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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10360/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della società contribuente avverso una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario. Si deduceva che, nel dispositivo sulle spese di lite, la Corte aveva correttamente condannato l'Agenzia al pagamento delle spese in favore della controricorrente, ma aveva omesso la distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario, benché tale richiesta fosse stata espressamente formulata nelle conclusioni del controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo della precedente ordinanza n. 12548/2025, inserendo l'inciso "con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Maurizio Villani" dopo la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio. La statuizione principale sulla soccombenza resta invariata: il ricorso dell'Agenzia era stato rigettato e le spese restano poste a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 288, comma 2, c.p.c.

    La correzione dell'errore materiale del provvedimento è stata disposta ai sensi della norma che consente la rettifica del dispositivo quando sia emendabile un mero errore materiale.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la disposizione attuativa a supporto degli adempimenti conseguenti alla correzione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'omissione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta risulti formulata negli atti di parte, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 288 c.p.c.
  • La correzione di errore materiale non incide sulla decisione sostanziale della controversia, ma solo sulla sua esatta estrinsecazione formale nel dispositivo.
  • Quando la domanda di distrazione delle spese sia stata espressamente proposta, il giudice deve adeguare il dispositivo alla richiesta già ritualmente introdotta nel processo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullità

Testo integrale

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