Cassazione Penale, Sentenza n. 13425/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per i reati di cui agli artt. 495 e 497‑bis comma 2 c.p. per aver formato e detenuto un documento d'identità valido per l'espatrio falso e per aver ripetutamente fornito generalità false durante controlli di polizia. Il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) censura sulla valutazione della responsabilità per l'art. 497‑bis c.p., sostenendo che l'unico elemento fosse l'apposizione della sua effige sul documento e che tale circostanza fosse un mero indizio; contestava inoltre una presunta contraddizione della Corte territoriale rispetto all'uso del documento all'estero e alla necessità della condizione di procedibilità di cui all'art. 10 c.p.; 2) vizio per dichiarazioni confessorie rese in fase di convalida, ritenute indotte da domande suggestive del giudice (richiamo art.65 c.p.p. e divieto di domande suggestive); 3) contestazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 495 c.p., per presunta irrilevanza attribuita dall'appello all'accertamento della reale identità; 4) deduzione di vizio per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi proposti. Ha confermato che: la detenzione e l'uso di un documento di identità recante la foto del possessore ma false generalità integrano il delitto più grave previsto dall'art. 497‑bis comma 2 c.p. quando risulti la partecipazione del possessore alla contraffazione; la Corte territoriale ha fondato la condanna non solo sull'effige ma anche sulle dichiarazioni confessorie rese in udienza di convalida e su accertamenti internazionali che collegavano le generalità del documento a soggetti diversi dall'imputato; le eventuali domande del giudice in fase di convalida non comportano inutilizzabilità automatica delle dichiarazioni e il divieto di domande suggestive riguarda l'esame di testi e parti private nel dibattimento, non il giudice; la pluralità di dichiarazioni discordanti rese dall'imputato costituisce violazione dell'art. 495 c.p.; la valutazione delle attenuanti e della pena è correttamente motivata dall'appello. Condanna confermata e ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 497‑bis c.p.
Il possesso di un documento d'identità con la foto del possessore e false generalità integra il reato previsto dal comma 2 (fattispecie più grave) quando risulti la partecipazione del possessore alla contraffazione; il comma 1 copre il possesso per uso personale solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione
art. 495 c.p.
La resa di molteplici dichiarazioni tra loro diverse circa le proprie generalità integra la fattispecie di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale, anche se non è possibile accertare le vere generalità
art. 10 c.p.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla presunta consumazione del fatto all'estero; la Corte ha osservato che la consumazione all'estero della formazione del documento non esclude la perseguibilità quando ricorra la detenzione/uso in Italia e la partecipazione alla contraffazione
art. 192 comma 2 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per presunta violazione della regola di giudizio; la Corte ha ritenuto che il giudizio fosse invece fondato su più elementi probatori e non violasse la regola
art. 65 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in modo inadeguato: secondo la Corte non è norma che rende una dichiarazione inutilizzabile se violata nelle modalità indicate dal ricorrente
art. 499 comma 3 c.p.p.
Il divieto di domande suggestive riguarda l'esame di testimoni e parti private nel dibattimento; non si applica nella stessa misura al giudice che può porre domande utili all'accertamento della verità, salvo quelle 'nocive'
art. 178 c.p.p.
Riferita per escludere che la violazione del divieto di domande suggestive comporti automaticamente inutilizzabilità o nullità della dichiarazione
Massime di principio
- La detenzione e l'uso in Italia di un documento di identità recante la foto del possessore ma generalità false, se accompagnati da elementi che dimostrano la partecipazione alla formazione/contraffazione, possono integrare il reato più grave previsto dall'art. 497‑bis comma 2 c.p.
- Le ammissioni o dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida d'arresto sono generalmente utilizzabili, e le domande del giudice in quella sede non sono automaticamente viziate dalla regola sul divieto di domande suggestive rivolta a testi/parti nel dibattimento
- La produzione di molteplici dichiarazioni discordanti sulle proprie generalità verso pubblici ufficiali configura il reato di cui all'art. 495 c.p., anche se non è sempre possibile ricostruire le 'vere' generalità del soggetto
- La mera apposizione della propria effige su un documento intestato ad altri può essere un elemento importante ma, per essere decisiva, deve essere valutata congiuntamente ad altri elementi probatori convergenti (ammissioni, accertamenti internazionali, riscontri degli inquirenti)
- Contestare la decisione del giudice d'appello richiede di mettere in luce vizi di legge o gravi vizi di motivazione; lamentele meramente assertive sulla valutazione del merito o sulla scelta delle sanzioni sono difficilmente accolte
- La formazione del documento all'estero non esclude di per sé la perseguibilità in Italia quando vi sia detenzione/uso in Italia e prova di partecipazione alla contraffazione
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