Cassazione Civile, Ordinanza n. 11096/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 31260/2023, integrando il dispositivo con la previsione che le spese liquidate in favore del contribuente fossero distratte in favore dei procuratori antistatari indicati. Ha inoltre precisato che, nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, risultando già vittorioso nel precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 31260/2023, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. deducendo che, nel dispositivo di quella ordinanza, la Corte aveva liquidato le spese di legittimità in suo favore ma aveva omesso di disporne la distrazione in favore dei difensori antistatari, nonostante la relativa istanza fosse stata formulata. Ha quindi chiesto di integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese a favore dei due avvocati. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali e che la richiesta del difensore è validamente proposta anche se non accompagnata da espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e mancata riscossione degli onorari, poiché tale contenuto è implicito nella domanda di distrazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio utilizzabile per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese anche avverso pronunce della Corte di cassazione.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
La procedura di correzione è coerente con la disciplina della distrazione delle spese e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo.
art. 287 c.p.c.
Insieme all'art. 391-bis c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali; nel relativo procedimento non è ammessa pronuncia sulle spese processuali.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integra un errore materiale correggibile mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., anche quando si tratti di decisione resa dalla Corte di cassazione.
- La richiesta di distrazione delle spese è validamente proposta se il difensore ne abbia fatto specifica istanza nel giudizio, anche in assenza di un'espressa dichiarazione formale di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale contenuto può ritenersi implicitamente incluso nella domanda di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una nuova statuizione sulle spese del procedimento stesso.
- La correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese è funzionale a garantire celerità processuale e a consentire al difensore antistatario di conseguire rapidamente un autonomo titolo esecutivo.
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