Corte di giustizia, Sentenza C-619/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2026. — JG contro Hauptzollamt Düsseldorf. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 3 decies, paragrafi 1 e 3 bis quinquies – Allegato XXI – Divieto di importare nell’Unione europea beni che generano introiti significativi per la Federazione russa – Importazione di un veicolo. — Causa C-619/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce l’interpretazione del regime sanzionatorio UE applicabile ai beni di origine russa, con specifico riguardo a un’autovettura usata acquistata in Russia e introdotta in Germania. Stabilisce che il divieto di importazione opera per tutti i beni dell’allegato XXI senza un controllo caso per caso sulla capacità del singolo bene di produrre introiti per la Russia. Precisa inoltre che la disposizione sull’immatricolazione dei veicoli già presenti nell’Unione al 19 dicembre 2023 non sanifica gli ingressi avvenuti in violazione del divieto.
Interpretazione delle misure restrittive UE contro la Russia: divieto di importazione di veicoli elencati nell’allegato XXI e portata della deroga sull’immatricolazione dei veicoli già presenti nell’Unione al 19 dicembre 2023.
La questione giuridica
Se l’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 vieti l’importazione o il trasferimento nell’Unione di tutti i beni elencati nell’allegato XXI senza verificare caso per caso se ciascuna operazione generi introiti significativi per la Federazione russa; e se l’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, consenta l’immatricolazione in uno Stato membro anche di veicoli presenti nell’Unione al 19 dicembre 2023 ma introdotti in violazione del divieto di cui al paragrafo 1.
Principio di diritto
L’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014 si applica in modo generale a tutti i beni rientranti nei codici della nomenclatura combinata indicati nell’allegato XXI, senza che l’autorità debba verificare in concreto, per ogni operazione, se essa generi introiti significativi per la Federazione russa; la valutazione di tali beni è già stata effettuata dal legislatore dell’Unione. Inoltre, l’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, non costituisce una deroga autonoma al divieto di importazione o trasferimento e non consente l’immatricolazione di veicoli che si trovavano nell’Unione al 19 dicembre 2023 in violazione del divieto di cui al paragrafo 1.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Regolamento (UE) 2022/576
- Regolamento (UE) 2022/1904
- Regolamento (UE) 2023/2878
- Decisione 2014/512/PESC
- Decisione (PESC) 2022/578
- Articolo 215 TFUE
Divieto di importazione di un veicolo e immatricolazione dei veicoli già presenti nell’Unione al 19 dicembre 2023
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide in via pregiudiziale su due questioni relative al regolamento (UE) n. 833/2014, nel contesto del sequestro in Germania di un autoveicolo usato acquistato in Russia da un cittadino russo residente a Düsseldorf.
Fatti e procedimento principale
JG, cittadino russo residente in Germania, ha acquistato in Russia un veicolo usato, immatricolato a suo nome in Russia, e lo ha poi introdotto nel territorio tedesco passando dalla Polonia. Al momento della dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica, l’ufficio doganale di Düsseldorf ha sequestrato il veicolo e ha invalidato la dichiarazione, ritenendo l’importazione vietata dall’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576. Il ricorrente ha contestato il sequestro dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf, sostenendo, da un lato, che il veicolo non generava introiti significativi per la Federazione russa e, dall’altro, che esso si trovava già nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, con conseguente applicabilità della disposizione sull’immatricolazione di cui all’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies.
Normativa rilevante
La Corte richiama la decisione 2014/512/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/578, in particolare l’articolo 4 duodecies, paragrafi 1 e 6, che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione dei beni che generano introiti significativi per la Russia e demanda all’Unione la determinazione dei prodotti interessati. Sul piano del regolamento, risultano centrali:
- l’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, inserito dal regolamento 2022/576;
- il paragrafo 3 bis, aggiunto dal regolamento 2022/1904;
- i paragrafi 3 bis bis, 3 bis ter, 3 bis quater e 3 bis quinquies, aggiunti dal regolamento 2023/2878;
- l’allegato XXI, che elenca i beni soggetti al divieto, inclusi gli autoveicoli del codice NC 8703. Sono inoltre ricordati il considerando 2 del regolamento n. 833/2014, il considerando 2 del regolamento 2022/576 e il considerando 6 della decisione 2022/578.
Prima questione pregiudiziale: portata del divieto di importazione
La Corte osserva che il testo dell’articolo 3 decies, paragrafo 1, presenta in alcune versioni linguistiche possibili ambiguità, ma che l’interpretazione non può fondarsi su una sola versione linguistica. Occorre invece considerare economia generale, contesto e finalità della normativa. Nel contesto del regime sanzionatorio, il regolamento n. 833/2014 attua la decisione 2014/512/PESC e mira ad aumentare i costi delle azioni della Russia contro l’Ucraina. L’articolo 4 duodecies della decisione PESC, inoltre, attribuisce all’Unione il compito di determinare i prodotti coperti dal divieto. Da ciò la Corte deduce che la valutazione circa il fatto che determinati beni generino introiti significativi per la Russia è stata compiuta a monte dal legislatore dell’Unione attraverso l’inserimento nell’allegato XXI. Ne consegue che il divieto si applica a tutti i beni elencati nell’allegato XXI, senza che sia necessario verificare, per ogni singola operazione, se il bene concreto produca effettivamente introiti significativi per la Federazione russa. La Corte rafforza tale conclusione richiamando le eccezioni introdotte ai paragrafi 3 bis, 3 bis bis e 3 bis ter: se il divieto operasse solo quando il singolo acquisto o trasferimento generasse concretamente introiti significativi, tali deroghe non sarebbero necessarie. La loro esistenza conferma che il divieto è generale per categoria di beni, con eccezioni limitate per specifiche ipotesi di uso personale o diplomatico.
Seconda questione pregiudiziale: immatricolazione dei veicoli già presenti nell’Unione
Quanto all’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, la Corte precisa che la disposizione riguarda soltanto l’immatricolazione e non incide sul divieto di acquisto, importazione o trasferimento previsto al paragrafo 1. Essa non introduce, quindi, una deroga autonoma che possa sanare un ingresso nell’Unione avvenuto in violazione del divieto. Di conseguenza, la facoltà di immatricolare in uno Stato membro un veicolo già presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 si applica soltanto se la sua presenza in tale territorio non deriva da una violazione del divieto di importazione o trasferimento. Non si estende ai veicoli introdotti illegittimamente nonostante il divieto dell’articolo 3 decies, paragrafo 1.
Dispositivo
La Corte risponde che:
- l’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, si applica a qualsiasi bene rientrante nell’allegato XXI, senza verifica caso per caso dell’effettiva produzione di introiti significativi per la Russia;
- l’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, come modificato dal regolamento 2023/2878, non consente l’immatricolazione di veicoli che, al 19 dicembre 2023, si trovavano nell’Unione in violazione del divieto di cui al paragrafo 1.
Principio affermato
Nel sistema delle misure restrittive contro la Russia, l’individuazione dei beni vietati mediante l’allegato XXI rende il divieto di importazione applicabile in via automatica alla categoria di beni elencata, senza controllo individuale sull’idoneità concreta a generare introiti; la successiva disposizione sull’immatricolazione non può sanare una precedente importazione illecita.
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