Cassazione Penale, Sentenza n. 20664/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la decisione del Tribunale di Tempio Pausania (che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati). In Cassazione deduce: (1) nullità per violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'istruttoria e omessa citazione del perito nominato in primo grado sul tema della capacità di intendere e volere; (2) vizio di motivazione per omessa valutazione della capacità di intendere e volere; (3) richiamo alla declaratoria di prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che non fosse applicabile l'art. 603, comma 3‑bis, perché il giudizio di primo grado si era concluso con una dichiarazione di prescrizione senza che fossero state svolte prove dibattimentali concluse; la norma applicabile era l'art. 604, comma 6, e la Corte territoriale ha correttamente rinnovato l'istruttoria in appello (escussione testimoni e acquisizione verbali). Inoltre non risultava che la difesa avesse chiesto prove in appello sul profilo della capacità di intendere e volere. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati generici e privi di indicazione di atti o circostanze decisivi. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che, a causa della recidiva specifica reiterata, ai tempi della decisione impugnata non era maturato il termine massimo di prescrizione (tenuto conto delle sospensioni). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello quando il dibattimento di primo grado abbia avuto attività istruttoria; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché in primo grado non era stata svolta istruttoria conclusa
art. 604 c.p.p.
Regola specifica per i casi in cui il giudice di primo grado abbia dichiarato l'estinzione del reato: se il giudice d'appello ritiene errata tale dichiarazione può ordinare la rinnovazione del dibattimento e decidere nel merito; così applicata dalla Corte territoriale
art. 512 c.p.p.
Norma sulle dichiarazioni testimoniali rese fuori udienza (acquisizione dei verbali): utilizzata dalla Corte d'appello per integrare l'istruttoria
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamata come forma procedurale di esame del ricorso in relazione alle disposizioni emergenziali (utilizzata dalla Corte di Cassazione per l'esame del ricorso)
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie; la Corte l'ha utilizzato per imporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado dichiara l'estinzione del reato senza che sia stata svolta istruttoria dibattimentale, in appello non si applica automaticamente l'art. 603 c.p.p. ma l'art. 604, comma 6, che disciplina la rinnovazione del dibattimento da parte del giudice d'appello.
- La mancata conclusione di una perizia nominata in primo grado non comporta di per sé la nullità o l'obbligo di rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603 se non vi sono atti istruttori compiuti e la difesa non formula specifiche richieste probatorie in appello.
- I motivi di ricorso generici e privi di richiamo puntuale ad atti o circostanze decisive sono destinati all'inammissibilità; è necessario indicare con precisione quali atti o quali lacune motivazionali si censurano.
- La valutazione della prescrizione va compiuta rispetto al momento della decisione impugnata; eventuali decorrenze successive non vengono rilevate in sede di cassazione se il ricorso è inammissibile.
- La recidiva specifica reiterata incide sul calcolo dei termini di prescrizione e può impedire il maturare del termine massimo di estinzione del reato.
- Un ricorso infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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