Cassazione Penale, Sentenza n. 01076/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata imputata per avere, mentre era beneficiaria del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare che dal 30 marzo 2020 era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori, con conseguente variazione del nucleo familiare e degli elementi reddituali rilevanti per la corresponsione del beneficio. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) che non fosse obbligo della beneficiaria comunicare l'applicazione della misura cautelare, posto che l'art. 7-ter prevedrebbe la sospensione d'ufficio disposta dall'autorità giudiziaria; 2) la possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'omessa comunicazione va qualificata ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 4/2019 (conv. con l. n. 26/2019), poiché il trasferimento presso l'abitazione dei genitori ha modificato il nucleo familiare e gli elementi reddituali rilevanti per il calcolo e l'erogazione del reddito di cittadinanza, e tale variazione doveva essere comunicata all'ente erogatore indipendentemente dalla procedura di sospensione d'ufficio prevista per la misura cautelare. Ha inoltre chiarito che la formale abrogazione della norma incriminatrice operata dalla l. n. 197/2022 non ha determinato abolitio criminis, essendosi verificata una successione di leggi penali con corrispondente norma del 2023 sovrapponibile. La domanda di applicazione dell'art. 131-bis è stata respinta poiché il danno economico complessivo non è di particolare tenuità. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019
Comma 1 punisce false dichiarazioni iniziali; comma 2 punisce l'omessa comunicazione, entro i termini previsti, delle variazioni di reddito/patrimonio o altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio. Nel caso di specie è stata ritenuta integrata la fattispecie del comma 2.
art. 7-ter del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019
Prevede la sospensione d'ufficio dell'erogazione del beneficio in caso di applicazione di misure cautelari personali e l'onere dell'autorità giudiziaria di comunicare il provvedimento all'ente erogatore entro 15 giorni; tuttavia tale procedura non esclude l'obbligo del beneficiario di comunicare variazioni rilevanti ai sensi dell'art. 7, comma 2.
art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con legge n. 26 del 2019
Impone la dichiarazione dello "stato detentivo" di componenti del nucleo familiare (inclusi gli arresti domiciliari) e rileva che il reddito di cittadinanza è riconosciuto al nucleo familiare; pertanto variazioni di residenza/stato detentivo incidono sul diritto al beneficio.
legge n. 197 del 2022
Ha formalmente abrogato la precedente norma incriminatrice con decorrenza 1 gennaio 2024; la Corte interpreta tale abrogazione non come abolitio criminis ma come successione di leggi penali nel tempo, in presenza di una norma successiva sovrapponibile.
art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con legge n. 85 del 2023
Ha introdotto una corrispondente incriminazione riferita al reddito di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza; la sovrapponibilità evita che la formale abrogazione determini abolitio criminis.
art. 2 cod. pen.
comma secondo e comma terzo
Comma secondo disciplina l'abolitio criminis; comma terzo disciplina la successione di leggi penali nel tempo. La Corte rileva che si è verificata una successione e non un'abolitio criminis.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione è di giudizio di merito e discrezionale; nel caso è stata esclusa per la significativa rilevanza economica dell'illecito.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La modifica della residenza o la compressione della sfera familiare del beneficiario (es. trasferimento presso terzi in esecuzione di misura cautelare) costituisce variazione del nucleo e degli elementi reddituali rilevanti: deve essere comunicata all'ente erogatore ai sensi dell'art. 7, comma 2.
- La previsione di una sospensione d'ufficio disposta dall'autorità giudiziaria (art. 7-ter) non elimina l'obbligo diretto del beneficiario di comunicare variazioni rilevanti ai fini del beneficio.
- La distinzione tra dichiarazioni iniziali (art. 7, comma 1) e obbligo di comunicazione successiva (art. 7, comma 2) è sostanziale e rileva ai fini della configurabilità del reato.
- La formale abrogazione di una norma penale non sempre determina abolitio criminis: va valutata la presenza di norme successive sovrapponibili che comportano una successione di leggi penali.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è rimessa alla valutazione di merito e non è compatibile quando l'illecito ha rilevanti conseguenze economiche complessive.
- Chi beneficia di prestazioni assistenziali deve adottare comportamento proattivo nella comunicazione di fatti che possano incidere sul diritto al beneficio; l'omessa comunicazione può integrare reato anche quando esistano procedure amministrative o giudiziarie che possono comunque sospendere il pagamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01068/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01069/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01070/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01072/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01074/2026 del 13/01/2026
- Sentenza penale · 13 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 01075/2026 del 13/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →