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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l’annullamento e/o nullità, previa sospensione, 1. dell'avviso di convocazione per lo svolgimento delle prove preselettive, indette dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, aventi data 03/10/2025, ed aventi ad oggetto il Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nella parte in cui non è prevista la partecipazione dell'odierna parte ricorrente, in quanto impossibilitata a recarsi nella sede del concorso; 2. nonché del bando di concorso di cui al prot. n. 2269/2024 e dei relativi allegati, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito”, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente; 3. nonché ove occorra del decreto n. 109/2024, pubblicato in GU n. 183 del 06/08/2024, ivi compresi i relativi allegati, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'adozione del “Regolamento concernente la disciplina dei concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi dell'art. 420, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierna parte istante; 4. dell'avviso n. 51202/2025, a firma del MIM, nella parte in cui è previsto lo svolgimento della prova preselettiva per il 03/10/2025, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 5. del calendario e sedi di svolgimento delle prove preselettive, di cui al prot. n. 52097/2025, a firma del MIM, nella parte in cui escludono l'odierna ricorrente; 6. delle istruzioni per i candidati, degli avvisi circa le aule, compresi gli avvisi di estrazione della prova preselettiva, ivi comprese le rettifiche e proroghe, ove intesi in senso escludente; 7. delle prove preselettive indette per la data del 03/10/2025 da parte del MIM, riguardo al concorso ad oggetto e dei relativi avvisi, nella parte in cui non permettono lo svolgimento delle prove a causa dell'impedimento dell'odierna ricorrente a raggiungere la sede; 8. nonché del decreto n. 1599 del 12/11/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'organizzazione delle prove asincrone, nella parte in cui è esclusa la ricorrente; 9. dell'avviso n. 1687 del 25/11/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l'organizzazione della prova asincrona del Concorso per l'assunzione di n. 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente; 10. di ogni atto in cui sono state calendarizzate e previste le prove e le prove asincrone, nella parte in cui escludono la ricorrente; 11. nonché ove esistenti degli elenchi degli ammessi a sostenere le prove preselettive, nella parte in cui escludono la ricorrente; 12. ove occorra dei decreti formazione e costituzione della commissione ove intesi in senso escludente. 13. di ogni rettifica o modifica al bando e al regolamento concernente il concorso pubblico ad oggetto. 14. nonché, ove esistenti, degli elenchi degli ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non compare l'odierna ricorrente; 15. dei verbali, degli elaborati, delle prove somministrate, delle valutazioni, di tutti gli atti di formazione delle prove e delle rispettive correzioni, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, ove escludono la ricorrente;

Giustizia amministrativa202514680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del concorso per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici, nella parte in cui hanno escluso la candidata per la mancata partecipazione alla prova preselettiva del 3 ottobre 2025 e non le hanno consentito di sostenere una prova asincrona o suppletiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per 145 dirigenti tecnici di seconda fascia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ma non si era presentata presso la sede stabilita per la prova preselettiva del 3 ottobre 2025. Ha dedotto di non aver potuto raggiungere la sede a causa degli ingorghi stradali determinati dallo sciopero generale nazionale indetto nella medesima data. Con un unico motivo ha denunciato la violazione dei principi di favor participationis, buon andamento, legittimo affidamento, buona fede e correttezza, nonché l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, sostenendo che l'assenza non fosse imputabile alla propria condotta. Ha chiesto di essere ammessa alla prova asincrona prevista per le candidate in stato di gravidanza, di sostenere una prova ad hoc, di essere ammessa direttamente alle prove scritte oppure, in subordine, di ottenere la rinnovazione della prova preselettiva. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo il rigetto della domanda cautelare monocratica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Ha valorizzato l'art. 4, comma 4, del bando, secondo cui la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione dal concorso per qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, compresi caso fortuito e forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura concorsuale e non giustificano l'assenza. Nel caso concreto, lo sciopero generale era stato programmato e autorizzato in anticipo; i conseguenti disagi stradali erano quindi prevedibili con l'ordinaria diligenza e non potevano essere equiparati a un evento emergenziale, imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo della candidata, quale la chiusura improvvisa di una strada. Il TAR ha pertanto escluso la violazione dei principi invocati e ha confermato l'esclusione della ricorrente, condannandola al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre accessori, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, del bando di concorso

    la mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso

    La clausola della lex specialis rende irrilevante, ai fini dell'ammissione, qualsiasi causa impeditiva della mancata presentazione alla prova, inclusi gli impedimenti riconducibili a forza maggiore.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previa informazione alle parti.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis stabilisce che la mancata presentazione del candidato alla prova concorsuale nel giorno, nell'ora e nella sede fissati comporta l'esclusione per qualsiasi causa, tale regola si applica anche agli impedimenti qualificabili come caso fortuito o forza maggiore, salvo che la disciplina concorsuale preveda una diversa deroga.
  • Gli impedimenti personali del candidato, anche se non imputabili soggettivamente e derivanti da situazioni di fatto obiettivamente disagevoli, non giustificano la mancata partecipazione alla prova quando rientrano nella sfera organizzativa o di diligenza del candidato.
  • I disagi alla circolazione stradale conseguenti a uno sciopero generale previamente proclamato e conoscibile non sono assimilabili a un evento emergenziale imprevedibile, quale la chiusura improvvisa di una strada, e non impongono all'amministrazione di predisporre una prova suppletiva o una prova asincrona.
  • Il principio del favor participationis e gli obblighi di buon andamento, buona fede e correttezza non consentono di disapplicare una chiara clausola della lex specialis che prevede l'esclusione automatica per la mancata presentazione alla prova concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

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