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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1696

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1696 della Commissione, del 14 luglio 2026, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32026R1696

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’acido pelargonico quale sostanza attiva ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 e adegua di conseguenza l’elenco delle sostanze attive approvate contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione conferma il rinnovo sulla base della valutazione EFSA, che non ha individuato aspetti critici di preoccupazione, pur evidenziando alcuni rischi per acque sotterranee, organismi acquatici, artropodi non bersaglio, api e organismi del suolo per determinati impieghi. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche di impiego e da un periodo di approvazione fino al 30 settembre 2041.

Rinnovo dell’approvazione dell’acido pelargonico come sostanza attiva per prodotti fitosanitari e modifica dell’elenco UE delle sostanze attive approvate

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva acido pelargonico (acido nonanoico, CAS 112-05-0, CIPAC 888) nell’ambito dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri quando valutano e autorizzano prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, con particolare attenzione a specifiche condizioni di impiego e misure di mitigazione del rischio. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o ottobre 2026. Non disciplina altri prodotti o settori oltre alla sostanza attiva e alla corrispondente modifica dell’elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Rinnovo dell’approvazione dell’acido pelargonico

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1696 della Commissione rinnova l’approvazione dell’acido pelargonico come sostanza attiva per prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione si fonda sul procedimento di rinnovo avviato con domanda presentata nei termini, sulla valutazione dello Stato membro relatore e sulle conclusioni dell’EFSA, che hanno confermato la prevedibile conformità dei prodotti contenenti la sostanza ai criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Contesto regolatorio e valutazione scientifica

L’acido pelargonico era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, in forza del passaggio al regime del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultava approvato ed elencato nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La Commissione richiama il fatto che l’EFSA ha pubblicato una peer review nel 2021 e una versione aggiornata nel 2025; in tali conclusioni sono stati individuati rischi per acque sotterranee, organismi acquatici, artropodi non bersaglio, comprese le api, e organismi del suolo per alcuni impieghi rappresentativi, senza tuttavia emergere aspetti critici di preoccupazione tali da impedire il rinnovo.

Rinnovo, durata e decorrenza

L’articolo 1 dispone il rinnovo dell’approvazione dell’acido pelargonico alle condizioni indicate nell’allegato I. La nuova approvazione decorre dal 1o ottobre 2026 e scade il 30 settembre 2041. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è espressamente fissata a decorrere dal 1o ottobre 2026.

Specifiche della sostanza e requisiti di purezza

L’allegato I identifica la sostanza come acido pelargonico, con denominazione IUPAC acido nonanoico, numero CAS 112-05-0 e CIPAC 888. La purezza minima richiesta è pari a 889 g/kg. La sostanza deve inoltre soddisfare le specifiche di qualità alimentare conformi alla specifica E 570 degli acidi grassi di cui al regolamento (UE) n. 231/2012, con limiti per residuo alla combustione, sostanze insaponificabili, acqua e metalli pesanti. Sono espressamente indicate impurità con rischio tossicologico che non devono superare, nel materiale tecnico, una somma complessiva di 50 g/kg per acido esanoico, acido eptanoico e acido ottanoico.

Prescrizioni per le autorizzazioni nazionali

Il regolamento non limita in astratto gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido pelargonico possono essere autorizzati, pur basandosi la valutazione del rinnovo su un numero limitato di impieghi rappresentativi. Tuttavia, gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, soprattutto in regioni con falde vulnerabili sotto suoli prevalentemente alcalini, nonché alla protezione degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio, comprese le api, e degli organismi del suolo. Se necessario, devono essere imposte misure di mitigazione del rischio in funzione delle condizioni agroecologiche locali e delle modalità di impiego.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nell’allegato, la voce 230 relativa agli acidi grassi da C7 a C20 viene sostituita e non comprende più l’acido pelargonico; quest’ultimo è inserito in una voce autonoma, la n. 181, nella parte B dell’allegato. Per la nuova voce sono riprodotte le medesime specifiche di purezza e le stesse prescrizioni di attenzione particolare per le autorità nazionali, con la medesima data di approvazione del 1o ottobre 2026 e scadenza del 30 settembre 2041.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per le imprese del settore agrochimico e per i consulenti che assistono i titolari di autorizzazioni, il regolamento conferma la disponibilità dell’acido pelargonico sul mercato UE come sostanza attiva approvata, ma impone di considerare con attenzione le condizioni locali di impiego e le misure di mitigazione del rischio. Sul piano documentale e regolatorio, assumono rilievo le conclusioni EFSA, la relazione sul rinnovo e le appendici richiamate dall’allegato I e dall’allegato II, soprattutto per la valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva acido pelargonico è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 1o ottobre 2026 e si estende fino al 30 settembre 2041, secondo quanto indicato nell’allegato I.

Condizioni e specifiche della sostanza

L’allegato I fissa la denominazione IUPAC (acido nonanoico), i numeri CAS e CIPAC, il livello minimo di purezza (≥ 889 g/kg) e le specifiche di qualità alimentare conformi alla specifica E 570. Sono inoltre previsti limiti per impurità tecnicamente rilevanti: acido esanoico, acido eptanoico e acido ottanoico, con somma complessiva inferiore a 50 g/kg.

Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione

Nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio, comprese le api, e degli organismi del suolo, imponendo misure di mitigazione del rischio se del caso.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Nella parte A, la voce 230 relativa agli acidi grassi da C7 a C20 è sostituita e l’acido pelargonico viene rimosso da tale voce; nella parte B è aggiunta una voce specifica n. 181 per l’acido pelargonico con le medesime specifiche di purezza e con scadenza al 30 settembre 2041.

Continuità con la disciplina precedente

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2221 aveva già prorogato la scadenza dell’approvazione al 1o dicembre 2026 per consentire il completamento della procedura di rinnovo. Poiché la decisione sul rinnovo è intervenuta prima di tale data prorogata, il nuovo regolamento si applica dal 1o ottobre 2026.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentareagricolturaambiente

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