Cassazione Penale, Sentenza n. 19103/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Trianni impugnava l'ordinanza del 17/05/2022 con due motivi: 1) nullità del provvedimento per mancata partecipazione personale all'udienza in camera di consiglio nonostante fosse detenuto, con la doglianza che il giudice avrebbe dovuto disporne la traduzione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'art. 168 c.p. (sosteneva che la revoca non poteva fondarsi sull'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 168, perché la successiva condanna non sarebbe riferibile a reato commesso in epoca anteriore alla prima sentenza).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'udienza si è svolta secondo gli artt. 127 e 666 c.p.p., il ricorrente risultava "non comparso" e detenuto; ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p. la presenza personale non è di norma necessaria se non è stata richiesta dall'interessato, quindi non è stata configurata nullità per mancata traduzione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per eccedenza rispetto alla ratio decidendi: la revoca è stata adottata in base all'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. (condanna per reato commesso il 29/09/2020, successivo alla sentenza del 9/05/2019), e non sulla base del n. 2; pertanto il motivo, riferito a una causa di decisione non adottata, è irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando il beneficiario è successivamente condannato per un delitto commesso dopo la precedente sentenza; nella fattispecie la revoca è stata fondata su questa norma.
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente ma non applicata dal provvedimento impugnato; la Corte ha rilevato che il motivo relativo a questa norma è eccentrico rispetto alla decisione e quindi inammissibile.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, nell'udienza del giudice dell'esecuzione, la presenza personale del detenuto non è necessaria se non ha chiesto di essere sentito; la mancata traduzione è causa di nullità solo se l'interessato aveva chiesto di essere ascoltato e non è stato tradotto.
art. 127, cod. proc. pen.
Richiamato come norma procedurale generale sulle forme dell'udienza; conferma che il procedimento si è svolto con le garanzie formali previste dalla legge.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio secondo cui l'ordine di versamento a favore della cassa delle ammende può essere imposto salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nell'origine dell'inammissibilità; qui la somma è stata equitativamente fissata in euro 3.000.
Massime di principio
- La presenza personale del detenuto all'udienza del giudice dell'esecuzione non è di regola necessaria: la mancata traduzione integra nullità solo se il detenuto aveva espressamente richiesto di essere sentito e non è stato tradotto.
- La revoca della sospensione condizionale può fondarsi sull'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. quando interviene una condanna per reato commesso dopo la sentenza che aveva concesso il beneficio.
- Motivi di ricorso che contestano ragioni non adottate nel provvedimento impugnato sono inammissibili per essere eccedenti rispetto alla ratio decidendi.
- La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, se del caso, al versamento in cassa delle ammende salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Chi ritiene di voler essere ascoltato in sede di esecuzione deve esplicitarlo tempestivamente: l'omessa richiesta può precludere la prospettazione di nullità processuali connesse alla mancata traduzione.
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