Regolamento (UE) 2026/1700
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1700 della Commissione, del 14 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, per quanto riguarda la conclusione dei contratti, gli anticipi e gli obblighi di notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in chiave di semplificazione sulla disciplina attuativa dei programmi semplici di promozione dei prodotti agricoli. Proroga il termine per la conclusione dei contratti da parte degli Stati membri, aumenta il limite massimo degli anticipi e riduce/razionalizza gli obblighi di notifica alla Commissione. Le modifiche mirano a ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’attuazione dei programmi e assicurare una transizione ordinata per evitare sovrapposizioni con i programmi già avviati.
Modifica le modalità di applicazione del regime UE di informazione e promozione dei prodotti agricoli, con interventi su conclusione dei contratti, anticipi e obblighi di comunicazione per i programmi semplici.
Ambito di applicazione
Si applica ai programmi semplici di informazione e promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzati nel mercato interno e nei paesi terzi, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1144/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. Riguarda gli Stati membri, le organizzazioni proponenti selezionate e, indirettamente, i beneficiari dei finanziamenti e gli organismi di esecuzione. Non si applica ai contratti per l’attuazione dei programmi semplici conclusi prima del 1° dicembre 2026; le modifiche non si applicano ai programmi in corso, per evitare l’applicazione parallela di norme diverse.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 in materia di programmi semplici di promozione agricola
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1700 della Commissione interviene sul quadro attuativo del regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi. La finalità dichiarata è di semplificare l’attuazione dei programmi semplici, ridurre gli oneri amministrativi e adeguare alcune scadenze ed esigenze di finanziamento emerse dall’esperienza applicativa.
Finalità e contesto della modifica
Dai considerando emerge che la Commissione intende dare seguito all’obiettivo di una normativa più semplice e rapida da attuare, in linea con la comunicazione "Un’Europa più semplice e più rapida". L’esperienza maturata nell’attuazione dei programmi semplici e nei rapporti con Stati membri e beneficiari ha evidenziato la necessità di intervenire sugli articoli 10, 13 e 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 per alleggerire gli adempimenti e migliorare il funzionamento del sistema.
Termine per la conclusione dei contratti
La modifica dell’articolo 10, paragrafo 3, è una delle innovazioni centrali. Gli Stati membri devono concludere i contratti con le organizzazioni proponenti selezionate solo dopo aver verificato la correttezza della procedura di selezione degli organismi di esecuzione prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e dalla procedura dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
Il termine per la stipula è fissato in 180 giorni di calendario dalla notifica dell’atto della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014. Se tale termine decorre inutilmente, la stipula resta possibile solo previa autorizzazione della Commissione, subordinata a una richiesta giustificata dello Stato membro. La ratio è consentire una selezione corretta degli organismi attuatori e ridurre le richieste di autorizzazione tardiva.
Anticipi e prefinanziamento
All’articolo 13, paragrafo 3, viene alzato il limite massimo dell’anticipo: esso non può superare il 30% della partecipazione finanziaria massima dell’Unione di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014. La misura è presentata come strumento di supporto al fabbisogno iniziale di liquidità dei beneficiari, soprattutto di quelli con capacità finanziaria limitata, mantenendo però flessibilità nell’utilizzo degli anticipi.
Comunicazioni annuali alla Commissione
L’articolo 21 viene integralmente sostituito per razionalizzare gli obblighi di notifica. Per tutti i pagamenti relativi ai programmi semplici, entro il 15 luglio di ogni anno gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati del precedente anno civile e i risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati ai sensi degli articoli 19 e 20.
Per i pagamenti del saldo, entro il 15 luglio dell’anno successivo alla conclusione dell’attuazione del programma, gli Stati membri devono anche comunicare i dati riferiti all’intera durata del programma sull’impatto dei programmi valutati tramite il sistema di indicatori di rendimento di cui all’articolo 22. Le comunicazioni devono essere trasmesse per via elettronica secondo le specifiche tecniche messe a disposizione dalla Commissione.
Disposizione transitoria
Per evitare confusione derivante dall’applicazione parallela di regole diverse, il regolamento esclude dalla propria applicazione i contratti per l’attuazione dei programmi semplici conclusi prima del 1° dicembre 2026. In tal modo, i programmi già avviati restano soggetti al precedente assetto normativo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Termine per la conclusione dei contratti
L’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 è sostituito. Gli Stati membri devono concludere i contratti per l’attuazione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate dopo aver effettuato controlli sulla procedura di selezione degli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014, per garantire la conformità alla procedura dell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2015/1829. Il termine è fissato in 180 giorni di calendario dalla notifica dell’atto della Commissione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014. Decorso tale termine, i contratti possono essere conclusi solo previa autorizzazione della Commissione, su richiesta giustificata dello Stato membro.
Aumento del massimale degli anticipi
L’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito per prevedere che l’anticipo non possa eccedere il 30% della partecipazione finanziaria massima dell’Unione di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014. La modifica è finalizzata ad agevolare il fabbisogno di finanziamento iniziale dei beneficiari, in particolare di quelli con capacità finanziaria limitata.
Nuove regole sulle comunicazioni annuali alla Commissione
L’articolo 21 è sostituito e disciplina le comunicazioni elettroniche degli Stati membri relative ai programmi semplici. Entro il 15 luglio di ogni anno, per tutti i pagamenti effettuati nel precedente anno civile, gli Stati membri trasmettono i dati sull’esecuzione finanziaria e sui risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti conformemente agli articoli 19 e 20. Entro il 15 luglio dell’anno successivo alla fine dell’attuazione del programma, per i pagamenti del saldo, trasmettono inoltre i dati sull’intera durata del programma relativi all’impatto dei programmi valutati tramite il sistema di indicatori di rendimento di cui all’articolo 22. Le comunicazioni avvengono per via elettronica secondo le specifiche tecniche della Commissione.
Disposizione transitoria
Il regolamento non si applica ai contratti per l’attuazione dei programmi semplici conclusi prima del 1° dicembre 2026, così da evitare l’applicazione parallela di regole diverse ai programmi in corso.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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