imprese industriali possono fruire degli interventi ordinari. Restano escluse le imprese soggette al versamento della contribuzione per le integrazioni salariali ordinarie, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le imprese di natura pubblica, come le aziende municipalizzate.

Misura della prestazione e regole di calcolo

L’indennità è equiparata al trattamento straordinario di integrazione salariale solo ai fini della determinazione dell’importo. Ne consegue l’applicazione delle regole proprie della CIGS, comprese:

  • i limiti massimi mensili,
  • la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, indicata per l’anno in corso nel 5,54%,
  • le incompatibilità e incumulabilità con altre prestazioni previdenziali e con redditi da lavoro autonomo o dipendente.

La circolare esclude invece l’estensione dei benefici accessori della CIGS, in particolare:

  • l’accredito figurativo ai fini pensionistici,
  • il trattamento di fine rapporto.

Durata, decorrenza e limite numerico

La prestazione può essere riconosciuta per periodi di sospensione o riduzione di orario collegati all’evento, non anteriori al 24 marzo 1999 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

La legge prevede un contingente massimo di 150 unità e la circolare sottolinea che deve essere seguito il criterio della priorità cronologica nella concessione. Non possono quindi essere accolte domande ulteriori quando risulti esaurito il plafond complessivo di 243.000 ore di integrazione riferite al contingente. La Sede Regionale della Valle d’Aosta deve tenere un’apposita contabilità delle richieste pervenute.

Domanda, documentazione e valutazione

La domanda deve essere accompagnata dalla copia del verbale redatto in sede sindacale o presso la competente Direzione del lavoro, da cui risultino le motivazioni della sospensione o riduzione di orario e la connessione con l’evento tutelato dall’art. 46.

La Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell’industria valuta la domanda e ne esamina la congruità. Nelle istruzioni iniziali richiamate come allegato al messaggio del 2 giugno 1999, si precisa inoltre che le domande dovevano essere presentate entro il 22 giugno 1999 per i periodi di paga già scaduti, in applicazione del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Istruzioni operative e modelli di pagamento

Le imprese ammesse devono presentare le richieste di pagamento in favore dei lavoratori interessati mediante i modelli IGi Str./Aut., recanti la dicitura "Art. 46 L. n. 144/99". Nel modulo deve essere indicato il trattamento retributivo previsto dal contratto di lavoro per il periodo di sospensione o riduzione.

I modelli riguardano periodi già decorsi al momento della presentazione; per i periodi successivi all’autorizzazione, i pagamenti sono disposti con cadenza mensile e per ciascun mese deve essere presentato un apposito modulo IGi Str./Aut. La circolare richiama anche l’esigenza di confrontare le ore autorizzate con quelle effettivamente corrisposte, poiché le eventuali disponibilità residue possono essere utilizzate per le domande rimaste escluse, sempre rispettando l’ordine cronologico di presentazione.

La liquidazione avviene tramite la procedura automatizzata già in uso per i trattamenti C.I.G.S.; la disponibilità dei relativi programmi sarà comunicata con apposito messaggio.

Contabilità dell’indennità e degli assegni al nucleo familiare

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti:

  • GAU 30/99, per l’indennità;
  • GAT 30/99, per gli assegni al nucleo familiare connessi.

Gli eventuali recuperi devono essere imputati ai conti di nuova istituzione:

  • GAU 24/89,
  • GAT 24/89.

Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 al codice di bilancio esistente 69.

Neutralizzazione dei periodi di CIG ai fini dei limiti di durata

I periodi di intervento ordinario autorizzati in favore delle imprese operanti in Valle d’Aosta compresi tra il 24 marzo e il 31 dicembre 1999 non si computano ai fini del calcolo dei limiti massimi di durata previsti dalla normativa vigente.

La neutralizzazione opera sia rispetto ai limiti dell’intervento ordinario richiamati dalle leggi n. 164/1975 e n. 427/1975, sia rispetto al limite di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende del marmo

La circolare richiama poi la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 176/1998, relativa al trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese industriali del settore marmo che sospendono o riducono l’attività per l’adeguamento degli impianti e dei siti di estrazione alle norme di sicurezza del lavoro.

La legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 45, comma 29, ha ampliato la durata massima dell’intervento da tre a sei mesi e ha abrogato il precedente termine finale del 30 giugno 1999. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la disponibilità finanziaria residua può essere destinata anche a provvedimenti relativi a periodi successivi al 31 dicembre 1998, ma nel rispetto del limite finanziario di sei miliardi di lire stabilito dalla norma istitutiva.

La nuova durata semestrale si applica solo ai provvedimenti concessivi relativi a sospensioni intervenute dopo il 31 dicembre 1998.

Presentazione delle domande, contributo addizionale e monitoraggio

Le domande devono essere inviate direttamente alla Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio V - Normativa Cassa integrazione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 25155 del 14 ottobre 1998 e con la documentazione analiticamente indicata dal decreto stesso.

La circolare conferma inoltre che il trattamento resta soggetto al contributo addizionale previsto dall’art. 2 della legge n. 1058/1971.

Sul piano operativo, l’art. 4 del decreto ministeriale prevede un monitoraggio dei flussi di spesa relativo all’erogazione della prestazione, finalizzato a consentire eventuali ripartizioni delle risorse e a verificare il rispetto del limite di impegno. Le sedi devono quindi invitare i datori di lavoro interessati a comunicare alla SAP competente, che ha rilasciato l’autorizzazione, gli elementi dell’operazione di conguaglio tramite l’apposito prospetto, con trasmissione di copia alla Direzione Prestazioni per il tramite della Sede Regionale.

Punti principali

Indennità per la chiusura del traforo del Monte Bianco

L’art. 46 della legge n. 144/1999 prevede un’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, con eventuali assegni per il nucleo familiare, per i lavoratori sospesi o ad orario ridotto a causa della crisi nelle attività connesse ai flussi internazionali interrotti dalla chiusura del traforo. I destinatari sono i dipendenti di datori di lavoro privati operanti in Valle d’Aosta, esclusi apprendisti e dirigenti, purché non soggetti alla disciplina della CIG ordinaria.

Beneficiari e ambito di applicazione

Sono ricomprese le attività dei settori servizi, turismo, commercio, artigianato e trasporti; per i trasporti, l’intervento riguarda le sole imprese artigiane. Restano escluse le imprese che versano contributi per la CIG ordinaria e che già fruiscono della neutralizzazione dei periodi ordinari, oltre alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e alle imprese di natura pubblica o comunque soggette alla CIG ordinaria.

Misura e limiti dell’indennità

L’indennità è determinata secondo le regole del trattamento straordinario di integrazione salariale, quindi con applicazione dei relativi massimali mensili, della riduzione ex art. 26 della legge n. 41/1986 (indicata per l’anno in corso nel 5,54%) e delle regole di incumulabilità/incompatibilità con altre prestazioni previdenziali o redditi da lavoro. Non si estendono invece gli effetti accessori relativi all’accredito figurativo ai fini pensionistici e al trattamento di fine rapporto.

Durata, plafond e priorità cronologica

La prestazione può essere riconosciuta per sospensioni o riduzioni di orario connesse all’evento non anteriori al 24 marzo 1999 e non oltre il 31 dicembre 1999. La legge prevede un massimo di 150 unità e 243.000 ore di integrazione: le domande vanno quindi trattate secondo ordine cronologico di presentazione e non possono essere accolte oltre l’esaurimento del contingente disponibile. La Sede Regionale della Valle d’Aosta deve tenere una contabilità dedicata delle richieste.

Domanda, documentazione e istruttoria

La domanda deve essere corredata dal verbale sindacale o della competente Direzione del lavoro che attesti le motivazioni della sospensione/riduzione e il nesso con l’evento tutelato. La Commissione provinciale per le integrazioni salariali per i lavoratori dell’industria valuta la domanda e la congruità della richiesta.

Adempimenti operativi, liquidazione e contabilità

Le imprese ammesse devono compilare i modelli IGi Str./Aut. con la dicitura "Art. 46 L. n. 144/99", indicando il trattamento retributivo contrattualmente dovuto per il periodo di sospensione o riduzione. I modelli riguardano periodi già decorsi; per quelli successivi all’autorizzazione i pagamenti avvengono mensilmente con apposito modello per ciascun periodo. La liquidazione avviene tramite la procedura automatizzata usata per la CIGS. Per la contabilità sono istituiti i conti GAU 30/99 e GAT 30/99; i recuperi vanno imputati a GAU 24/89 e GAT 24/89; le somme non riscosse vanno evidenziate nel conto GPA 10/31, codice di bilancio 69.

Neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale

I periodi di intervento ordinario autorizzati in favore delle imprese operanti in Valle d’Aosta compresi tra il 24 marzo e il 31 dicembre 1999 non si computano ai fini dei limiti massimi di durata previsti per la CIG ordinaria e per la CIG straordinaria. La neutralizzazione opera sia rispetto ai limiti delle norme vigenti sulla CIG ordinaria sia rispetto al limite della CIGS richiamato dall’art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991.

Trattamento ordinario di integrazione salariale per il marmo

La legge n. 176/1998, come modificata dalla legge n. 448/1998, consente la CIG ordinaria per le imprese industriali del settore lapideo che svolgono escavazione e lavorazione del marmo, anche in caso di sospensione o riduzione dovuta all’adeguamento di impianti e siti estrattivi alle norme di sicurezza. Il termine massimo è stato ampliato da tre a sei mesi e abrogato il precedente termine finale del 30 giugno 1999; tuttavia la nuova durata si applica solo ai provvedimenti concessivi relativi a sospensioni intervenute dopo il 31 dicembre 1998.

Domande, contributo addizionale e monitoraggio della spesa per il marmo

Le domande devono essere inviate direttamente alla Direzione Centrale Prestazioni - Ufficio V - Normativa Cassa integrazione, con la documentazione prevista dal decreto ministeriale 14 ottobre 1998 n. 25155. La prestazione resta soggetta al contributo addizionale di cui all’art. 2 della legge n. 1058/1971. È inoltre previsto un monitoraggio dei flussi di spesa; le sedi devono invitare i datori di lavoro a comunicare alla SAP competente gli elementi del conguaglio, trasmettendo copia del prospetto alla Direzione Prestazioni tramite la Sede Regionale.

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