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Sentenza

Sentenza n. 1136/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2179 del 2025: - Del decreto n. P-FI/L/Q/2024/101449 emesso dalla Prefettura di Firenze in data 15.05.2025 e notificato all’odierno ricorrente in data non nota a questo difensore (si tiene quindi come riferimento la data di emissione del provvedimento impugnato al fine del computo dei 60 giorni per la presentazione dell’impugnazione), con il quale la Prefettura di Firenze decretava la revoca del nulla osta precedentemente concesso in favore del lavoratore, signor Ram Ukas; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto al ricorso n. 2180 del 2025: - del decreto n. P-FI/L/Q/2024/101476 emesso dalla Prefettura di Firenze in data 15.05.2025 e notificato all’odierno ricorrente in data non nota a questo difensore (si tiene quindi come riferimento la data di emissione del provvedimento impugnato al fine del computo dei 60 giorni per la presentazione dell’impugnazione), con il quale la Prefettura di Firenze decretava la revoca del nulla osta precedentemente concesso in favore del lavoratore, signor Singh Navneet; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto al ricorso n. 2182 del 2025: - del decreto n. P-FI/L/Q/2024/101428 emesso dalla Prefettura di Firenze in data 15.05.2025 e notificato all’odierno ricorrente in data 5.06.2025, con il quale la Prefettura di Firenze decretava la revoca del nulla osta precedentemente concesso in favore del lavoratore, signor Singh Sharanjeet; - di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione;

Giustizia amministrativa202502182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Tre decreti della Prefettura di Firenze di revoca dei nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di tre lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre decreti prefettizi del 15 maggio 2025, deducendo, con motivo unico, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che la Prefettura avesse fondato la revoca principalmente sul numero elevato delle richieste di ingresso presentate, senza una valutazione concreta e individualizzata della capacità economico-organizzativa dell’impresa, delle caratteristiche del settore, delle commesse pluriennali e dell’organico. È stato inoltre dedotto che l’Amministrazione avesse attribuito rilievo decisivo al calo del fatturato, omettendo di considerare la ciclicità dell’attività, nuove commesse e appalti, la documentazione contabile e contributiva prodotta e le osservazioni presentate dopo il preavviso di revoca. Il ricorrente ha infine contestato la violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento, assumendo che il tempo trascorso dal rilascio dei nulla osta e le attività organizzative intraprese imponessero una motivazione rafforzata. I ricorsi riguardavano tre nulla osta rilasciati il 22 maggio 2024 ai sensi dell’art. 42 d.l. n. 73/2022 e successivamente revocati sulla base del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

La decisione

Il TAR ha riunito i tre ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e li ha respinti. Ha ritenuto che l’Amministrazione avesse svolto un’istruttoria articolata in due fasi: una prima fase conclusa con il preavviso di revoca e una successiva fase di riesame delle osservazioni e della documentazione integrativa. La valutazione negativa si fondava non soltanto sul numero complessivo di 182 richieste di ingresso presentate in più annualità e presso diversi Sportelli Unici, ma anche sulla mancanza di sedi operative e commesse stabili nel territorio di riferimento, sulla diminuzione del fatturato, sull’interruzione dell’invio dei flussi contributivi relativi a parte dei lavoratori e sulla carenza di documentazione essenziale. I contratti di subappalto e le scritture private prodotti dal ricorrente sono stati ritenuti risalenti, temporalmente limitati, privi di indicazioni puntuali sui costi, sulla durata effettiva e sul numero di lavoratori necessari, nonché riferiti a cantieri ubicati fuori dal territorio di competenza. Essi dimostravano singole commesse, ma non un incremento strutturale e stabile dell’attività idoneo a giustificare il fabbisogno occupazionale. Le asserite sopravvenienze economiche e nuove commesse sono state considerate non adeguatamente provate e comunque non decisive, poiché la capacità economica necessaria a sostenere i costi dei lavoratori deve sussistere già al momento rilevante della presentazione delle istanze e non può essere affidata a prospettive future e incerte. Il Collegio ha affermato che l’art. 42 d.l. n. 73/2022 consente il rilascio anticipato del nulla osta, ma subordina la stabilità dell’atto all’esito positivo dei controlli successivi, aventi natura sostanziale. La valutazione deve essere complessiva e correlata, considerando capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipologia dell’attività e numero dei lavoratori richiesti, secondo i criteri della circolare INL n. 3/2022. È stata esclusa la lesione di un legittimo affidamento, poiché il nulla osta ha natura provvisoria e condizionata e non consolida una posizione definitiva prima del completamento del procedimento e della sottoscrizione del contratto di soggiorno. È stata inoltre ritenuta legittima la motivazione per relationem alle valutazioni dell’ITL, in quanto recepite criticamente e inserite nell’autonomo apparato motivazionale della Prefettura. Non sono stati ravvisati difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento o manifesta illogicità. I tre ricorsi sono stati quindi respinti, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 42 d.l. n. 73/2022

    Il rilascio del nulla osta può intervenire anche prima del completamento delle verifiche; la revoca consegue all’accertamento di elementi ostativi.

    La disposizione consente un rilascio anticipato e provvisorio del nulla osta, subordinandone la stabilità all’esito positivo dei controlli successivi, anche in ordine alla capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    La valutazione della congruità e della capacità economica del datore di lavoro mantiene natura sostanziale anche nell’ambito della procedura semplificata.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La motivazione è sufficiente quando espone in modo chiaro e coerente il percorso istruttorio e valutativo, anche mediante motivato recepimento delle valutazioni dell’organo tecnico.

  • artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998

    Le verifiche sui requisiti per l’assunzione del lavoratore straniero possono riguardare anche presupposti ulteriori rispetto alle situazioni impeditive tipizzate, tra cui la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro.

  • circolare INL n. 3/2022

    La congruità del numero delle istanze deve essere valutata unitariamente e in correlazione con capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipologia dell’attività e numero dei lavoratori richiesti; le nuove commesse rilevano solo se specifiche, attuali, documentate e proporzionate.

Massime di principio

  • Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42 d.l. n. 73/2022, il rilascio anticipato non attribuisce un titolo definitivo: il nulla osta resta provvisorio e condizionato all’esito positivo dei successivi controlli sostanziali sui requisiti di legge.
  • La capacità economica del datore di lavoro necessaria a sostenere i costi dei lavoratori già impiegati e di quelli richiesti deve risultare attuale, affidabile e già verificabile nel periodo rilevante per le istanze; non può essere fondata esclusivamente sulla prospettiva che le nuove assunzioni producano in futuro l’incremento di fatturato necessario a renderle sostenibili.
  • La congruità del numero delle richieste di ingresso deve essere valutata mediante un apprezzamento complessivo e coordinato di capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, tipologia dell’attività e numero dei lavoratori richiesti; il dato numerico delle istanze non può essere l’unico parametro, ma può concorrere alla valutazione insieme agli altri elementi istruttori.
  • La produzione di contratti di subappalto o scritture private non supera una valutazione negativa sulla sostenibilità occupazionale quando tali documenti siano risalenti o temporalmente limitati, non indichino il numero dei lavoratori necessari e non dimostrino, con dati economici attuali e oggettivi, un incremento strutturale e stabile dell’attività.
  • La revoca del nulla osta successiva all’esito negativo dei controlli previsti dalla legge non viola il legittimo affidamento, poiché prima del completamento dell’iter procedimentale e della sottoscrizione del contratto di soggiorno il titolo è provvisorio e condizionato e non consolida una posizione definitiva.
  • La Prefettura può motivatamente recepire nel proprio provvedimento le valutazioni dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, purché esse siano inserite in un’istruttoria effettiva e consentano di ricostruire il percorso logico seguito dall’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamento

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