Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, 1) Riguardo al ricorso introduttivo, notificato e depositato il 2 dicembre 2024: - del decreto del direttore generale (DDG) n. 72681 del 27 novembre 2024 col quale l’USR Puglia – Direzione generale Ufficio II- ha revocato a partire dal 1° gennaio 2025, per due corsi attivi e contraddistinti rispettivamente dai codici meccanografici BATD01500V e BATDB3500N, lo status di parità scolastica all’Istituto Tecnico Economico Paritario “NOBEL”, gestito dalla società “Gold Formazione s.r.l.”, operante in Bari, via dei Bersaglieri n.11; - della nota prot. n. 0047552 del 21 agosto 2024, di avvio del procedimento di revoca della parità scolastica; - della nota prot. n. 63376 del 18 ottobre 2024 dell’USR Puglia - Direzione Generale Ufficio II avente ad oggetto il preavviso di revoca della parità scolastica dell’Istituto Tecnico Paritario “Nobel”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto ove lesivi della posizione della ricorrente. 2) Riguardo al primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 10 aprile 2025 e depositato il successivo 22: - del decreto del direttore generale dell’USR Puglia prot. n. 11822 dell’11 febbraio 2025. 3) Riguardo al secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 agosto 2025: - del decreto del Direttore generale dell’USR Puglia di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede scolastica.

Giustizia amministrativa202401467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dello status di parità scolastica per due corsi dell’istituto, successivo provvedimento di revoca della sospensione degli effetti della revoca e diniego dell’autorizzazione al trasferimento della sede scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui l’USR Puglia aveva revocato, dal 1° gennaio 2025, lo status di parità scolastica di due corsi dell’Istituto Tecnico Economico Paritario “Nobel”, ritenendo che l’immobile sede dell’istituto fosse privo di agibilità e non conforme ai requisiti di igiene e sicurezza. Sono stati dedotti violazione della normativa sulla parità scolastica, difetto ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. La ricorrente ha inoltre impugnato il successivo decreto con cui l’amministrazione aveva revocato la sospensione degli effetti della revoca e riaffermato la perdita della parità, consentendo soltanto eccezionalmente la prosecuzione dell’anno scolastico e lo svolgimento degli esami per i candidati interni, nonché il diniego di autorizzazione al trasferimento della sede per l’anno scolastico 2025/2026. A sostegno della propria posizione, la società ha prodotto documentazione edilizia, statica, igienico-sanitaria, antincendio e relativa alla conformità degli impianti, oltre ai precedenti provvedimenti dell’USR che avevano riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la parità scolastica.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i due ricorsi per motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati e compensando le spese. Il giudice ha ritenuto non dimostrato che l’immobile fosse concretamente privo dei requisiti di sicurezza, igiene e abitabilità. La documentazione prodotta dalla ricorrente attestava, tra l’altro, l’idoneità igienico-sanitaria, la staticità, la conformità degli impianti e la prevenzione incendi; inoltre, lo stesso USR aveva già riconosciuto nel tempo la sussistenza dei requisiti per la parità scolastica. L’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità era stata dichiarata dal Comune per ragioni urbanistiche connesse alla mancata attuazione di un piano di lottizzazione, ma tale profilo non poteva essere automaticamente equiparato alla mancanza delle condizioni sostanziali di agibilità, sicurezza e salubrità dell’immobile. Il TAR ha distinto il piano urbanistico da quello edilizio e dell’agibilità, rilevando che titolo edilizio e agibilità hanno presupposti e funzioni diversi. Ha inoltre affermato che, per un edificio costruito anteriormente al 1967 e non interessato da interventi rilevanti ai fini dell’agibilità, l’assenza o l’inefficacia di un certificato formale non dimostra di per sé l’assenza delle condizioni sostanziali di abitabilità e sicurezza. Il decreto dell’11 febbraio 2025 è stato ritenuto illegittimo per invalidità derivata, sia nella parte in cui faceva rivivere la revoca originaria sia nella parte in cui fondava il mantenimento della parità sulla necessità di un certificato di agibilità non richiesto nella fattispecie. Anche il diniego di trasferimento della sede è stato annullato, perché fondato sulla presupposta perdita dello status di parità, che il giudice ha ritenuto mai validamente venuto meno. Le spese sono state compensate per la complessità e l’originaria opinabilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, lett. b), l. 10 marzo 2000, n. 52

    la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti

    Il requisito della parità scolastica richiede la disponibilità di locali conformi alle norme vigenti, ma la sua verifica deve riguardare l’idoneità concreta dei locali e non può essere desunta automaticamente da una vicenda urbanistica estranea alle condizioni sostanziali di sicurezza e salubrità.

  • art. 1, comma 7, lett. c), d.m. 29 novembre 2007

    La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza

    Il requisito dei locali per il mantenimento della parità scolastica concerne la loro idoneità effettiva rispetto all’igiene e alla sicurezza.

  • art. 3, punto 3.6, lett. c), d.m. 10 ottobre 2008, n. 83

    La disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni

    La valutazione dei locali deve essere concreta e rapportata anche al numero degli alunni, senza confondere l’assenza di un documento formale con la carenza delle condizioni sostanziali di agibilità.

  • art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Il certificato di agibilità attesta il rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti; non coincide con il titolo edilizio né assorbe la verifica della conformità urbanistica.

  • art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare

    Per gli immobili realizzati in epoche nelle quali non era obbligatorio acquisire un titolo abilitativo, lo stato legittimo può essere ricostruito mediante le informazioni catastali di primo impianto e altri documenti probanti, con i titoli relativi agli interventi successivi.

  • artt. 221 e 222 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265

    Per gli edifici costruiti tra il 1934 e il 1967, l’abitabilità era collegata all’accertamento comunale delle condizioni igienico-sanitarie, mentre non era necessariamente richiesto il moderno certificato di agibilità.

  • art. 56, comma 4, c.p.a.

    La disposizione è richiamata dall’amministrazione per sostenere la decadenza del decreto cautelare monocratico, ma il relativo atto amministrativo è stato comunque annullato in quanto fondato su un presupposto illegittimo.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, il requisito della disponibilità di locali conformi alle norme vigenti deve essere verificato in concreto con riferimento all’idoneità igienica, sanitaria e di sicurezza dei locali e non può essere desunto automaticamente dalla sola mancanza, inefficacia o invalidità di un documento formale di agibilità.
  • L’inefficacia di un piano di lottizzazione o di altro titolo urbanistico per mancata attuazione delle relative previsioni non determina automaticamente l’inagibilità edilizia dell’immobile: la conformità urbanistica e l’agibilità perseguono funzioni diverse e devono essere valutate separatamente.
  • Per gli edifici costruiti anteriormente all’entrata in vigore della disciplina che impone il certificato di agibilità, l’assenza o l’inefficacia del certificato non prova di per sé l’inagibilità sostanziale; occorre accertare in concreto la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità e abitabilità, tenendo conto anche della disciplina vigente al momento della costruzione e degli eventuali interventi successivi.
  • Quando l’amministrazione fonda la revoca della parità scolastica su una presunta carenza dei requisiti dei locali, deve svolgere un’istruttoria effettiva e motivare specificamente in ordine alle condizioni concrete di sicurezza, igiene e idoneità dell’immobile, confrontandosi con la documentazione tecnica disponibile e con i precedenti accertamenti favorevoli.
  • Gli atti successivi che presuppongono la legittimità di una revoca della parità scolastica sono illegittimi per invalidità derivata quando venga annullato l’atto presupposto; ciò vale anche per il diniego di trasferimento della sede fondato sulla presunta perdita dello status di parità.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateAgibilità e certificazioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.