Regolamento (UE) 2026/1762
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 della Commissione, del 13 luglio 2026, che stabilisce norme, procedure, metodologie di prova e prescrizioni amministrative per l’applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore delle categorie M1 e N1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (UE) 2024/1257 per la parte relativa alle emissioni di particolato dei freni, nell’ambito della normativa Euro 7. Definisce regole tecniche, prove standardizzate, modelli documentali e prescrizioni amministrative per l’omologazione dei sistemi di frenatura dei veicoli interessati. L’impostazione segue in larga misura i regolamenti ONU n. 179 e n. 83, con l’obiettivo di ridurre oneri e costi, garantendo al contempo elevata tutela ambientale e certezza del diritto.
Stabilisce norme tecniche, procedure di prova e prescrizioni amministrative per l’omologazione delle emissioni di particolato dai freni dei veicoli a motore M1 e N1, nonché di taluni N2 Euro 7ext/Euro 7Gext.
Ambito di applicazione
Si applica all’omologazione in relazione alle emissioni dei sistemi di frenatura dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 e N1, nonché dei veicoli N2 designati come "Euro 7ext" e "Euro 7Gext" ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257. Riguarda i sistemi di frenatura ad attrito e le relative prove, documentazione, conformità della produzione e conformità in servizio. Talune disposizioni si applicano subito dall’entrata in vigore, mentre l’articolo 7, punto 2, e l’allegato IV si applicano solo dopo 18 mesi; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1762 della Commissione: emissioni di particolato dai freni dei veicoli M1 e N1
Il regolamento attua, sul piano tecnico e amministrativo, il regime Euro 7 introdotto dal regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda le emissioni di particolato prodotte dai sistemi frenanti. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: da un lato ridurre oneri e costi di prova per i costruttori, dall’altro assicurare elevati standard ambientali, sicurezza, certezza del diritto e coerenza con le migliori pratiche internazionali, in particolare con i regolamenti ONU n. 179 e n. 83.
Finalità e coordinamento con la disciplina Euro 7
Il regolamento definisce le prescrizioni tecniche necessarie per l’omologazione dei sistemi di frenatura dei veicoli designati come Euro 7, Euro 7G, Euro 7ext ed Euro 7Gext, per la parte relativa alle emissioni dei freni. Il testo sottolinea che le procedure devono riflettere le emissioni reali in diverse condizioni di esercizio e tenere conto dell’evoluzione tecnologica, inclusi sistemi ibridi e di frenatura a recupero di energia. È inoltre ribadito il coordinamento con il regolamento (UE) 2024/1257, che costituisce il quadro normativo di base.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 si riferisce all’omologazione in relazione alle emissioni dei sistemi di frenatura per:
- veicoli delle categorie M1 e N1;
- veicoli N2 designati come Euro 7ext e Euro 7Gext ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1257.
L’oggetto materiale è costituito dai sistemi di frenatura ad attrito e dalle relative emissioni di particolato, con disciplina delle prove, dei documenti di omologazione, della conformità della produzione e della conformità in servizio. Il regolamento è di applicazione generale nell’Unione e contiene anche prescrizioni rilevanti per il trattamento di dati personali, che devono avvenire nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Prescrizioni tecniche per l’omologazione
L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’omologazione, il costruttore deve dimostrare la conformità del sistema di frenatura:
- agli allegati I, II e III del regolamento;
- ai punti 7 e 8 del regolamento ONU n. 179.
È richiesto che la combinazione delle famiglie di emissioni dei moduli freno sugli assi anteriore e posteriore appartenga allo stesso tipo di veicolo per quanto riguarda le emissioni dei freni, secondo la definizione del punto 3.0 del regolamento ONU n. 179. Il sistema deve essere sottoposto a prova conformemente all’allegato III.
Domanda di omologazione e documentazione
L’articolo 3 prescrive che la domanda di omologazione in relazione alle emissioni di un sistema di frenatura sia presentata all’autorità di rilascio dell’omologazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, e dell’allegato V, tabella 11, del regolamento (UE) 2024/1257. La domanda deve essere redatta secondo il modello di scheda informativa di cui all’allegato II, appendice 1.
L’allegato II contiene anche il modello di certificato di omologazione UE, con indicazioni su notifica, numero di omologazione, dati del costruttore, tipo di veicolo, familia di emissioni dei moduli freno, servizio tecnico, verbale di dimostrazione della conformità del tipo di veicolo e relative date. Il modello richiama espressamente il regolamento (UE) 2018/858 per alcune definizioni di veicolo, componente e rappresentante del costruttore.
Procedure di prova e verbali
L’allegato I disciplina i verbali di prova relativi alle emissioni di particolato dai freni. In particolare:
- il regolamento ONU n. 179 si applica ai verbali di prova di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
- le informazioni dell’allegato 1 del regolamento ONU n. 179 devono essere incluse nelle varie fasi dell’omologazione;
- i verbali rilasciati dall’autorità di omologazione e dal servizio tecnico devono conformarsi alle prescrizioni dell’allegato I.
Le appendici prevedono, tra l’altro:
- il verbale di prova della famiglia di emissioni dei moduli freno, da ripetere per asse anteriore e posteriore;
- il verbale di prova del coefficiente di percentuale di frenatura ad attrito individuale, con eventuale ripetizione per ogni singola misurazione su veicolo;
- il verbale di dimostrazione della conformità del tipo di veicolo.
L’allegato III disciplina le procedure di prova e rinvia al regolamento ONU n. 179. Le appendici riguardano gli eventi del ciclo WLTP di frenatura, gli eventi di frenatura del ciclo WLTP e il metodo di misurazione e calcolo dei coefficienti di percentuale di frenatura ad attrito specifici per veicolo.
Disposizioni amministrative, certificato e numerazione dell’omologazione
L’articolo 4 impone che, per le prove previste dagli articoli 7, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1257, si utilizzino i modelli, i formati, le procedure e i verbali degli allegati I, II e III. L’autorità di omologazione deve utilizzare il modello di certificato di cui all’allegato II, appendice 2, per il rilascio dell’omologazione e del certificato corrispondente.
Il numero di omologazione deve essere assegnato secondo l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 e la tabella dei sottocaratteri di cui all’allegato I, tabella 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706.
Modifiche delle omologazioni, conformità della produzione e conformità in servizio
Per le modifiche, revisioni ed estensioni delle omologazioni relative ai sistemi di frenatura, l’articolo 5 rinvia agli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858, imponendo anche il rispetto dei punti 9.1 e 9.4 del regolamento ONU n. 179.
In materia di conformità della produzione, l’articolo 6 richiede l’applicazione delle prove di conformità della produzione secondo l’allegato V, tabelle 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1257, nonché il rispetto del punto 10 del regolamento ONU n. 179. Le autorità di omologazione verificano la conformità in base alla descrizione riportata nel certificato di omologazione.
Quanto alla conformità in servizio, l’articolo 7, paragrafo 1, richiama le prescrizioni dell’allegato 12 del regolamento ONU n. 83 per le prove sulla percentuale di frenatura ad attrito individuale, nell’ambito di omologazioni in cui i coefficienti siano stati misurati secondo l’allegato 5 del regolamento ONU n. 179. Il paragrafo 2 impone ai costruttori di caricare sulla piattaforma elettronica ISC tutti i dati di conformità in servizio previsti dagli allegati 4 e 12 del regolamento ONU n. 83 e di rispettare la lista di trasparenza dell’allegato IV.
Lista di trasparenza e decorrenza differita
L’allegato IV contiene la lista di trasparenza per i sistemi di frenatura, con campi relativi in particolare a:
- emissioni di moduli freno (BCE) dell’asse anteriore e posteriore;
- coefficiente di percentuale di frenatura ad attrito (fattore c);
- regolazioni di laboratorio.
La normativa indica che tali informazioni devono essere gestite secondo le corrispondenti disposizioni del regolamento ONU n. 179.
L’articolo 9 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data. Tuttavia, l’articolo 7, punto 2, e l’allegato IV si applicano solo dopo 18 mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 limita l’applicazione all’omologazione in relazione alle emissioni dei sistemi di frenatura dei veicoli M1 e N1 e dei veicoli N2 Euro 7ext e Euro 7Gext. Il regolamento riguarda i sistemi di frenatura per veicoli destinati alla designazione Euro 7, Euro 7G, Euro 7ext ed Euro 7Gext e dotati di frenatura ad attrito.
Requisiti tecnici per l’omologazione
L’articolo 2 impone al costruttore di dimostrare che il sistema di frenatura soddisfa i requisiti degli allegati I, II e III del regolamento e dei punti 7 e 8 del regolamento ONU n. 179. La combinazione delle famiglie di emissioni dei moduli freno sugli assi anteriore e posteriore deve appartenere allo stesso tipo di veicolo ai fini delle emissioni dei freni. Il sistema deve essere sottoposto a prova secondo l’allegato III.
Domanda di omologazione
L’articolo 3 prescrive che il costruttore presenti all’autorità di omologazione una domanda conforme all’articolo 14, paragrafo 1, e all’allegato V, tabella 11, del regolamento (UE) 2024/1257, redatta secondo il modello di scheda informativa di cui all’allegato II, appendice 1.
Prescrizioni amministrative, modelli e numerazione
L’articolo 4 stabilisce che, per le prove previste dagli articoli 7, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1257, costruttori, servizi tecnici e autorità utilizzino i modelli, formati, procedure e verbali degli allegati I, II e III. Per il rilascio dell’omologazione e del relativo certificato si usa il modello dell’allegato II, appendice 2. Il numero di omologazione va assegnato secondo l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 e la tabella dei sottocaratteri dell’allegato I, tabella 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706.
Modifiche, revisioni ed estensioni
L’articolo 5 dispone che, nell’applicazione degli articoli 27, 33 e 34 del regolamento (UE) 2018/858 alle modifiche, revisioni ed estensioni delle omologazioni relative ai sistemi di frenatura, costruttori e autorità di omologazione rispettino anche i punti 9.1 e 9.4 del regolamento ONU n. 179.
Conformità della produzione
L’articolo 6 prevede che le prove di conformità della produzione, svolte secondo l’allegato V, tabelle 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1257, rispettino anche il punto 10 del regolamento ONU n. 179. Le autorità di omologazione verificano la conformità sulla base della descrizione contenuta nel certificato di omologazione dell’allegato II, appendice 2.
Conformità in servizio e dati ISC
L’articolo 7, paragrafo 1, richiama le prescrizioni di conformità in servizio dell’allegato 12 del regolamento ONU n. 83 per le prove sulla percentuale di frenatura ad attrito individuale in omologazioni nelle quali i coefficienti siano stati misurati secondo l’allegato 5 del regolamento ONU n. 179. Il paragrafo 2 impone ai costruttori di caricare sulla piattaforma elettronica ISC tutti i dati di conformità in servizio previsti dagli allegati 4 e 12 del regolamento ONU n. 83 e di rispettare le prescrizioni della lista di trasparenza dell’allegato IV.
Divieto di impianti e strategie di manipolazione
L’articolo 8 richiede il rispetto della prescrizione sull’assenza di impianti e strategie di manipolazione di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1257. Tale requisito si considera soddisfatto se la documentazione del costruttore, presentata ai fini dell’omologazione secondo il punto 4.4 del regolamento ONU n. 179 per le funzioni di frenatura con incremento delle emissioni, è approvata dall’autorità di omologazione.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione immediata, salvo l’articolo 7, punto 2, e l’allegato IV, applicabili dopo 18 mesi dall’entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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