Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-572/23

Judgment of the Court (Third Chamber) of 5 February 2026. — Carles Puigdemont i Casamajó and Others v European Parliament. — Appeal – Institutional law – Members of the European Parliament – Privileges and immunities – Decision to waive parliamentary immunity of Members of the Parliament – Article 41(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Principle of good administration – Parliament Committee on Legal Affairs – Requirement that the rapporteur be impartial. — Case C-572/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia accoglie l’impugnazione di Puigdemont, Comín e Ponsatí contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la revoca della loro immunità parlamentare. Ritiene che il relatore della commissione JURI non offrisse sufficienti garanzie di imparzialità, perché appartenente allo stesso gruppo politico dei membri del partito VOX coinvolto nei procedimenti penali e per avere organizzato un evento di sostegno a quel partito. Per questo annulla sia la sentenza impugnata sia le decisioni del Parlamento europeo del 9 marzo 2021.

Impugnazione contro il rigetto del ricorso di annullamento delle decisioni del Parlamento europeo di revoca dell’immunità di tre deputati: la Corte censura la mancata imparzialità del relatore della commissione JURI e annulla le decisioni di revoca.

La questione giuridica

Se, nel procedimento parlamentare di autorizzazione alla revoca dell’immunità ex Protocollo n. 7, il diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta imponga che il relatore designato dalla commissione competente sia imparziale anche in senso oggettivo, e se tale requisito sia violato quando il relatore appartenga al medesimo gruppo politico che include membri del partito nazionale che ha promosso il procedimento penale alla base della richiesta di revoca, nonché quando abbia organizzato un evento pubblico di sostegno a tale partito e alla sua posizione contro gli appellanti.

Principio di diritto

Nel procedimento di revoca dell’immunità di un deputato europeo, il Parlamento deve rispettare l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e garantire un’imparzialità anche oggettiva del relatore incaricato dall’organo competente; tale requisito è violato quando il relatore appartiene al medesimo gruppo politico che comprende membri del partito nazionale che ha promosso il procedimento penale presupposto della richiesta di revoca, poiché ciò può ingenerare legittimi dubbi di parzialità. È inoltre rilevante, ai fini della verifica dell’imparzialità, il fatto che il relatore abbia organizzato un evento di sostegno a quel partito e alla sua iniziativa penale contro gli interessati. La violazione del requisito di imparzialità nel procedimento preparatorio integra un vizio procedurale essenziale che comporta l’annullamento delle decisioni del Parlamento di revoca dell’immunità.

Norme richiamate

  • Articolo 343 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, articolo 9
  • Regolamento interno del Parlamento europeo, regole 5, 6 e 9
  • Notice No 11/2019 della commissione JURI, punti 6, 7, 8 e 43
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 14, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Revoca dell’immunità dei deputati europei Puigdemont, Comín e Ponsatí

La pronuncia concerne un ricorso per impugnazione proposto avverso la sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023 nella causa T-272/21, relativa all’annullamento di tre decisioni del Parlamento europeo che avevano concesso la revoca dell’immunità parlamentare dei ricorrenti. La controversia ruota attorno al rispetto del diritto a una buona amministrazione e, in particolare, al requisito di imparzialità del relatore della commissione JURI incaricato di esaminare le richieste di revoca.

Contesto fattuale e procedimento principale

I ricorrenti erano coinvolti in procedimenti penali in Spagna connessi agli eventi legati alle leggi catalane del settembre 2017 e al referendum del 1° ottobre 2017. Dopo l’elezione al Parlamento europeo, le autorità spagnole inviarono richieste di revoca dell’immunità ai fini del proseguimento del procedimento penale, e il Parlamento, su proposta della commissione competente, adottò le decisioni P9_TA(2021)0059, 0060 e 0061 del 9 marzo 2021.

In primo grado, il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento. In appello, i ricorrenti deducevano, tra l’altro, la violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta e del principio di imparzialità del relatore della JURI.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea, che riconosce ai membri del Parlamento europeo immunità nel territorio degli altri Stati membri e consente al Parlamento di waivare tale immunità. Ricorda poi le regole interne del Parlamento, in particolare:

  • regola 5, che collega l’esercizio delle competenze in materia di immunità alla tutela dell’integrità dell’assemblea e dell’indipendenza dei suoi membri;
  • regola 6, che impone di valutare le richieste di revoca secondo il Protocollo n. 7 e i principi della regola 5(2);
  • regola 9, che disciplina la procedura e rimette alla commissione competente la definizione dei principi applicativi.

Viene inoltre richiamato il Notice No 11/2019 della JURI, soprattutto i punti 6, 7, 8 e 43, che regolano la nomina del relatore, il sistema di rotazione tra gruppi politici, l’esclusione del relatore appartenente allo stesso gruppo del deputato interessato e il criterio del fumus persecutionis.

Quadro giuridico: immunità, indipendenza del Parlamento e buona amministrazione

La Corte ribadisce che le immunità parlamentari dell’Unione servono a garantire la protezione completa ed efficace delle istituzioni contro ostacoli o rischi per il loro corretto funzionamento e la loro indipendenza. Nel caso del Parlamento, ciò si collega sia alla democrazia rappresentativa sia alla separazione dei poteri.

Sottolinea inoltre che, benché la procedura di revoca dell’immunità sia condotta da soggetti politici, la decisione non ha natura politica ma giuridica. Proprio per questo, il Parlamento, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità nell’organizzare la procedura, è tenuto a rispettare la Carta dei diritti fondamentali, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1.

Ragionamento della Corte sull’imparzialità del relatore

La Corte richiama la nozione di imparzialità soggettiva e oggettiva: la seconda impone garanzie idonee a escludere ogni dubbio legittimo su un possibile pregiudizio. Osserva che il Parlamento, con il punto 8 del Notice No 11/2019, ha già ritenuto incompatibile con l’imparzialità che il relatore appartenga allo stesso gruppo politico del deputato la cui immunità è in discussione.

Da ciò la Corte desume che il medesimo standard deve valere, a maggior ragione, quando il relatore appartenga allo stesso gruppo politico che include membri del partito nazionale che ha promosso l’azione penale da cui origina la richiesta di revoca, se quel partito ha un interesse specifico nell’esito del procedimento. In tale situazione, il relatore non offre garanzie sufficienti per escludere legittimi dubbi di parzialità.

L’evento del 6 marzo 2019

La Corte ritiene inoltre rilevante il fatto che il futuro relatore avesse organizzato un evento parlamentare il 6 marzo 2019, nel corso del quale un esponente di VOX aveva pronunciato lo slogan “Lock Puigdemont up!”. Secondo la Corte, tale condotta non si limita a esprimere una posizione politica sulla situazione in Catalogna, ma può essere letta anche come sostegno al partito che aveva avviato i procedimenti penali contro gli appellanti.

La Corte censura il Tribunale per non avere considerato adeguatamente questo elemento, che era cronologicamente e logicamente rilevante ai fini della valutazione dell’imparzialità del relatore al momento della sua designazione.

Esito dell’impugnazione

La Corte conclude che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel ritenere irrilevanti:

  • l’appartenenza del relatore al medesimo gruppo politico che includeva membri del partito promotore dell’azione penale;
  • l’organizzazione, da parte del medesimo relatore, dell’evento del 6 marzo 2019.

Tali errori sono sufficienti a comportare l’annullamento della sentenza impugnata senza esaminare gli altri motivi di appello.

Decisione nel merito e annullamento delle decisioni del Parlamento

Poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte decide definitivamente la controversia. Ritiene fondato il secondo profilo del terzo motivo proposto in primo grado, relativo alla violazione del diritto a essere trattati imparzialmente e del requisito di imparzialità del relatore. La violazione contamina il procedimento nella commissione JURI e integra un vizio procedurale essenziale che travolge le decisioni di revoca dell’immunità.

Di conseguenza, la Corte annulla le decisioni P9_TA(2021)0059, 0060 e 0061 del Parlamento europeo del 9 marzo 2021.

Spese

Il Parlamento è condannato a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dagli appellanti nei gradi di giudizio dinanzi al Tribunale e alla Corte. Il Regno di Spagna, interveniente in primo grado, sopporta le proprie spese anche in appello.

Principio affermato

Nel procedimento di revoca dell’immunità di un deputato europeo, la commissione competente e il relatore incaricato devono offrire garanzie effettive di imparzialità ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. L’imparzialità è compromessa non solo quando il relatore appartenga allo stesso gruppo politico del deputato interessato, ma anche quando appartenga al gruppo politico che include membri del partito promotore del procedimento penale presupposto dalla richiesta di revoca, specie se il relatore ha dato sostegno pubblico a quel partito; in tal caso, la decisione di revoca è adottata in violazione di un requisito procedurale essenziale e deve essere annullata.

Come è indicizzato

Materieimmunità parlamentare europeadiritto istituzionale dell’unione europeabuona amministrazioneimparzialità dell’organo amministrativotutela giurisdizionale e annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.