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Ordinanza

Ordinanza n. 46/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza sindacale n. 10 del 10 marzo 2026, pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Montesilvano, avente ad oggetto "Ordinanza rimozione di materiali, di manufatti e di ripristino dello stato dei luoghi su area di proprietà comunale in Via Colle Fiorito di questo Comune, occupata con deposito di gas petrolio liquefatto", con la quale il Sindaco del Comune di Montesilvano ha ordinato alla Società Ultragas CM S.p.A. di procedere, entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'avvenuta notifica, alla rimozione del serbatoio gas g.p.l. e relativi manufatti (compresi impianti di adduzione) ricadenti in area di proprietà comunale e adiacente il fabbricato di proprietà privata esistente in Via Colle Fiorito n. 6, provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: • la nota prot. n. 84516 del 22.12.2025 emessa dal Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune di Montesilvano con cui si comunica l’avvio del procedimento di rimozione occupazione abusiva di area pubblica ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; • la nota del Settore Pianificazione e Gestione Territoriale prot. n. 72273 del 04.11.2025; • la nota del Settore Opere Pubbliche e Manutenzione del Comune di Montesilvano del 24.03.2026 di riscontro alla richiesta di revoca assunta al numero di protocollo 11129 del 18.02.2026.

Giustizia amministrativa202600113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza sindacale di rimozione di un serbatoio GPL, dei relativi manufatti e degli impianti di adduzione, con ripristino dello stato dei luoghi su area di proprietà comunale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza sindacale che imponeva alla società proprietaria o gestore dell'impianto la rimozione, entro trenta giorni dalla notificazione, del serbatoio GPL e dei manufatti connessi, nonché il ripristino dei luoghi. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001, una nota del settore pianificazione e gestione territoriale e la nota di riscontro a una richiesta di revoca. Il testo non esplicita il contenuto analitico dei singoli motivi di ricorso, ma riferisce che essi appaiono prima facie fondati. La domanda cautelare è stata valutata anche alla luce dell'assenza di pericoli collegati al serbatoio GPL e della documentazione attestante la sicurezza dell'impianto.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso gli effetti dell'ordinanza impugnata. Il giudice ha ritenuto che i motivi di ricorso apparissero prima facie fondati e che dovessero essere adeguatamente esaminati nella fase di merito. Nel bilanciamento degli interessi, ha attribuito rilievo all'assenza di pericoli collegati al serbatoio GPL, dichiarata dalla società in sede di audizione, nonché alla sicurezza dell'impianto risultante dal verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco e dalla successiva nota dell'amministrazione competente. La trattazione di merito è stata fissata per il 14 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento comunale di rimozione dell'occupazione abusiva di area pubblica; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti, in via provvisoria, il fumus derivante dalla prima apparenza di fondatezza dei motivi e le esigenze cautelari risultanti dal bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando i motivi di ricorso appaiono prima facie fondati e l'esame delle censure richiede un approfondimento nella fase di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'assenza di un pericolo attuale connesso a un impianto e la documentazione tecnica proveniente dai Vigili del Fuoco che ne attesti la sicurezza possono giustificare la sospensione degli effetti di un ordine amministrativo di rimozione e ripristino.
  • La documentazione tecnica sulla sicurezza dell'impianto e le dichiarazioni rese dal soggetto interessato possono assumere rilievo nella valutazione provvisoria del periculum in mora e nella comparazione tra interesse pubblico e interessi privati.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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