Cassazione Penale, Sentenza n. 3752/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sostenendo: (1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione all'art. 635 c.p., in particolare sulla tempistica dell'appostamento e sulla disponibilità del cacciavite (ritrovato nell'autovettura e non addosso al Tusa); (2) erronea applicazione dell'art. 4 L. n. 110/1975 perché la vettura era parcheggiata nella proprietà privata del ricorrente e non in luogo pubblico; (3) omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) per entrambi i capi; (4) ulteriore vizio di motivazione relativo al rifiuto dell'esimente di cui all'art. 131-bis, con la censura che la presenza di coltello e cacciavite non dimostrerebbe la gravità asserita; (5) intervenuta prescrizione del reato previsto dall'art. 4 L. n. 110/1975 per decorso di quattro anni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi quattro motivi sono stati ritenuti reiterativi rispetto ai motivi già proposti e respinti in appello (c.d. doppia conforme) e, in ogni caso, manifestamente infondati per genericità e mancata indicazione di errori di diritto o di motivazione specifici. La Corte ha ritenuto legittima e adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva ricostruito tempi, modalità e riscontri probatori (perquisizione e sequestro) e aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis. Anche la censura di prescrizione è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce delle date e delle sospensioni non specificate dal ricorrente. Il provvedimento impugnato (conferma parziale della condanna) è dunque mantenuto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 4)
Norma richiamata per la contestazione relativa alla detenzione di armi/strumenti atti ad offendere: la Corte d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie; il ricorrente ha sostenuto la non integrazione perché il veicolo era in proprietà privata, argomentazione ritenuta generica e non convincente in cassazione
Codice penale (art. 633, comma 2, n. 1 in relazione all'art. 625 n. 7)
Norma relativa ai danneggiamenti aggravati contestati: la condanna per il capo b) è stata confermata in appello e non è stata efficacemente contestata in cassazione
Codice penale (art. 131-bis)
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'esimente ritenendo la condotta offensiva e supportata da riscontri probatori; la Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura per generica doglianza
Codice penale (art. 635)
Norma richiamata dal ricorrente con riferimento a vizi di motivazione/travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto le censure riproposizione dei medesimi motivi di appello e prive di specificità
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 173 disp. att.)
Richiamata per i limiti nella esposizione dei motivi di ricorso e per la sintesi adottata nella sentenza della Cassazione
Codice di procedura penale (art. 591, co. 1, art. 772 lett. c))
Norme procedurali richiamate in rapporto all'inammissibilità per mancata specificità delle doglianze e per i requisiti formali del ricorso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è funzione di merito: non è ammessa una nuova valutazione delle prove né una semplice alternativa ricostruzione fattuale già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito
- I motivi di cassazione devono evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici specifici della motivazione; la mera riproposizione dei motivi di appello senza confronto critico con la motivazione impugnata è inammissibile (c.d. divieto della doppia conforme)
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è necessario provare in modo preciso la particolare tenuità del fatto e la sua assenza di offensività sociale: censure generiche non sono sufficienti
- Le eccezioni di prescrizione richiedono calcoli temporali precisi e l'indicazione delle cause di sospensione o interruzione: affermazioni generiche sul decorso dei termini sono destinate a fallire
- Se si contesta l'integrazione di una fattispecie legata a requisito topografico (es. pubblico vs. privato), bisogna produrre e indicare elementi probatori chiari che dimostrino la collocazione del fatto in area privata; la semplice affermazione difensiva non supera la valutazione di merito adeguatamente motivata
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