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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3752/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione all'art. 635 c.p., in particolare sulla tempistica dell'appostamento e sulla disponibilità del cacciavite (ritrovato nell'autovettura e non addosso al Tusa); (2) erronea applicazione dell'art. 4 L. n. 110/1975 perché la vettura era parcheggiata nella proprietà privata del ricorrente e non in luogo pubblico; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) per entrambi i capi; (4) ulteriore vizio di motivazione relativo al rifiuto dell'esimente di cui all'art. 131-bis, con la censura che la presenza di coltello e cacciavite non dimostrerebbe la gravità asserita; (5) intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 per decorso di quattro anni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi quattro motivi sono stati ritenuti reiterativi rispetto ai motivi già proposti e respinti in appello (c.d. doppia conforme) e, in ogni caso, manifestamente infondati per genericità e mancata indicazione di errori di diritto o di motivazione specifici. La Corte ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva ricostruito tempi, modalità e riscontri probatori (perquisizione e sequestro) e aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis. Anche la censura di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce delle date e delle sospensioni non specificate dal ricorrente. Il provvedimento impugnato (conferma parziale della condanna) è dunque mantenuto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)

    Norma richiamata per la contestazione relativa alla detenzione di armi/strumenti atti ad offendere: la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie; il ricorrente ha sostenuto la non integrazione perché il veicolo era in proprietà privata, argomentazione ritenuta generica e non convincente in cassazione

  • Codice penale (art. 633, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625 n. 7)

    Norma relativa ai danneggiamenti aggravati contestati: la condanna per il capo b) è stata confermata in appello e non è stata efficacemente contestata in cassazione

  • Codice penale (art. 131-bis)

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'esimente ritenendo la condotta offensiva e supportata da riscontri probatori; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per generica doglianza

  • Codice penale (art. 635)

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento a vizi di motivazione/travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto le censure riproposizione dei medesimi motivi di appello e prive di specificità

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 173 disp. att.)

    Richiamata per i limiti nella esposizione dei motivi di ricorso e per la sintesi adottata nella sentenza della Cassazione

  • Codice di procedura penale (art. 591, co. 1, art. 772 lett. c))

    Norme procedurali richiamate in rapporto all'inammissibilità per mancata specificità delle doglianze e per i requisiti formali del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è funzione di merito: non è ammessa una nuova valutazione delle prove né una semplice alternativa ricostruzione fattuale già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito
  • I motivi di cassazione devono evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici della motivazione; la mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto critico con la motivazione impugnata è inammissibile (c.d. divieto della doppia conforme)
  • Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è necessario provare in modo preciso la particolare tenuità del fatto e la sua assenza di offensività sociale: censure generiche non sono sufficienti
  • Le eccezioni di prescrizione richiedono calcoli temporali precisi e l'indicazione delle cause di sospensione o interruzione: affermazioni generiche sul decorso dei termini sono destinate a fallire
  • Se si contesta l'integrazione di una fattispecie legata a requisito topografico (es. pubblico vs. privato), bisogna produrre e indicare elementi probatori chiari che dimostrino la collocazione del fatto in area privata; la semplice affermazione difensiva non supera la valutazione di merito adeguatamente motivata

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