Cassazione Penale, Sentenza n. 7200/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Filadoro aveva chiesto l'ammissione alla detenzione domiciliare relativa a una pena di sette mesi di reclusione. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza con ordinanza del 05/05/2022. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che l'ordinanza era stata emessa a seguito di un'udienza camerale, il cui avviso era stato notificato a lui e al suo difensore oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 666 c.p.p., richiamato all'iter di sorveglianza dall'art. 678 c.p.p., con conseguente nullità procedurale dell'udienza e del provvedimento
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'avviso dell'udienza camerale era stato notificato oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 666 c.p.p., applicabile per richiamo ex art. 678 c.p.p., determinando una nullità a regime intermedio non sanata dall'omessa partecipazione del condannato e del difensore. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizio, libero nel suo esito e privo del vizio procedurale riscontrato
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
L'art. 666 c.p.p. impone un termine di preavviso per la notificazione dell'avviso di udienza camerale; tale termine (dieci giorni) è requisito di validità della procedura, e la sua violazione determina nullità a regime intermedio se non sanata
art. 678 cod. proc. pen.
richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen.
L'art. 678 c.p.p. estende l'applicazione di disposizioni del processo penale al procedimento di sorveglianza; in particolare rende applicabile l'art. 666 al procedimento per misure alternative/detenzione domiciliare
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 34077 del 01/07/2014, Arini)
richiamata in motivazione come riferimento sulla nullità a regime intermedio
La giurisprudenza consolidata distingue le nullità e conferma che la mancata osservanza del termine di notificazione per l'udienza camerale configura nullità a regime intermedio, suscettibile di essere fatta valere se non ricorre sanatoria
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza per ammissione a misure alternative o detenzione domiciliare va rispettato il termine di notificazione previsto dall'art. 666 c.p.p., richiamato dall'art. 678 c.p.p.; la sua violazione può rendere nullo l'atto impugnato
- La violazione del termine di notificazione configura generalmente una nullità a regime intermedio: è sanabile con la presenza e partecipazione della parte o del difensore all'udienza; in assenza di partecipazione la nullità permane
- La nullità procedurale non sanata può essere tempestivamente dedotta in sede di impugnazione e comportare l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio, il quale resta libero nel suo esito
- Per il difensore è essenziale verificare la regolarità dei termini di notifica degli avvisi di udienza; in caso di notifiche tardive occorre tempestivamente eccepire il vizio e farne valere le conseguenze in grado di impugnazione
- Il rinvio per nuovo giudizio non garantisce un esito favorevole automatico al ricorrente: elimina il vizio procedurale ma non vincola il giudice sul merito, che potrà decidere nuovamente sulla richiesta
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