Sentenza del 20/04/2021 n. 3346 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 111/2021 - PROCESSO TRIBUTARIO - Giudizio di Appello - Violazione del contraddittorio in I grado- Omessa comunicazione ad una delle parti dell'udienza - Rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante impugnava l'inammissibilità del ricorso decisa dalla CTP e contestava difetti di notifica di numerose cartelle esattoriali, la nullità/irregolarità del preavviso di iscrizione ipotecaria e la mancata prova di notifica di alcune cartelle; eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti (art. 2946 c.c.). L'Agenzia depositava documentazione di notifica in primo e secondo grado e sosteneva la regolarità degli adempimenti.
La decisione
La Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello esclusivamente con riferimento all'iscrizione ipotecaria del 25 novembre 2005, ritenendo che l'Agenzia non avesse prodotto il preavviso relativo a quell'iscrizione e disponendo la cancellazione a cura e spese dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per il resto (nove estratti di ruolo e relative cartelle) l'appello è stato respinto: la Corte ha ritenuto rituali le notifiche sulla base delle relate del messo, degli elenchi di raccomandate affidate a Poste Italiane e delle regole del servizio postale, non ha accolto le eccezioni sulla illeggibilità delle firme e ha escluso la possibilità di far valere la prescrizione sugli estratti di ruolo quando la cartella originaria è stata regolarmente notificata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992 art. 31
citato nella massima in tema di contraddittorio e udienza pubblica
La mancata osservanza del contraddittorio in un momento decisivo della causa (es. trattazione in pubblica udienza) integra la fattispecie che impone alla Commissione Regionale di rimettere la causa alla Commissione Provinciale (ai sensi della lettera b) dell'art. 59).
D.Lgs. n. 546/1992 art. 59, lett. b)
Impiego dell'ipotesi di nullità procedurale per difetto di contraddittorio con conseguente rimessione alla Commissione di primo grado.
D.P.R. n. 602/1973 art. 26 (e lettera b-bis)
più volte richiamato nel corpo della decisione
La notifica delle cartelle può essere eseguita mediante consegna in mani a familiare o altra persona abilitata; se il consegnatario non è il destinatario il messo sigilla la copia in busta, prende ricevuta e invia lettera raccomandata informativa. L'attestazione del messo ha efficacia probatoria fino a querela di falso e la spedizione della raccomandata semplice è sufficiente per considerare la comunicazione effettuata.
Legge n. 890/1992
citata come normativa che non si applica alle notifiche dirette dell'agente per la riscossione
La disciplina della legge 890/92 (seconda raccomandata a.r. quando la raccomandata è consegnata a familiare convivente) non trova applicazione alle notifiche dirette operata dal concessionario/Agente della riscossione soggette alla disciplina del DPR 602/1973 e del servizio postale.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
richiamato nella decisione per regole servizio postale
Stabilisce le condizioni del servizio postale: la raccomandata è consegnata al destinatario o a persona abilitata (componenti del nucleo familiare, conviventi, portiere) con firma per ricevuta; tali norme integrano la disciplina della notificazione via posta.
Codice civile art. 2946
richiamato dall'appellante in tema di prescrizione decennale e quinquennale
Il giudice ricorda che la prescrizione non può essere fatta valere tramite impugnazione dell'estratto di ruolo quando la cartella o altro atto che fonda l'estratto sia stato regolarmente notificato; la possibilità di eccepire la prescrizione doveva essere esercitata con l'impugnazione della cartella.
Massime di principio
- Se manca il contraddittorio in udienza pubblica in un momento decisivo, la Commissione Regionale deve rimandare la causa alla Commissione Provinciale (rimessione per vizio procedurale ai sensi del D.Lgs. 546/1992).
- Le attestazioni del messo notificatore sulla spedizione della raccomandata informativa hanno efficacia probatoria rilevante (fino a querela di falso) e, se conformi all'art. 26 DPR 602/1973, rendono la notifica rituale anche quando l'atto è consegnato a familiare convivente.
- Le notifiche effettuate tramite il servizio postale seguono le regole del D.M. 9 aprile 2001; la consegna a familiari conviventi o portiere è valida e non richiede l'ulteriore invio obbligatorio previsto dalla legge 890/1992 quando si applica la disciplina del concessionario.
- La semplice presenza di firme illeggibili sugli avvisi di ricevimento non invalida la notifica: la relazione postale e gli atti pubblici dell'ufficio postale costituiscono prova della consegna e la verifica dell'identità del ricevente è preliminare di competenza dell'ufficio postale.
- Non è possibile sollevare eccezioni di prescrizione con l'impugnazione dell'estratto di ruolo se la relativa cartella è stata regolarmente notificata: le questioni di prescrizione dovevano essere dedotte nell'impugnazione originaria della cartella.
- Se l'Agenzia non produce il preavviso relativo a una specifica iscrizione ipotecaria contestata, l'iscrizione può essere cancellata: la corrispondenza temporale tra preavviso e iscrizione è elemento fondamentale da verificare.
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