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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39883/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, rettificando il valore dichiarato di un complesso immobiliare oggetto di compravendita, aveva proceduto ad accertamento complementare delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello della società acquirente rideterminando il valore del bene. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza della CTR fosse nulla per motivazione apparente. La contribuente ha resistito con controricorso e ha anche eccepito l'inammissibilità dell'appello per tardività, eccezione che la Corte ha disatteso richiamando la disciplina sulla sospensione dei termini per la definizione delle controversie tributarie ex d.l. 119/2018.

La decisione

La Corte ha esaminato in via preliminare l'eccezione di tardività dell'appello e l'ha respinta, ritenendo applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. 119/2018 alle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate. Nel merito, ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso, affermando che la motivazione della sentenza della CTR, pur sintetica, era comunque intellegibile e sufficiente perché fondava la decisione sulle risultanze della perizia prodotta dalla parte contribuente e sulla mancata produzione, da parte dell'Ufficio, di una diversa stima supportata da un procedimento sintetico-comparativo. La Corte ha quindi escluso la nullità per motivazione apparente, richiamando i principi delle Sezioni Unite sul "minimo costituzionale" della motivazione. Il ricorso è stato rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese, con esclusione dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato in ragione della sua qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La sentenza tributaristica deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza determina nullità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio dedotto attiene alla nullità della sentenza per error in procedendo, in particolare per motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione costituisce requisito essenziale della sentenza; la sua assenza o mera apparenza integra nullità.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Il dovere di motivazione della decisione è costituzionalmente imposto e deve consentire la comprensione del ragionamento decisorio.

  • art. 6, comma 11, d.l. 119/2018

    La sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione si applica alle controversie tributarie definibili aventi ad oggetto atti impositivi in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate.

  • art. 6, comma 2, lett. b), d.l. 119/2018

    La definizione agevolata è prevista anche nel caso di soccombenza dell'Agenzia nel giudizio di secondo grado, con condizioni economiche più favorevoli per la parte privata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
  • Non è necessario che la motivazione sia ampia o analitica: è sufficiente che sia comprensibile e idonea a far emergere le ragioni della decisione, cioè il "minimo costituzionale" richiesto dall'ordinamento.
  • In materia tributaria, la sospensione dei termini per la definizione delle controversie può operare anche nei giudizi in cui la parte privata sia risultata vittoriosa in appello, se la controversia resta comunque definibile perché suscettibile di ricorso per cassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  • Quando la parte contribuente produce una perizia a sostegno del valore del bene e l'Ufficio non contrappone una diversa stima tecnicamente strutturata, il giudice può legittimamente fondare la propria decisione sulla perizia di parte, purché ne dia conto in modo intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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