Ordinanza n. 3586/2026 - Roma, Sezione 4
per l'ottemperanza - alla sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), N. 247/2025 REG.PROV.COLL. N. 08747/2024 REG.RIC., non impugnata, con cui è stato parzialmente annullato il provvedimento di revoca prot n. 122264 del 05.06.2024, notificato a mezzo PEC in medesima data, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva decretato la revoca del contributo "Nuova Sabatini" di cui al Decreto di concessione 30640 del 19.07.2023, per il finanziamento dell'acquisto di nuovi macchinari e per l'importo complessivo di € 70.192,53 con relativo disimpegno di spesa; nonché per la dichiarazione di nullità ovvero, in subordine, per l'annullamento: - del nuovo provvedimento di revoca prot n. 154698 del 28 agosto 2025, notificato a mezzo PEC in pari data, con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nuovamente decretato la revoca totale del contributo "Nuova Sabatini" di cui al Decreto di concessione 30640 del 19.07.2023, per il finanziamento dell'acquisto di nuovi macchinari e per l'importo complessivo di € 70.192,53 con relativo disimpegno di spesa; - del provvedimento di avvio del procedimento di revoca di cui sopra notificato a mezzo PEC in data 19.05.2025; - di ogni altro atto presupposto ovvero conseguente, anche non conosciuto, comunque connesso a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, rilevato che il ricorso cumula un'azione di ottemperanza e, in via subordinata, una domanda di annullamento degli atti impugnati, dispone — come richiesto congiuntamente dalle parti — la conversione del rito camerale proprio dell'ottemperanza in rito ordinario, ai sensi dell'art. 32 c.p.a. La causa non viene definita nel merito: la discussione è fissata alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026.
Atto impugnato: nuovo provvedimento di revoca totale del contributo Nuova Sabatini, adottato dopo una precedente sentenza che aveva parzialmente annullato la revoca originaria, nonché il relativo avvio del procedimento
Esito
La controversia
L'impresa ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 247/2025, non impugnata, che aveva parzialmente annullato il precedente provvedimento ministeriale di revoca del contributo Nuova Sabatini, concesso per l'acquisto di nuovi macchinari per l'importo complessivo di euro 70.192,53. Ha inoltre chiesto, in via subordinata, la dichiarazione di nullità o l'annullamento del nuovo provvedimento ministeriale di revoca totale del medesimo contributo, adottato il 28 agosto 2025, nonché dell'atto di avvio del procedimento di revoca notificato il 19 maggio 2025 e degli atti presupposti e conseguenti. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati.
Norme richiamate
art. 32 c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio sono proposte domande soggette a riti diversi; nel caso concreto il rito camerale dell'ottemperanza è stato convertito in rito ordinario per la compresenza, in via subordinata, della domanda di annullamento.
Massime di principio
- Quando in un unico ricorso sono cumulate un'azione di ottemperanza, soggetta a rito camerale, e una domanda subordinata di annullamento, il giudice può convertire il rito camerale in rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a., soprattutto quando la conversione sia richiesta congiuntamente dalle parti.
- La conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. non definisce il merito delle domande proposte, ma comporta la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario e la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione.
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