Circolare numero 161 del 29-7-1999
L'Istituto assume il servizio di esazione delle quote associative che gli associati alla FE.N.A.P.I. verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione con la FE.N.A.P.I. per la riscossione delle quote associative degli iscritti tramite mod. F24, unitamente ai contributi previdenziali dovuti. Vengono indicate le istruzioni operative, le modalità di identificazione degli associati, i termini per l’invio delle deleghe e dei supporti magnetici, le regole sulla revoca, i criteri di riparto e conguaglio dei rapporti finanziari, nonché le spese a carico della Federazione. La convenzione ha durata annuale con rinnovo tacito salvo disdetta entro il 30 giugno.
Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la riscossione delle quote associative tramite modello F24
Convenzione INPS-FE.N.A.P.I. per la riscossione delle quote associative tramite F24
La circolare dà notizia della stipula della convenzione tra INPS e FE.N.A.P.I., ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, per l’esazione delle quote associative dovute dagli iscritti alla Federazione. L’operazione avviene tramite il modello F24, con inserimento della quota associativa nell’importo complessivo dovuto per la contribuzione previdenziale obbligatoria.
Ambito di applicazione e presupposti normativi
La convenzione è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 23873/DLI.CONF.10 del 25 febbraio 1999. Il testo richiama, oltre alla legge n. 311/1973, la legge n. 675/1996 in materia di protezione dei dati personali e il d.lgs. n. 241/1997 sulla riscossione unificata di tributi e contributi. L’esazione riguarda gli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S.
Modalità di riscossione e limiti dell’attività dell’INPS
L’INPS riscuote la quota associativa unitamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti dagli associati, con le stesse modalità e periodicità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990. Sull’avviso di pagamento inviato ai contribuenti viene evidenziato l’importo della quota associativa e la Federazione destinataria.
È espressamente escluso ogni obbligo di riscossione coattiva della quota associativa da parte dell’Istituto. Inoltre, l’INPS è sollevato da responsabilità verso i terzi e verso gli associati per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di contestazioni relative agli elenchi trasmessi.
Determinazione dell’importo della quota associativa
La FE.N.A.P.I. stabilisce annualmente la misura del contributo associativo, anche differenziata per provincia. L’importo deve essere notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e presentazione delle deleghe
L’identificazione degli associati avviene tramite deleghe alla riscossione sottoscritte dal singolo associato e redatte secondo il testo allegato alla convenzione. La FE.N.A.P.I. deve presentare gli elenchi alle SAP competenti per territorio, in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso.
La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale FE.N.A.P.I., con firma del responsabile e timbro. I nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le SAP competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS solo dall’anno successivo.
Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe per due o più organizzazioni sindacali distinte, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione.
Invio dei supporti magnetici e verifica degli abbinamenti
Per la riscossione delle quote di ciascun anno, la FE.N.A.P.I. invia alla Sede centrale INPS, Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, i nastri magnetici con i dati identificativi dei nuovi associati e con i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega. Le scadenze sono il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 18 gennaio dell’anno stesso.
I supporti magnetici devono contenere l’identificazione della SAP competente, del comune sede dell’impresa e, in particolare:
- cognome e nome dell’associato;
- data di nascita;
- codice INPS e relativo controcodice, salvo nuove iscrizioni;
- indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo.
L’INPS rende disponibili i dati alle SAP competenti per la convalida delle deleghe e, entro cinque giorni dal ricevimento dei nastri, comunica alla FE.N.A.P.I. l’esito dell’abbinamento, fornendo anche un supporto magnetico con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità se nastri o deleghe non trovano corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega da parte dell’associato
Il rapporto di appartenenza resta tra l’associato e l’Associazione, secondo lo Statuto accettato dall’associato. Ogni comunicazione inerente il rapporto, se attivata dall’associato, deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, la Sede ne prende nota e informa la Federazione interessata. Se entro tre mesi non perviene una nuova manifestazione di volontà dell’associato di delegare l’INPS, la revoca viene acquisita. Di conseguenza, la quota associativa non sarà più inclusa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti, rendicontazione e conguaglio
Entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale, l’INPS Sede centrale corrisponde alla FE.N.A.P.I. un acconto. L’acconto è calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna SAP una percentuale determinata in base al rapporto tra le riscossioni complessive dei contributi previdenziali e associativi e il totale degli importi posti in riscossione, percentuale poi ridotta di due punti.
Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari sono definiti senza interessi per ogni singola emissione quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento. In tale fase, l’INPS trasmette un rendiconto contenente:
- l’ammontare delle quote associative riscosse;
- il rimborso spese e la relativa IVA, comprensivi degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente, calcolati secondo l’art. 8;
- gli acconti corrisposti per l’emissione;
- l’eventuale conguaglio a saldo.
Contemporaneamente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il conguaglio dovuto. Entro il mese successivo alla rendicontazione, la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni fornisce alla Federazione l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Prospetto annuale della situazione finanziaria
Entro il 31 marzo di ogni anno, l’INPS trasmette alla FE.N.A.P.I. un prospetto con la situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non sia ancora completata l’acquisizione dei versamenti. Il prospetto evidenzia, per ciascuna emissione, l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati.
Spese del servizio e altri oneri
Le spese per il servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi determinati dagli uffici competenti. Nelle more della fissazione dei nuovi costi, in conseguenza dell’introduzione della contabilità analitica, si applicano provvisoriamente, salvo conguaglio, gli importi della delibera consiliare n. 1245 del 16 settembre 1997.
Oltre alle spese del servizio, sono a carico della FE.N.A.P.I. ogni eventuale altro onere, anche fiscale, inerente la convenzione. La Federazione accetta senza riserva tali determinazioni.
Durata, rinnovo e disdetta
La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno. Ciascuna parte può evitarne il rinnovo mediante disdetta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno, vale a dire almeno sei mesi prima della scadenza.
Rinvio alle circolari precedenti
Per le modalità operative della convenzione, per l’indicazione degli associati nella fase di prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998, nonché alle norme applicative già emanate in materia.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
L’INPS è incaricato, ai sensi della legge n. 311/1973 e previa autorizzazione ministeriale, di riscuotere le quote associative dovute dagli associati FE.N.A.P.I. attraverso il modello F24. La quota associativa viene inserita nell’importo totale dovuto con i contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge n. 233/1990.
Esclusione della riscossione coattiva e responsabilità dell’INPS
La convenzione esclude qualsiasi obbligo dell’INPS di procedere alla riscossione coattiva delle quote associative. L’Istituto è inoltre esonerato da responsabilità verso terzi e verso gli associati per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di contestazioni sull’inclusione negli elenchi trasmessi dalla Federazione.
Determinazione della quota e termini di comunicazione
La FE.N.A.P.I. stabilisce annualmente l’ammontare della quota associativa, anche differenziato per provincia, e lo comunica all’INPS entro il 30 novembre di ciascun anno con raccomandata A/R. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Identificazione degli associati e invio delle deleghe
La Federazione deve presentare le deleghe alla riscossione sottoscritte dagli associati alle SAP competenti, con elenchi in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo. La firma del delegante va autenticata dalla struttura territoriale FE.N.A.P.I.; i nominativi e le firme dei rappresentanti autorizzati devono essere depositati presso le SAP competenti.
Supporti magnetici e abbinamento dei dati
Per ogni annualità la FE.N.A.P.I. invia alla Sede centrale INPS, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso, i nastri magnetici con i dati dei nuovi associati e delle revoche. I supporti devono contenere l’identificazione della SAP competente, del comune sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo, CAP e altri elementi essenziali. L’INPS restituisce l’esito dell’abbinamento entro cinque giorni dal ricevimento e non risponde per mancate corrispondenze con i propri archivi.
Revoca della delega
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la Sede prende nota della revoca e ne dà notizia all’Associazione. Trascorsi tre mesi senza una nuova volontà dell’associato di mantenere la delega, la revoca viene acquisita e la quota non sarà più inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali per l’esercizio successivo.
Rendicontazione, acconti e conguagli
Entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento trimestrale, la Sede centrale INPS corrisponde alla Federazione un acconto calcolato secondo una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni complessive e importi posti in riscossione, ridotta di due punti, al netto di rimborso spese e IVA. I rapporti finanziari sono definiti senza interessi quando risultano elaborati tutti i certificati di accreditamento. In tale occasione l’INPS invia un rendiconto con importi riscossi, spese e IVA, acconti e conguaglio a saldo, versando contestualmente il relativo saldo. Entro il mese successivo alla rendicontazione è trasmesso anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.
Spese del servizio e oneri a carico della Federazione
Le spese del servizio di esazione sono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS sulla base dei costi effettivi. In via provvisoria, nelle more della determinazione dei nuovi costi, si applicano gli importi della delibera consiliare n. 1245 del 16 settembre 1997, salvo conguaglio. Sono inoltre a carico della FE.N.A.P.I. ogni ulteriore onere, anche fiscale, inerente la convenzione.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta deve essere notificata da una delle parti con lettera raccomandata A/R entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
Rinvio alle precedenti circolari e norme applicative
Per le modalità attuative della convenzione, per l’indicazione degli associati in prima iscrizione e per la disciplina delle revoche, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nelle circolari n. 248 del 23 novembre 1989, n. 16 del 16 gennaio 1990 e n. 205 del 1° ottobre 1998, oltre alle norme applicative vigenti in materia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 29 lug 1999Circolare numero 158 del 29-7-1999
- Circolare · 29 lug 1999Circolare numero 159 del 29-7-1999
- Circolare · 29 lug 1999Circolare numero 160 del 29-7-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 164 del 30-7-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 163 del 30-7-1999
- Circolare · 30 lug 1999Circolare numero 162 del 30-7-1999
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →