Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34517/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento del Tribunale di Roma che aveva liquidato tali compensi. Il Tribunale aveva dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che il rimedio fosse stato proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. La Procura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non fosse idonea a provare l’avvenuta comunicazione nelle forme di legge; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura, da cui risultava che non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che non potesse gravare sul PM la prova della effettiva conoscibilità dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto una causa di inammissibilità formale per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa. In ogni caso, ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse conforme all’orientamento di legittimità: per l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato si applica il rito sommario e il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tale comunicazione/notificazione, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Pertanto, anche a prescindere dalle censure della Procura sulla mancata rituale comunicazione, l’opposizione risultava comunque tardiva rispetto al termine lungo di impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia per la natura pubblicistica del ricorrente sia per la mancata costituzione dell’intimato; la Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il decreto di pagamento del compenso al difensore va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero; contro di esso è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il decreto di liquidazione è equiparato all’ordinanza del giudice monocratico appellabile nei termini di legge, con applicazione del termine breve se vi è comunicazione o notificazione.

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento decisorio e definitivo, si applica il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti della causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’interpretazione data dalla Corte di cassazione.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla ritualità della comunicazione; la Corte non ne ha accolto la censura.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere probatorio; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se manca una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché la Corte deve poter ricostruire in modo chiaro il contesto sostanziale e processuale della controversia.
  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e, se il provvedimento è comunicato o notificato, deve essere proposta nel termine di trenta giorni.
  • Se la comunicazione o notificazione del decreto non risulta eseguita ritualmente, resta applicabile il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
  • Quando il giudice di merito decide una questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione non supera il filtro dell’art. 360-bis c.p.c.
  • La parte che contesti la tempestività dell’impugnazione deve confrontarsi con l’intero regime decadenziale applicabile al provvedimento, non potendo limitarsi a negare la ritualità della comunicazione se il termine lungo è comunque decorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.