Corte di giustizia, Sentenza C-718/24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2026. — NP contro Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-grad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articolo 33 – Motivi di inammissibilità – Articolo 38 – Concetto di “paese terzo sicuro” – Presupposti di attuazione – Legame tra il richiedente e il paese terzo interessato – Criteri – Metodi di valutazione – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-718/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il concetto di paese terzo sicuro opera come motivo di inammissibilità, non come base per un rigetto nel merito della domanda di asilo. Precisa inoltre che gli Stati membri devono disciplinare nel diritto nazionale sia il legame tra richiedente e paese terzo, sia il metodo di verifica della sicurezza caso per caso. Infine, il giudice nazionale deve poter verificare in modo pieno ed effettivo la sussistenza di tali condizioni, anche in mancanza di una specifica previsione interna.
Applicazione del concetto di "paese terzo sicuro" nelle procedure di asilo: rapporto tra inammissibilità e esame nel merito, criteri del legame con il paese terzo e controllo giurisdizionale effettivo.
La questione giuridica
Se il motivo di inammissibilità relativo al "paese terzo sicuro" debba essere applicato solo come filtro preliminare e non nell’esame nel merito; se una domanda possa essere respinta come inammissibile anche dopo un esame di merito che abbia riconosciuto i presupposti della protezione sussidiaria; se l’articolo 38, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2013/32 imponga agli Stati membri di prevedere criteri sul legame con il paese terzo e un metodo di valutazione caso per caso; e se il giudice nazionale debba verificare d’ufficio l’esistenza del legame e la sicurezza del paese terzo anche in assenza di espressa attribuzione nel diritto interno.
Principio di diritto
Il motivo di inammissibilità relativo al "paese terzo sicuro" non deve essere applicato nell’ambito dell’esame nel merito della domanda: se un paese terzo è ritenuto sicuro, la domanda va dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2013/32; se invece è esaminata nel merito, il rigetto può avvenire come infondato o manifestamente infondato solo nei casi previsti dall’articolo 32 della direttiva. Inoltre, gli Stati membri devono prevedere nel diritto nazionale criteri sul legame sufficiente tra richiedente e paese terzo e un metodo caso per caso per verificarne la sicurezza; il giudice investito del ricorso deve controllare l’esistenza di tale legame e la ricorrenza di tutte le condizioni dell’articolo 38, anche se il diritto interno non gli conferisce espressamente tale potere, in virtù dell’articolo 46 della direttiva 2013/32 e dell’articolo 47 della Carta.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 33, paragrafo 2, lettera c), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 38, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 46, paragrafi 1 e 3, direttiva 2013/32/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 15, lettera c), direttiva 2011/95/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
Paese terzo sicuro e inammissibilità della domanda di protezione internazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunale amministrativo di Sofia nell’ambito del ricorso proposto da un cittadino siriano minore non accompagnato contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale da parte dell’autorità bulgara competente. La Corte interpreta gli articoli 33 e 38 della direttiva 2013/32/UE, alla luce del considerando 46 e del diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 46 della stessa direttiva e all’articolo 47 della Carta.
Fatti e procedimento principale
NP aveva presentato domanda di protezione internazionale in Bulgaria dopo essere transitato in Turchia e aver lasciato Aleppo a causa della guerra. L’autorità amministrativa aveva riconosciuto che egli non soddisfaceva i requisiti dello status di rifugiato, ma aveva ritenuto che fosse esposto a un rischio grave connesso al conflitto armato in Siria, quindi potenzialmente rientrante nella protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE. Nonostante ciò, la domanda era stata respinta perché la Turchia era considerata un "paese terzo sicuro".
Il giudice del rinvio ha evidenziato che l’amministrazione bulgara applicava un elenco governativo di paesi terzi sicuri, pur non avendo elaborato un metodo conforme all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/32, e senza aver informato espressamente il richiedente della possibilità di contestare il legame con il paese terzo o l’applicazione del concetto.
Questioni pregiudiziali
Le questioni vertevano, in sostanza, su quattro profili:
- se il motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro possa operare anche nell’ambito dell’esame nel merito della domanda;
- se la domanda possa essere respinta come infondata o manifestamente infondata per il solo fatto che il richiedente potrebbe ottenere protezione in un paese terzo sicuro, pur essendo emersi i presupposti della protezione sussidiaria;
- se il diritto nazionale debba prevedere criteri sul legame tra richiedente e paese terzo e un metodo di valutazione caso per caso;
- se il giudice nazionale debba poter verificare l’esistenza di quel legame anche senza una base esplicita nel diritto interno.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/32/UE:
- articolo 32, che disciplina le domande infondate e manifestamente infondate;
- articolo 33, paragrafo 2, lettera c), che consente di dichiarare inammissibile una domanda quando un paese terzo è considerato sicuro per il richiedente ai sensi dell’articolo 38;
- articolo 38, che fissa le condizioni cumulative per applicare il concetto di paese terzo sicuro, tra cui l’assenza di rischio di danno grave, il rispetto del non-refoulement, la possibilità di chiedere asilo e, al paragrafo 2, la necessità di norme nazionali sul legame, sul metodo di accertamento e sulla possibilità di contestazione;
- articolo 46, paragrafi 1 e 3, sul diritto a un ricorso effettivo e sull’esame completo ed ex nunc.
È richiamata anche la direttiva 2011/95/UE, in particolare l’articolo 15, lettera c), sulla minaccia grave derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.
Ragionamento della Corte: distinzione tra inammissibilità e merito
La Corte ribadisce che l’articolo 33, paragrafo 2, elenca in modo tassativo i motivi di inammissibilità. Il motivo relativo al paese terzo sicuro è alternativo e distinto rispetto ai motivi di rigetto nel merito.
Ne deriva che:
- il motivo di inammissibilità non deve essere necessariamente esaminato nel corso dell’istruttoria di merito;
- se ricorre il paese terzo sicuro, la domanda può essere dichiarata inammissibile anche dopo un esame nel merito già svolto;
- tuttavia, se la domanda viene esaminata e respinta nel merito, ciò può avvenire solo ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2013/32, non sulla base dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera c).
La Corte osserva inoltre che il sistema della direttiva distingue nettamente tra inammissibilità e infondatezza, come confermato dal coordinamento tra gli articoli 32, 33 e 46.
Condizioni per l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro
Con riguardo all’articolo 38, la Corte sottolinea che le condizioni sono cumulative. In particolare:
- il paese terzo deve offrire protezione conforme ai criteri dell’articolo 38, paragrafo 1;
- il diritto nazionale deve prevedere un legame tra richiedente e paese terzo tale da rendere ragionevole il trasferimento;
- il diritto nazionale deve definire il metodo di accertamento, che può consistere in un esame caso per caso, nella designazione generale di paesi sicuri, oppure in una combinazione dei due;
- il richiedente deve poter contestare sia la sicurezza del paese nel suo caso concreto sia l’esistenza del legame;
- se il paese terzo non ammette il richiedente, deve essergli garantita una procedura conforme alle garanzie del capo II.
La Corte precisa che gli Stati membri devono indicare nel loro diritto nazionale criteri idonei a identificare il "legame" richiesto dall’articolo 38, paragrafo 2, lettera a). Tale legame deve essere sufficiente a rendere ragionevole il trasferimento del richiedente nel paese terzo; il mero transito non basta di per sé.
Fonti informative e metodo di valutazione
Quanto al metodo di cui all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), la Corte afferma che il rinvio al diritto nazionale lascia agli Stati membri una certa libertà di scelta tra diversi modelli:
- esame individuale caso per caso;
- designazione generale di paesi terzi sicuri;
- combinazione di entrambi.
La Corte ammette che l’autorità accertante possa basarsi su fonti accessibili al pubblico e su una decisione del potere esecutivo che stabilisca un elenco di paesi sicuri, purché il diritto nazionale definisca anche il metodo per valutare la situazione concreta del richiedente e garantisca la contestazione del legame con il paese terzo.
Controllo giurisdizionale effettivo
In relazione alla quinta questione, la Corte collega l’articolo 38, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 46 della direttiva 2013/32 e all’articolo 47 della Carta. Il giudice investito del ricorso contro una decisione fondata sul paese terzo sicuro deve svolgere un esame completo ed ex nunc e verificare in particolare se tutte le condizioni cumulative dell’articolo 38 siano soddisfatte.
Tra queste condizioni rientra l’esistenza del legame tra richiedente e paese terzo. Il giudice deve quindi controllare tale profilo anche se il diritto nazionale non gli attribuisce espressamente questo potere, perché il diritto a un ricorso effettivo esige un sindacato pieno sulla legittimità della decisione amministrativa.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- il motivo di inammissibilità relativo al paese terzo sicuro non va applicato nell’ambito dell’esame nel merito;
- una domanda già esaminata nel merito può essere dichiarata inammissibile per paese terzo sicuro, ma non respinta come infondata sulla base di quel motivo;
- gli Stati membri devono prevedere criteri nazionali sul legame sufficiente con il paese terzo;
- l’autorità accertante può utilizzare fonti pubbliche e un elenco governativo, ma solo se esiste anche un metodo nazionale per la valutazione individuale;
- il giudice nazionale deve verificare l’esistenza del legame e la sussistenza delle condizioni dell’articolo 38, anche in assenza di una specifica norma interna che glielo consenta.
Principio applicabile per la pratica
La pronuncia conferma che il concetto di "paese terzo sicuro" è uno strumento di filtro processuale, non una forma surrettizia di rigetto nel merito. In pratica, chi assiste richiedenti asilo o amministrazioni nazionali deve verificare con attenzione la base normativa interna su tre piani: criteri del legame, metodo di valutazione caso per caso e accesso a un controllo giurisdizionale pieno.
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