Sentenza del 02/05/2017 n. 696 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamenti catastali - Attribuzione della categoria - Impianti di risalita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il classamento catastale di undici impianti di risalita per sciatori situati nei Comuni di Sestriere, Claviere, Sauze d'Oulx e Cesana Torinese. La società chiedeva il passaggio dalla categoria catastale D/6 alla categoria E/1, sostenendo che le strutture fossero pertinenze indispensabili al funzionamento degli impianti funiviari, prive di autonoma funzione e redditività e riconducibili a un servizio di trasporto pubblico. L'Ufficio contestava tale impostazione, ritenendo gli impianti autonomi sotto il profilo funzionale e reddituale e direttamente connessi all'attività commerciale sciistica.
La decisione
La Commissione ha riunito i procedimenti per connessione e ha accolto gli appelli dell'Agenzia. Ha riformato le sentenze di primo grado, che avevano accolto i ricorsi della società, confermando la correttezza del classamento in categoria D/6 e negando l'inquadramento in E/1. Secondo il Collegio, gli impianti di risalita destinati agli sciatori hanno finalità commerciale di ausilio e integrazione dell'uso delle piste, non costituiscono mezzi di trasporto pubblico in senso catastale e presentano autonomia funzionale e reddituale. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La norma impedisce di includere nelle categorie del gruppo E immobili destinati ad attività commerciali o ad altri usi autonomi sotto il profilo funzionale e reddituale. Gli impianti di risalita per sciatori, essendo funzionali all'attività commerciale delle piste e dotati di autonomia reddituale, non possono essere classificati in E/1.
Art. 2, comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse (...) purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali.
La disposizione è stata richiamata per sostenere che una struttura può costituire autonoma unità immobiliare catastale quando possiede una propria rilevanza funzionale e reddituale.
Legge Regione Piemonte n. 2 del 2009
La società l'aveva richiamata per sostenere la natura complementare e di pubblica utilità delle strutture degli impianti di risalita; tale qualificazione non è stata ritenuta decisiva ai fini del classamento catastale.
Cassazione, sentenze n. 4541/2015 e n. 3733/2015; ordinanza n. 6067 del 9 marzo 2017
La giurisprudenza di legittimità richiamata considera gli impianti di risalita per sciatori strumenti di ausilio e integrazione dell'uso commerciale delle piste, non mezzi di trasporto pubblico idonei, in quanto tali, alla categoria E/1.
Massime di principio
- Ai fini catastali non è sufficiente che un impianto sia destinato al trasporto di persone o sia qualificato come servizio di pubblica utilità secondo normativa regionale: occorre verificare la sua concreta funzione economica e il suo collegamento con una rete di trasporto pubblico.
- Gli impianti di risalita destinati prevalentemente a servire piste da sci sono normalmente riconducibili alla categoria D/6 quando svolgono una funzione commerciale autonoma o integrata nell'attività sciistica.
- La categoria E/1 può essere esclusa quando il bene presenta autonomia funzionale e reddituale ed è destinato a un'attività commerciale, industriale o comunque diversa da quella propria delle infrastrutture pubbliche di trasporto.
- La destinazione della struttura deve essere valutata concretamente: stazioni, locali, depositi o pertinenze strettamente indispensabili a un effettivo servizio pubblico possono richiedere un esame distinto, mentre la connessione con un'attività sciistica commerciale depone per il gruppo D.
- Nel classamento catastale prevale la funzione economica effettiva del manufatto rispetto alla sua qualificazione amministrativa o urbanistica in termini di pertinenza, pubblica utilità o servizio di interesse generale.
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