Cassazione Penale, Ordinanza n. 05895/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della rinuncia formulata dall'istante, ed ha esonerato quest'ultimo dal pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda una richiesta di rimessione del processo proposta dalla persona sottoposta a giudizio avanti alla Corte di cassazione, trasmessa dalla Corte di appello competente. Prima della decisione, l'istante ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di rimessione. La Corte ha quindi rilevato che, per effetto della rinuncia intervenuta dopo la proposizione dell'istanza, è venuto meno l'interesse alla decisione e l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con esonero dell'istante dal pagamento delle spese processuali. Il testo richiama inoltre il principio, tratto da Sez. U, che la rimessione non è un rimedio impugnatorio, ma si attiva con una richiesta ex art. 46 c.p.p. avente contenuto rappresentativo di fatti esterni al processo, strutturalmente diversa dal ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 46 c.p.p.
La rimessione del processo si attiva mediante richiesta, non mediante un rimedio impugnatorio; la richiesta ha contenuto rappresentativo di elementi fattuali relativi a una situazione esterna al processo.
Massime di principio
- La rinuncia alla richiesta di rimessione del processo determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'inammissibilità dell'istanza.
- L'istituto della rimessione del processo non ha natura impugnatoria: si tratta di uno strumento attivato con richiesta ex art. 46 c.p.p., fondato sulla rappresentazione di fatti esterni al processo.
- Quando l'istanza di rimessione viene dichiarata inammissibile per rinuncia sopravvenuta, l'istante può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali.
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