Cassazione Civile, Sentenza n. 17473/2020 del 20/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle ordinanze-ingiunzioni nn. 54 e 55 del 14-15/11/2012 con cui la Provincia aveva sanzionato la società per mancata autorizzazione agli scarichi e per superamento dei valori limite di emissione (Allegato 5 d.lgs. n.152/2006) sugli impianti di depurazione di Torre Santa Susanna e Ostuni. Il ricorso sosteneva che l'approvazione del progetto di adeguamento degli impianti da parte del Commissario Delegato ai sensi dell'o.P.C.m. n.3271/2003 avesse sostituito, "ad ogni effetto", l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli scarichi (anziché richiedere autorizzazioni aggiuntive), e deduceva altresì la rilevanza dell'indefettibilità del servizio di depurazione e l'esimente della buona fede/necessità in relazione al superamento dei limiti durante i lavori di adeguamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha interpretato l'art. 2, comma 2, dell'o.P.C.m. n.3271/2003 nel senso che l'approvazione dei progetti da parte del Commissario Delegato sostituisce l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli impianti e degli scarichi anche con riguardo agli impianti preesistenti inseriti nei programmi di adeguamento, durante il periodo di stato di emergenza e nel periodo di proroga/ripristino (in particolare fino alla copertura derogatoria prevista dal d.P.C.m. 28/01/2011, che autorizzava la prosecuzione in deroga fino al 31/12/2011). Di conseguenza la condotta dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE nel 2011 è stata ritenuta legittima e le ordinanze-ingiunzioni nn.54 e 55/2012 sono state annullate. La Corte ha cassato la sentenza impugnata, deciso il merito e accolto l'opposizione, compensando le spese di lite. In via preliminare la Corte ha anche dichiarato inammissibile la memoria documentale depositata dalla Provincia per tardività, richiamando i limiti procedurali relativi al deposito di memorie fuori termine.
Norme richiamate
o.P.C.m. n. 3271 del 2003, art. 2, comma 2
"L'approvazione dei progetti da parte del Commissario Delegato sostituisce ad ogni effetto i visti i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli impianti e degli scarichi e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici comunali e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità"
La Corte ha ritenuto che la sostituzione dell'autorizzazione preventiva si estenda anche agli impianti preesistenti inseriti nei progetti di adeguamento e copra il periodo dello stato di emergenza e delle sue proroghe/ripristini, sicché non era necessaria ulteriore autorizzazione ambientale separata per le attività durante il periodo derogato.
d.P.C.m. 28 gennaio 2011
Ha ripristinato un limitato regime derogatorio autorizzando la prosecuzione del servizio di depurazione in deroga alla normativa ambientale fino al 31/12/2011; la Corte ha ritenuto che tale copertura derogatoria includa le attività oggetto di accertamento nel 2011.
d.P.C.m. 16 luglio 2010 (revoca) e precedenti d.P.C.m. del 1994
Cronologia rilevante per stabilire se l'operato dell'ente gestore rientrasse nel periodo di deroga: lo stato di emergenza fu dichiarato nel 1994, revocato nel 2010 e poi ripristinato con il DPCM 2011; la copertura temporale determina la legittimità delle attività.
art. 133, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma ambientale sanzionatoria richiamata nelle ordinanze per mancanza di autorizzazione e superamento dei limiti; la sua efficacia è stata esclusa per il periodo in cui operava la deroga commissariale.
L. n. 225/1992, art. 5 (istituzione Protezione Civile)
Consente l'adozione di ordinanze amministrative di carattere speciale ("ordinanze libere") in deroga ad altre norme nell'ambito dei poteri attribuiti; la Corte ha ricordato che tali ordinanze sono immediate ed autonome rispetto ad alcune norme ordinarie, nei limiti costituzionali e dei principi generali.
L. n. 689/1981, artt. 3 e 4
Richiamate in relazione alle difese dell'esimente della buona fede e all'applicabilità della sanzione per mancanza di autorizzazione; la Corte ha ritenuto i motivi assorbiti dall'accoglimento del primo motivo (deroga commissariale), sicché non necessario riconoscere o meno le esimenti, ma ha osservato che tali questioni sono valutabili caso per caso.
Codice di procedura civile, artt. 370, 378, 380-bis
Regole sul deposito del controricorso e delle memorie: la Corte ha richiamato il principio che la parte intimata che non ha depositato controricorso non può poi depositare memorie salvo particolari condizioni introdotte dalla legge n.197/2016; nel caso in esame il deposito successivo della Provincia è stato ritenuto inammissibile per tardività.
Allegato 5 al d.lgs. n.152/2006
Contiene i valori limite di emissione richiamati nelle ordinanze; la loro violazione era contestata ma la deroga commissariale ha giustificato la prosecuzione dell'attività durante il periodo derogato.
Massime di principio
- Se è vigente uno specifico provvedimento di emergenza che espressamente prevede che l'approvazione dei progetti da parte dell'autorità commissariale sostituisca "l'autorizzazione preventiva all'esercizio degli impianti e degli scarichi", tale approvazione può validamente sostituire l'autorizzazione ambientale anche per impianti preesistenti inclusi nei progetti di adeguamento, salvo limiti temporali o testuali previsti dal provvedimento stesso.
- Occorre sempre verificare la copertura temporale dello stato di emergenza o delle sue proroghe/ripristini: se le attività contestate sono avvenute durante un periodo coperto da deroga, le sanzioni amministrative basate sulla mancata autorizzazione ordinaria possono essere inefficaci.
- Le "ordinanze" emesse ai sensi delle norme di protezione civile possono introdurre discipline in deroga a leggi ordinarie a condizione che rientrino nei poteri attribuiti e nei limiti costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento.
- Le difese basate su buona fede o sulla necessità/indefettibilità del servizio vanno valutate caso per caso e non sostituiscono automaticamente la necessità di un titolo giuridico valido salvo che un titolo derogatorio non sia ricostruibile.
- In sede processuale, la tempestività del deposito del controricorso e delle memorie è rilevante: una parte che non ha rispettato i termini ordinari può avere limitate possibilità di produrre memorie scritte, salvo specifiche eccezioni introdotte da successive riforme procedurali; la mancata osservanza può comportare inammissibilità delle produzioni tardive.
- Nel valutare contestazioni amministrative su impianti in fase di adeguamento, è fondamentale considerare il quadro normativo complessivo (provvedimenti commissariali, dpcm, leggi ordinarie) e la cronologia degli atti per stabilire se l'operato dell'ente gestore fosse legittimato da una deroga.
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