Cassazione Penale, Sentenza n. 13722/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna (12/10/2016) ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., fondata sul presunto contrasto di giudicati derivante dall'assoluzione irrevocabile, per insussistenza del fatto, del correo Francesco Panissa (sentenza divenuta irrevocabile il 27/04/2021). Il ricorrente sosteneva che l'assoluzione di Panissa escludeva ontologicamente la natura usuraria del prestito e dunque i fatti costitutivi del reato per cui ARENA era stato condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la declaratoria de plano di inammissibilità da parte della Corte di Appello, in quanto il presunto contrasto di giudicati non riguardava fatti storici oggettivamente inconciliabili ma una diversa valutazione della medesima ricostruzione fattuale (diversa qualificazione giuridica della natura usuraria e diversa valutazione probatoria, anche in conseguenza dell'interpretazione di una intercettazione). La Cassazione ha affermato che la revisione è ammessa solo se le decisioni irrevocabili si basano su fatti storici incompatibili; divergenze nella valutazione del medesimo quadro probatorio non sono causa di revisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Consente la revisione quando sussiste un contrasto di giudicati che attenga ai fatti ritenuti a fondamento della sentenza; la norma riguarda l'accertamento di fatti storici inconciliabili tra decisioni irrevocabili, non una mera diversa valutazione del medesimo materiale probatorio
art. 634 cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di appello la possibilità di decidere de plano l'inammissibilità della richiesta di revisione quando l'inammissibilità sia di evidente e immediato accertamento; il rito camerale con contraddittorio è necessario solo se detta inammissibilità non è immediatamente evidente
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata qui per disporre euro 3.000,00 a carico del ricorrente
art. 530 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'assoluzione per insufficienza di prove; utilizzata per spiegare che l'assoluzione di Panissa fu fondata su una valutazione difforme del compendio probatorio (insufficienza indiziaria sulla natura usuraria)
artt. 110 e 644 cod. pen. e art. 7 d.l. 152/1991
Norme relative al reato per cui ARENA era stato condannato (concorso e fattispecie di usura sulla base della disciplina citata); richiamate come riferimento alla sentenza di condanna originaria, ma non rimesse in discussione nella decisione di cassazione sulla ammissibilità della revisione
Massime di principio
- La revisione per contrasto di giudicati (art. 630 c.p.p.) è ammessa solo quando le decisioni irrevocabili si fondano su fatti storici effettivamente inconciliabili, non quando vi sia solo una diversa valutazione giuridica o probatoria degli stessi fatti.
- La Corte territoriale può decidere de plano l'inammissibilità della richiesta di revisione (art. 634 c.p.p.) quando l'inammissibilità è evidente e immediatamente accertabile; in tali casi non è obbligatorio instaurare il rito camerale con contraddittorio.
- Differenze di esito tra processi (es. giudizio abbreviato vs giudizio ordinario) che dipendono da diversa utilizzazione o valutazione del medesimo compendio probatorio non costituiscono automaticamente un contrasto di giudicati idoneo alla revisione.
- Per sostenere la revisione occorre dimostrare che la ricostruzione fattuale nei diversi giudizi sia difforme nella descrizione degli eventi (non solo nella loro valutazione giuridica o nella gravità degli indizi).
- La proposizione infondata o manifestamente peregrina di ricorso per revisione può comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi la valutazione preliminare di ammissibilità è rilevante anche sotto il profilo economico-sanzionatorio.
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