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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19103/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Trianni impugnava l'ordinanza del 17/05/2022 con due motivi: 1) nullità del provvedimento per mancata partecipazione personale all'udienza in camera di consiglio nonostante fosse detenuto, con la doglianza che il giudice avrebbe dovuto disporne la traduzione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente all'applicazione dell'art. 168 c.p. (sosteneva che la revoca non poteva fondarsi sull'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 168, perché la successiva condanna non sarebbe riferibile a reato commesso in epoca anteriore alla prima sentenza).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'udienza si è svolta secondo gli artt. 127 e 666 c.p.p., il ricorrente risultava "non comparso" e detenuto; ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p. la presenza personale non è di norma necessaria se non è stata richiesta dall'interessato, quindi non è stata configurata nullità per mancata traduzione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per eccedenza rispetto alla ratio decidendi: la revoca è stata adottata in base all'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. (condanna per reato commesso il 29/09/2020, successivo alla sentenza del 9/05/2019), e non sulla base del n. 2; pertanto il motivo, riferito a una causa di decisione non adottata, è irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando il beneficiario è successivamente condannato per un delitto commesso dopo la precedente sentenza; nella fattispecie la revoca è stata fondata su questa norma.

  • art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente ma non applicata dal provvedimento impugnato; la Corte ha rilevato che il motivo relativo a questa norma è eccentrico rispetto alla decisione e quindi inammissibile.

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede che, nell'udienza del giudice dell'esecuzione, la presenza personale del detenuto non è necessaria se non ha chiesto di essere sentito; la mancata traduzione è causa di nullità solo se l'interessato aveva chiesto di essere ascoltato e non è stato tradotto.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale generale sulle forme dell'udienza; conferma che il procedimento si è svolto con le garanzie formali previste dalla legge.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Principio secondo cui l'ordine di versamento a favore della cassa delle ammende può essere imposto salvo che risulti che il ricorso sia stato proposto senza colpa nell'origine dell'inammissibilità; qui la somma è stata equitativamente fissata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La presenza personale del detenuto all'udienza del giudice dell'esecuzione non è di regola necessaria: la mancata traduzione integra nullità solo se il detenuto aveva espressamente richiesto di essere sentito e non è stato tradotto.
  • La revoca della sospensione condizionale può fondarsi sull'art. 168, comma 1, n. 1 c.p. quando interviene una condanna per reato commesso dopo la sentenza che aveva concesso il beneficio.
  • Motivi di ricorso che contestano ragioni non adottate nel provvedimento impugnato sono inammissibili per essere eccedenti rispetto alla ratio decidendi.
  • La Corte di cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, se del caso, al versamento in cassa delle ammende salvo prova dell'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Chi ritiene di voler essere ascoltato in sede di esecuzione deve esplicitarlo tempestivamente: l'omessa richiesta può precludere la prospettazione di nullità processuali connesse alla mancata traduzione.

Testo integrale

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