Cassazione Civile, Ordinanza n. 10007/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da più ordinanze-ingiunzione emesse dall’amministrazione nei confronti di un’impresa di autolinee e del suo legale rappresentante, perché un autobus di linea avrebbe effettuato fermate in un sito non autorizzato a Milano. I ricorrenti avevano proposto opposizione davanti al giudice di pace, deducendo che la fermata originaria sarebbe stata autorizzata e poi sostituita dal Comune con altra fermata senza formale comunicazione, che la violazione contestata riguarderebbe il percorso e non le fermate, che la condotta non sarebbe "molto grave", che mancavano adeguate considerazioni sulla sicurezza della nuova fermata e che la loro condotta era stata tenuta in buona fede. Il Tribunale rigettava l’appello. In cassazione i ricorrenti articolavano tre motivi: 1) omessa pronuncia, carenza di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non avesse esaminato vari profili di fatto e di diritto, tra cui la nullità della sentenza di primo grado, l’errata sussunzione, la sicurezza delle fermate, il mancato esame delle prove e la buona fede; 2) violazione della disciplina sanzionatoria del servizio di linea e delle norme richiamate, assumendo che non vi fosse violazione di prescrizioni essenziali, che la fermata vecchia fosse autorizzata e sostituibile solo con formale comunicazione, che la vecchia fermata fosse ancora usata da altri vettori e che il Ministero non avesse potere sanzionatorio; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato accoglimento di prove orali articolate su circostanze ritenute decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza d’appello conteneva una motivazione compiuta, intellegibile e pertinente, e il vizio denunciato non integrava alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione; ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, i ricorrenti non avevano indicato ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, e che comunque le censure miravano a ottenere una rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha affermato che il mancato rispetto delle fermate legittimamente stabilite integra l’illecito previsto dall’art. 7 del codice della strada, in combinato con l’art. 5, e che le ragioni amministrative della modifica della fermata sono irrilevanti nel giudizio; ha anche escluso che la continuazione di fatto dell’uso da parte di altri vettori, o la dedotta assenza di buona fede, potessero eliminare la violazione. Quanto al potere sanzionatorio, la Corte ha riconosciuto che il Ministero era soggetto vigilante e dotato dei necessari poteri. Il terzo motivo è stato ritenuto non ammissibile, poiché le prove richieste erano dirette a dimostrare fatti non decisivi rispetto alla ratio decidendi e, in ogni caso, la doglianza non evidenziava una vera violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di appello ha in realtà esaminato e deciso tutti i profili sottoposti al suo esame.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per evitare l’inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 7, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 285/2005
"Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa (...) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché l'obbligo previsto all'articolo 5, comma 1, lettera c)".
Il mancato rispetto delle fermate legittimamente stabilite e delle prescrizioni essenziali dell’autorizzazione integra l’illecito amministrativo sanzionato.
art. 5, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 285/2005
"L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare (...) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti Autorità".
L’impresa deve attenersi alle prescrizioni delle autorità competenti anche con riguardo alla sicurezza e alle fermate; la loro violazione è rilevante ai fini sanzionatori.
art. 7, comma 2, d. lgs. n. 285/2005
Le infrazioni di cui al comma 1, tra cui quella contestata, sono considerate molto gravi e comportano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista.
art. 7, comma 11, d. lgs. n. 285/2005
L’autorità che applica le sanzioni deve darne notizia al Ministero, confermando la centralità del Ministero nel sistema dei poteri sanzionatori.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disattende il principio di non contestazione; non quando si lamenta una diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento nei casi in cui la legge lo impone; non quando si contesta il merito della valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito: le censure devono colpire veri errori di diritto o anomale carenze motivazionali, non una diversa lettura delle risultanze di causa.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la mera insufficienza argomentativa.
- In presenza di doppia conforme, il motivo fondato sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
- Nelle controversie sulle sanzioni amministrative relative ai servizi di linea, la violazione delle fermate o delle prescrizioni essenziali dell’autorizzazione integra l’illecito anche se il soggetto sanzionato invochi prassi di fatto, scelte amministrative o mancata segnaletica.
- La buona fede del trasgressore non esclude di per sé la sussistenza dell’illecito quando sia accertata la conoscenza della modifica o soppressione della fermata autorizzata.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi tipizzati di uso di prove non dedotte o di attribuzione di un valore probatorio contra legem; non è sufficiente contestare il mancato accoglimento di prove ritenute irrilevanti dal giudice di merito.
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