Regolamento (UE) 2026/1768
Regolamento (UE) 2026/1768 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2026, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nella PAC un nuovo intervento straordinario FEASR per compensare parte dei costi aggiuntivi dei concimi sopportati dagli agricoltori a causa della crisi in Medio Oriente, fissando condizioni, limiti, durata e regole di coordinamento con altri sostegni. Inoltre aumenta la flessibilità sui pagamenti anticipati per il 2026, elevando il tetto degli anticipi sui pagamenti diretti al 75% e consentendone l’erogazione prima del 16 ottobre 2026, con specifiche regole contabili. Infine consente agli Stati membri di adeguare per il 2027 le dotazioni dei pagamenti diretti entro massimali nazionali predeterminati.
Modifica dei regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per introdurre un sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori colpiti dall’aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente e per rendere più flessibili gli anticipi sui pagamenti diretti nel 2026, oltre a consentire l’adeguamento delle dotazioni per i pagamenti diretti nel 2027.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri nell’ambito della PAC, con effetti sui piani strategici della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Incide in particolare sugli agricoltori in attività colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi, sugli interventi di sviluppo rurale e sui pagamenti diretti. Le nuove misure riguardano l’anno civile 2026 per il sostegno eccezionale e per gli anticipi, e l’anno civile 2027 per la possibilità di adeguare le dotazioni dei pagamenti diretti; l’entrata in vigore è il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti: il nuovo sostegno non può determinare sovracompensazione o doppio finanziamento, non comporta l’aumento dei limiti di applicazione al terreno dei concimi della direttiva 91/676/CEE, e non si applicano alcuni obblighi di contribuzione agli indicatori di risultato per il nuovo intervento.
Modifica dei regolamenti (UE) 2021/2115 e 2021/2116 per il sostegno eccezionale agli agricoltori colpiti dall’aumento dei prezzi dei concimi
Il regolamento interviene sulla disciplina della PAC in risposta alla crisi in Medio Oriente e alla conseguente impennata dei prezzi di petrolio, gas e concimi, ritenuta idonea a incidere in modo significativo sulla liquidità delle aziende agricole e sulla sicurezza alimentare dell’Unione. Il legislatore UE afferma che è necessario un intervento rapido, temporaneo ed eccezionale, sia sul versante del sostegno agli agricoltori sia su quello della flessibilità dei pagamenti anticipati.
Finalità e impostazione generale
L’atto modifica due regolamenti cardine della PAC:
- il regolamento (UE) 2021/2115, per introdurre un nuovo tipo di intervento FEASR dedicato ai costi aggiuntivi dei concimi e per consentire l’adeguamento delle dotazioni dei pagamenti diretti per il 2027;
- il regolamento (UE) 2021/2116, per aumentare la flessibilità nella corresponsione degli anticipi sui pagamenti diretti nell’anno 2026.
Il regolamento è costruito come misura emergenziale e limitata nel tempo: il nuovo sostegno FEASR riguarda i costi sostenuti a partire dal 1o marzo 2026 e deve essere pagato entro il 30 giugno 2027; la disciplina sugli anticipi rafforzati si concentra sull’anno di domanda 2026; l’adeguamento delle dotazioni dei pagamenti diretti riguarda il solo anno civile 2027.
Nuovo intervento FEASR per i concimi: articolo 78 ter del regolamento 2021/2115
È introdotto il nuovo articolo 78 ter, che consente agli Stati membri di prevedere un sostegno temporaneo eccezionale per gli agricoltori in attività maggiormente colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. La misura deve essere specificata nei piani strategici della PAC e resta subordinata alle condizioni fissate dal regolamento e dalle norme nazionali di attuazione.
Il sostegno:
- deve essere rivolto agli agricoltori più esposti al rincaro;
- copre una parte dei costi aggiuntivi dei concimi generati dagli sviluppi di mercato successivi al 1o marzo 2026;
- viene calcolato come differenza tra un prezzo rappresentativo e un prezzo di riferimento dei concimi;
- può assumere la forma di un costo unitario per ettaro, differenziato per settore o sistema di produzione, oppure basarsi sui costi effettivi del singolo beneficiario.
Il prezzo di riferimento deve essere fondato sul prezzo medio dei concimi per almeno tre mesi consecutivi compresi tra il 1o gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026; il prezzo rappresentativo deve invece essere calcolato su un periodo definito dallo Stato membro che non inizi prima del 1o marzo 2026.
Intensità dell’aiuto, limiti e condizioni di accesso
L’articolo 78 ter stabilisce che le aliquote di sostegno possono coprire fino al 50% dei costi aggiuntivi dei concimi. La soglia può salire fino all’80% per gli agricoltori soggetti agli impegni di cui agli articoli 31 e 70, o ai requisiti obbligatori di cui all’articolo 72, relativi alla riduzione dell’uso dei concimi.
Sono inoltre previsti limiti quantitativi per evitare concentrazioni eccessive del beneficio:
- ciascuno Stato membro deve fissare un importo massimo di sostegno per beneficiario oppure un numero massimo di ettari sovvenzionabili per beneficiario;
- gli Stati membri possono concentrare il sostegno sugli agricoltori più colpiti sulla base delle prove disponibili.
Il regolamento sottolinea anche il profilo ambientale e informativo della misura: i beneficiari devono avere accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti per ottimizzare l’uso sostenibile dei concimi.
Coordinamento con altri aiuti, finanziamento e prevenzione del doppio sostegno
Per garantire una sana gestione finanziaria, il sostegno non può generare sovracompensazione né doppio finanziamento se cumulato con altri strumenti nazionali o dell’Unione destinati a fronteggiare l’impatto dei prezzi elevati dei concimi.
Il regolamento prevede anche che:
- il nuovo intervento possa essere attuato mediante strumenti finanziari;
- il capitale circolante, incluso il capitale circolante autonomo, sia ammissibile se contribuisce ad almeno un obiettivo specifico pertinente;
- quando il sostegno è concesso sotto forma di capitale circolante autonomo, non si applichino le aliquote massime previste dagli articoli richiamati.
Sul piano finanziario, il FEASR può concorrere fino al 65% della spesa pubblica ammissibile. Inoltre, gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali integrativi fino al 200% dei finanziamenti FEASR assegnati nel piano strategico della PAC per questo sostegno.
Massimali finanziari e allegati modificati
L’articolo 96 bis del regolamento 2021/2115 viene riscritto per coordinare il nuovo intervento con i pagamenti in caso di crisi ex articolo 78 bis. In particolare:
- l’importo massimo riservabile per Stato membro ai pagamenti in caso di crisi e al nuovo sostegno sui concimi è limitato agli importi annui dell’allegato XV;
- al massimo il 25% di tali importi annui può essere destinato al sostegno ex articolo 78 ter;
- la spesa totale FEASR per gli interventi ex articoli 78 bis e 78 ter non può superare la somma delle dotazioni finanziarie indicative previste per gli esercizi 2026 e 2027 e approvate nei piani finanziari.
È inoltre aggiunto un nuovo indicatore di output nell’allegato I, ossia l’O.9b, relativo al numero di agricoltori che beneficiano del sostegno; l’allegato XV viene aggiornato nel titolo per includere il nuovo intervento.
Decorrenza delle spese e modifica strategica del piano PAC
Per evitare ritardi, l’articolo 86, paragrafo 3, consente che, per il nuovo tipo di intervento ex articolo 78 ter, l’ammissibilità delle spese FEASR legate alle modifiche del piano strategico inizi prima della data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione, ma non prima del 22 luglio 2026.
La modifica strategica che introduce il nuovo intervento non rientra nel limite massimo annuo delle modifiche strategiche consentite dal regolamento 2021/2115.
Adeguamento delle dotazioni per i pagamenti diretti nel 2027
Il regolamento introduce l’articolo 103 bis del regolamento 2021/2115, che consente agli Stati membri, entro il 31 agosto 2026, di aumentare o diminuire le proprie dotazioni per i pagamenti diretti per l’anno civile 2027 entro i massimali per Stato membro fissati nel nuovo allegato XVI.
La misura opera mediante domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC. Le modifiche collegate sono coordinate con:
- l’articolo 87, paragrafo 2, che abilita la Commissione a modificare le dotazioni nazionali con atti delegati;
- l’articolo 112, paragrafo 2, lettera b), che include questi adeguamenti nel piano finanziario;
- l’articolo 119, che li qualifica come modifiche strategiche;
- l’articolo 121, che li include tra le modifiche per le quali il tempo di adozione dell’atto delegato non si computa nel termine generale di intervento della Commissione.
Il nuovo allegato XVI contiene per ciascuno Stato membro i massimali di aumento e di diminuzione delle dotazioni per i pagamenti diretti nel 2027.
Anticipi sui pagamenti diretti: aumento al 75% e maggiore flessibilità temporale
Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) 2021/2116. Per l’anno di domanda 2026, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75% per i pagamenti diretti e gli aiuti assimilati, in luogo del precedente limite ordinario del 70%.
Inoltre, gli anticipi possono essere versati prima del 16 ottobre 2026. In tal caso, ai fini contabili:
- le spese sono considerate effettuate nel mese di novembre 2026;
- esse vanno incluse nella dichiarazione relativa a quel mese;
- il rimborso da parte della Commissione avverrà all’inizio del 2027, seguendo la normale logica di bilancio del FEAGA e del FEASR.
Regole contabili e esercizio finanziario agricolo
L’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 35 del regolamento 2021/2116 sono adattati per recepire la nuova imputazione contabile degli anticipi 2026. Viene infatti confermato che l’esercizio finanziario agricolo va, in linea generale, dal 16 ottobre dell’anno N-1 al 15 ottobre dell’anno N, ma con una disciplina speciale per le spese relative agli anticipi versati entro il 16 ottobre 2026, trattate come spese del mese di novembre.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo sostegno temporaneo eccezionale per i concimi
Inserito l’articolo 78 ter nel regolamento (UE) 2021/2115: gli Stati membri possono concedere un sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori in attività colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il sostegno deve essere destinato agli agricoltori maggiormente colpiti, secondo condizioni di ammissibilità definite dagli Stati membri sulla base delle prove disponibili.
Calcolo del sostegno, aliquote e limiti
Il sostegno copre parte dei costi aggiuntivi dei concimi a partire dal 1o marzo 2026. I costi aggiuntivi sono calcolati come differenza tra prezzo rappresentativo e prezzo di riferimento; il prezzo di riferimento si basa sul prezzo medio dei concimi per almeno tre mesi consecutivi tra il 1o gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026, mentre il prezzo rappresentativo si fonda su un periodo definito dallo Stato membro non anteriore al 1o marzo 2026. Il sostegno assume forma di costo unitario per ettaro, differenziato per settore o sistema di produzione, oppure può basarsi sui costi effettivi del beneficiario. Le aliquote coprono fino al 50% dei costi aggiuntivi e possono salire all’80% per agricoltori soggetti agli impegni o ai requisiti di riduzione dell’uso dei concimi previsti dagli articoli 31, 70 e 72.
Termini di pagamento, accesso alla conoscenza e anti-sovracompensazione
Il sostegno deve essere pagato all’agricoltore entro il 30 giugno 2027. Gli Stati membri devono stabilire un importo massimo per beneficiario oppure un numero massimo di ettari sovvenzionabili per beneficiario e devono garantire l’accesso dei beneficiari a conoscenze e informazioni pertinenti per ottimizzare l’uso sostenibile dei concimi. Deve inoltre essere evitata la sovracompensazione derivante dal cumulo con altri strumenti nazionali o dell’Unione.
Finanziamento FEASR e capitale circolante
Il nuovo intervento può essere sostenuto anche tramite strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060. Il capitale circolante, compreso quello autonomo, è ammissibile per gli articoli da 73 a 78 ter, purché contribuisca ad almeno un obiettivo specifico pertinente. Per il capitale circolante autonomo non si applicano le aliquote massime di sostegno previste dagli articoli richiamati.
Anticipo dell’ammissibilità delle spese e modifica strategica
Per il nuovo intervento l’ammissibilità delle spese FEASR relative alle modifiche del piano strategico può iniziare prima della presentazione della domanda di modifica alla Commissione, ma non prima del 22 luglio 2026. La relativa domanda di modifica strategica non rientra nel numero massimo annuo di domande di modifica.
Massimali finanziari e contributo nazionale integrativo
L’articolo 96 bis è riscritto: l’importo massimo riservabile per ciascuno Stato membro ai pagamenti in caso di crisi ex articolo 78 bis e al nuovo sostegno ex articolo 78 ter è limitato agli importi annui dell’allegato XV. Al massimo il 25% di tali importi annui può essere destinato al sostegno ex articolo 78 ter. La spesa totale FEASR per gli interventi ex articoli 78 bis e 78 ter non può superare la somma delle dotazioni indicative per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 approvate nei piani finanziari. Gli Stati membri possono inoltre erogare finanziamenti nazionali integrativi fino al 200% dei finanziamenti FEASR assegnati nel piano strategico della PAC per il sostegno ex articolo 78 ter.
Indicatori e allegati del regolamento (UE) 2021/2115
Nell’allegato I è aggiunto un nuovo indicatore di output O.9b per misurare il numero di agricoltori beneficiari del sostegno sui concimi. L’allegato XV è ridenominato per includere anche il nuovo intervento ex articolo 78 ter.
Adeguamento delle dotazioni per i pagamenti diretti nel 2027
È inserito l’articolo 103 bis: entro il 31 agosto 2026 gli Stati membri possono aumentare o diminuire le proprie dotazioni per i pagamenti diretti per il 2027 entro i massimali per Stato membro fissati nel nuovo allegato XVI, mediante domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC.
Modifiche collegate a finanziamento, pianificazione e controllo
L’articolo 87, paragrafo 2, è modificato per conferire alla Commissione il potere di adeguare con atti delegati le dotazioni degli Stati membri negli allegati V e IX anche in relazione agli adeguamenti ex articolo 103 bis. L’articolo 112, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 119 sono aggiornati per includere gli adeguamenti delle dotazioni nella pianificazione finanziaria e tra le modifiche strategiche; la domanda di modifica relativa all’articolo 103 bis non conta ai fini della limitazione annuale delle modifiche strategiche. L’articolo 121, secondo comma, lettera b), include tali adeguamenti tra le modifiche per le quali il termine per l’adozione dell’atto delegato non si computa ai fini del termine di intervento della Commissione.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/2116 sugli anticipi
L’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è sostituito: gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti e per alcuni aiuti assimilati, ma per l’anno di domanda 2026 possono versare anticipi fino al 75% e anche anteriormente al 16 ottobre 2026. Gli anticipi erogati entro il 16 ottobre 2026 sono considerati effettuati nel mese di novembre 2026.
Regole contabili e di rimborso degli anticipi 2026
L’articolo 21, paragrafo 2, e l’articolo 35 sono modificati per qualificare gli anticipi erogati fino al 16 ottobre 2026 come spese del mese di novembre, da includere nella relativa dichiarazione, e per adattare l’esercizio finanziario agricolo alle nuove regole di contabilizzazione. In sostanza, tali anticipi saranno rimborsati dalla Commissione con riferimento al bilancio dell’anno successivo.
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