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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13984/2022 del 12/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perché la Corte di appello avrebbe configurato il reato di ricettazione e non quello di appropriazione di cose smarrite o di furto, con conseguente presunta improcedibilità per difetto di querela; (2) violazione della legge penale (artt. 99, 157 e 161 c.p.) per omessa declaratoria di prescrizione maturata prima del giudizio di appello, sostenendo che la recidiva reiterata e specifica non può essere computata due volte nel calcolo dei termini di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come ricettazione sulla base della giurisprudenza: la detenzione di cose che conservano i segni del legittimo possesso altrui non elimina il potere del titolare e, in assenza di elementi che colleghino immediatamente la detenzione al furto (es. dichiarazioni attendibili dell'imputato o altri indizi di 'immediata' provenienza dal furto), la condotta si configura come ricezione/ricettazione per i successivi possessori; nel caso concreto l'imputato non aveva dichiarato di aver sottratto gli assegni e tra lo smarrimento e la consegna era trascorso oltre un anno. Sul secondo motivo ha escluso la violazione denunciata: la giurisprudenza consolidata ammette che la recidiva reiterata incida sul calcolo del termine prescrizionale minimo (art. 157, comma 2 c.p.) e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo (art. 161, comma 2 c.p.), senza violare il ne bis in idem sostanziale o la CEDU. Di conseguenza la prescrizione non era maturata prima dell'impugnata sentenza. Per l'inammissibilità del ricorso è stata anche disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (clausola di riserva relativa alla appropriazione di cose smarrite)

    La Corte ha richiamato il principio che la clausola di riserva non opera in assenza di elementi che colleghino la detenzione direttamente al furto; la semplice detenzione non basta a configurare il furto se non è dimostrata la immediata riconducibilità al furto.

  • art. 99 cod. pen. (criterio moderatore nel calcolo delle circostanze)

    Applicato come criterio moderatore nella determinazione dell'aumento di pena connesso alla recidiva, influendo sul calcolo del termine prescrizionale in combinazione con le norme sulla prescrizione.

  • art. 157 cod. pen. (termine prescrizionale minimo)

    La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo ai sensi del comma 2; la Corte ha ammesso l'aumento del termine minimo per la recidiva.

  • art. 161 cod. pen. (termine prescrizionale massimo)

    La recidiva reiterata può, in presenza di atti interruttivi, incidere anche sul termine massimo della prescrizione aumentando la durata complessiva, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.

  • art. 129 cod. proc. pen. (estinzione del reato per prescrizione)

    La Corte ha rilevato che l'inammissibilità del ricorso in cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e dunque preclude la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 129.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, ad una somma a favore della cassa delle ammende.

  • Art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e sentenza CEDU Zolotoukhine vs. Russia

    La Corte ha ritenuto che l'orientamento giurisprudenziale che consente la doppia incidenza della recidiva sul calcolo dei termini di prescrizione non viola né il ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, richiamando la sentenza Zolotoukhine per spiegare i limiti della tutela CEDU in materia di prescrizione.

Massime di principio

  • Quando beni smarriti conservano segni esteriori di appartenenza al titolare, la mera detenzione non prova automaticamente il furto: per qualificare come furto è necessario dimostrare la riconducibilità immediata della detenzione al furto; in assenza di tali elementi la condotta dei successivi detentori può integrare il reato di ricettazione.
  • Per impugnare efficacemente una decisione che ha ritenuto la ricettazione è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito (es. tempi tra smarrimento e consegna, dichiarazioni dell'imputato); motivi generici o non specifici saranno dichiarati inammissibili.
  • Sulla prescrizione, l'orientamento giurisprudenziale consolidato consente che la recidiva reiterata incida sia sul termine prescrizionale minimo (art. 157 c.p.) sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo (art. 161 c.p.); dunque non è più efficace l'argomentazione che vieti ogni doppio utilizzo della recidiva nel calcolo dei termini.
  • La proposizione di ricorso per cassazione deve evitare motivi manifestamente infondati: in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e somme a titolo di ammenda alla cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce di ottenere una pronuncia di estinzione per prescrizione in cassazione, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione utile a rilevare tale estinzione.

Testo integrale

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