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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1764

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1764 della Commissione, del 13 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove nonché prescrizioni amministrative concernenti la durabilità delle batterie di bordo, l’autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e la potenza di sistema dei veicoli elettrificati

Normativa europea32026R1764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro applicativo EURO 7 per allinearlo alle più recenti serie di modifiche dei regolamenti ONU n. 154, 83, 168 e 177. Introduce nuove procedure e modelli documentali per la durabilità delle batterie di bordo, l’autonomia elettrica a bassa temperatura, la potenza di sistema dei veicoli elettrificati e le dichiarazioni RDE, oltre ad adeguare i sistemi di classificazione e numerazione dell’omologazione. Viene inoltre rinviata al 1º gennaio 2030 l’applicazione di alcune prescrizioni OBFCM per i veicoli PEV.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 introducendo e aggiornando metodi, prove e prescrizioni amministrative per l’omologazione EURO 7 su durabilità delle batterie di bordo, autonomia elettrica a bassa temperatura, potenza di sistema e OBFCM.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore delle categorie M1 e N1 disciplinati dal regolamento (UE) 2024/1257, con specifiche previsioni anche per veicoli PEV, OVC-HEV, HEV, ICEV, FCHV e veicoli Euro 7ext nei limiti indicati dagli allegati modificati. Riguarda costruttori, autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato, nonché le procedure di prova, la documentazione di omologazione e le verifiche di conformità in servizio. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita per alcune disposizioni: dal 1º gennaio 2030 per le prescrizioni OBFCM relative ai PEV e dopo 18 mesi dall’entrata in vigore per una modifica dell’allegato II.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 per l’attuazione EURO 7

Il regolamento interviene sul quadro tecnico di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 (EURO 7), aggiornando norme, procedure e metodologie di prova per l’omologazione dei veicoli delle categorie M1 e N1. Il legislatore richiama espressamente l’esigenza di allineare il diritto UE alle serie di modifiche più recenti dei regolamenti ONU n. 154, 83, 168 e 177, al fine di garantire uniformità internazionale, coerenza tecnica e una migliore vigilanza del mercato.

Ambito e finalità dell’intervento

La modifica riguarda principalmente le emissioni allo scarico ed evaporative, ma estende il perimetro applicativo alla durabilità delle batterie di bordo, all’autonomia elettrica a bassa temperatura e alla potenza di sistema dei veicoli elettrificati. Il regolamento mira anche a rafforzare la trasparenza documentale, la tracciabilità dell’omologazione e la qualità delle dichiarazioni di conformità dei costruttori, soprattutto per le prove RDE e per le informazioni amministrative connesse alle schede di omologazione.

Conformità in servizio e nuove verifiche tecniche

Il testo inserisce tre nuove disposizioni nel regolamento modificato: l’articolo 10 bis sulla conformità in servizio della durabilità delle batterie di bordo, l’articolo 10 ter sull’autonomia elettrica a bassa temperatura dei PEV e l’articolo 10 quater sulla potenza di sistema. La durabilità delle batterie è oggetto di una verifica in servizio obbligatoria, mentre le verifiche in servizio su autonomia a bassa temperatura e potenza di sistema hanno carattere facoltativo. In tutti i casi, il rinvio è a procedure tecniche armonizzate con i regolamenti ONU n. 83, 154 e 177.

Durabilità delle batterie di bordo

L’allegato XV è integralmente sostituito e diventa la sede principale delle regole tecniche e procedurali sulla durabilità delle batterie. Ai fini dell’omologazione il costruttore deve presentare una dichiarazione firmata di conformità; le prescrizioni generali richiamano il regolamento ONU n. 154, livello 1A, ma i valori MPR basati sull’energia della batteria vengono sostituiti dai valori previsti dal regolamento (UE) 2024/1257 per i veicoli M1 e N1. La metodologia di conformità in servizio rinvia all’allegato 5 del regolamento ONU n. 83.

Autonomia elettrica a bassa temperatura

L’allegato XVII disciplina la prova a bassa temperatura per i veicoli PEV e richiama anch’esso il regolamento ONU n. 154, livello 1A. La conformità in servizio è facoltativa e si effettua, se del caso, su veicoli adeguatamente mantenuti e utilizzati secondo l’allegato 11 del regolamento ONU n. 83.

Potenza di sistema dei veicoli elettrificati

L’allegato XIX stabilisce la procedura per la determinazione della potenza di sistema dei veicoli HEV e dei PEV con più motori, in linea con il regolamento ONU n. 177. La conformità in servizio può essere verificata facoltativamente secondo l’allegato 14 del regolamento ONU n. 83, sempre su veicoli adeguatamente mantenuti e utilizzati.

Prescrizioni amministrative: RDE, schede di omologazione e trasparenza

L’allegato III introduce una dichiarazione standardizzata del costruttore per la conformità alle emissioni di guida reali (RDE). È previsto che il costruttore possa dichiarare valori "RDE massimi dichiarati" inferiori per NOx e/o PN; tali valori saranno utilizzati nelle verifiche di conformità, anche in sede di vigilanza del mercato. Contestualmente, gli allegati I e II vengono aggiornati per adattare le schede di omologazione, la numerazione dei certificati, le tabelle di trasparenza e i dati amministrativi richiesti, inclusi i riferimenti alla potenza di sistema e all’energia utilizzabile della batteria alla certificazione (UBEcertified).

OBFCM e rinvio applicativo per i PEV

L’allegato XXII viene riscritto per allineare le prescrizioni tecniche dei dispositivi OBFCM all’appendice 5 del regolamento ONU n. 154, con applicazione delle disposizioni transitorie ivi previste. Sul piano temporale, il regolamento rinvia al 1º gennaio 2030 l’applicazione delle prescrizioni OBFCM ai veicoli PEV; inoltre, una delle modifiche all’allegato II si applica 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Alcune misure però decorrono in via differita, in particolare la previsione relativa ai PEV del punto 4 dell’articolo 1 e la modifica dell’allegato II prevista dal punto 10 dell’articolo 1.

Disposizioni principali

Aggiornamento del regolamento base e ambito di applicazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 viene rinominato e ampliato per includere, oltre alle emissioni allo scarico ed evaporative, anche la durabilità delle batterie di bordo, l’autonomia dei veicoli elettrici a bassa temperatura e la potenza di sistema dei veicoli elettrificati. L’ambito comprende l’omologazione per i veicoli delle categorie M1 e N1 e le relative prove e procedure di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257.

Nuove procedure di conformità in servizio

Sono inseriti gli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater per disciplinare la conformità in servizio rispettivamente della durabilità delle batterie di bordo, dell’autonomia elettrica a bassa temperatura dei PEV e della potenza di sistema. Per le batterie la verifica è obbligatoria secondo l’allegato XV, appendice 1; per autonomia e potenza la verifica è facoltativa e rinvia agli allegati XVII e XIX, appendici 1, nonché alle pertinenti disposizioni ONU n. 83 e n. 177.

Durabilità delle batterie di bordo

L’allegato XV è sostituito integralmente. Stabilisce che il costruttore, ai fini dell’omologazione, deve presentare una dichiarazione firmata di conformità; le prescrizioni generali si basano sul regolamento ONU n. 154, livello 1A. I valori MPR basati sull’energia della batteria sono sostituiti dai valori previsti dal regolamento (UE) 2024/1257 per i veicoli M1 e N1. La verifica in servizio avviene su veicoli adeguatamente mantenuti e utilizzati, secondo l’allegato 5 del regolamento ONU n. 83.

Autonomia elettrica a bassa temperatura

L’allegato XVII definisce la procedura di prova per verificare l’autonomia elettrica dei PEV a bassa temperatura, richiamando le prescrizioni generali e tecniche del regolamento ONU n. 154, livello 1A. La metodologia di conformità in servizio è facoltativa e rinvia all’allegato 11 del regolamento ONU n. 83.

Potenza di sistema dei veicoli elettrificati

L’allegato XIX disciplina la determinazione della potenza di sistema per veicoli HEV e PEV con più motori, in coerenza con il regolamento ONU n. 177. La conformità in servizio può essere verificata facoltativamente secondo l’allegato 14 del regolamento ONU n. 83.

OBFCM e aggiornamento delle prescrizioni amministrative

L’allegato XXII viene aggiornato per rinviare alle prescrizioni tecniche del dispositivo OBFCM contenute nell’appendice 5 del regolamento ONU n. 154, con applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai punti 11.1.4 e 11.1.5 di tale regolamento. Il regolamento posticipa al 1º gennaio 2030 l’applicazione delle prescrizioni OBFCM ai PEV; per la modifica dell’allegato II, il rinvio opera 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

Dichiarazione di conformità RDE

L’allegato III introduce un modello obbligatorio di dichiarazione del costruttore sulla conformità alle emissioni di guida reali (RDE). Il costruttore può indicare "RDE massimi dichiarati" inferiori per NOx e/o PN; tali valori sono utilizzati nelle verifiche di conformità, inclusa la conformità in servizio e la vigilanza del mercato.

Adeguamenti delle schede di omologazione e della trasparenza documentale

Gli allegati I e II aggiornano i modelli di scheda di omologazione UE, le appendici informative e le tabelle di trasparenza. Sono aggiunti campi relativi a potenza di sistema, energia utilizzabile della batteria alla certificazione (UBEcertified), identificativi delle famiglie OBM/EVP e informazioni per veicoli con omologazione in più fasi. Viene inoltre modificato il sistema di numerazione delle schede di omologazione, che deve riportare il numero dell’atto base e dell’ultimo atto modificativo applicabile senza asterisco.

Nuove tabelle di caratteri e sottocaratteri Euro 7

La tabella dei caratteri relativi alle emissioni viene riorganizzata per distinguere le fasi Euro 7-TEMP, Euro 7 A, Euro 7B, Euro 7C e le versioni per costruttori SVM, nonché i sottocaratteri per OBM/EVP e per le emissioni di particolato dai freni. Sono fissate date di applicazione per nuovi tipi, veicoli nuovi e ultime date di immatricolazione, con rinvii specifici per alcune categorie e sottocaratteri.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data. Fa eccezione l’articolo 1, punto 4, che si applica dal 1º gennaio 2030, e l’articolo 1, punto 10, limitatamente alla modifica dell’allegato II, che si applica 18 mesi dopo l’entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicoliemissionimobilità elettricavigilanza del mercatodiritto tecnico automobilistico

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