Cassazione Penale, Sentenza n. 23990/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), denunciando: errata applicazione della norma penale e processuale; insufficiente prova dell'esistenza e dell'operatività attuale della consorteria "Gallace" (si sarebbe fatto eccessivo riferimento a fatti remoti); inidoneità degli elementi nuovi a dimostrare il carattere 'ndranghetista' e la esteriorizzazione del metodo mafioso; assenza di un contributo partecipativo stabile, dinamico e funzionale del Riitano (si sarebbero trattati atti episodici e meramente riconducibili a rapporti di parentela o a favori personali); altresì si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, invocando il valore del cosiddetto "tempo silente" e proponendo, in via subordinata, la rimessione alle Sezioni Unite sulla rilevanza del tempo trascorso ai fini del superamento della presunzione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di merito avesse adeguatamente ricostruito un contesto indiziario ampio e significativo, comprovante la perdurante operatività della locale di Guardavalle (cosca Gallace) nel narcotraffico e nel controllo del territorio. Quanto al comportamento del Riitano, la Corte ha valorizzato intercettazioni e atti investigativi che lo collegano a attività a supporto della latitanza e dell'operatività del clan (prelievo di auto, procacciamento di documenti d'identità per attivazione di telefoni, procurata inosservanza di pena mediante consegna di telefono criptato a detenuto ritenuto "punto di snodo", accompagnamento di congiunti agli incontri, ricerca di documenti falsi), reputandoli idonei a configurare un contributo diretto, dinamico e funzionale secondo i principi della sentenza Modaffari. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimessione alle Sezioni Unite sulla questione del "tempo silente", ritenendo che, in presenza di indizi di elevato spessore e di vincoli di parentela caratteristici della 'ndrangheta, il tempo trascorso non prevalga sulle esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma indicata in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte la applica valutando la sussistenza dell'organizzazione, del metodo mafioso e del contributo stabile, dinamico e funzionale del singolo.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma citata nel ricorso relativa a profili procedurali; il ricorrente denunciava errori di applicazione processuale relativi alla formazione e valutazione delle prove.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la sintetizzazione dei motivi del ricorso (limiti di esposizione dei motivi d'appello/ricorso).
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma che ha disciplinato il trattamento del ricorso con procedura scritta (modifica normativa richiamata).
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Disposizione che introduce una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari nei reati di cui al 416-bis; la Corte ne valuta la portata insieme agli elementi di fatto (tempo silente, recesso, attività sopravvenuta).
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (sent. Modaffari)
Principio giurisprudenziale richiamato per definire la nozione di contributo partecipativo: necessita una stabile "messa a disposizione" dell'indagato, con apporto dinamico e funzionale al sodalizio, non atti meramente episodici.
Sez. 6, n. 4927 del 11/12/2024 (dep. 2025)
Decisione richiamata dalla difesa secondo la quale atti volti a consentire incontri non sempre configurano, a livello indiziario, una disponibilità stabile verso il sodalizio; la Corte l'ha ritenuta non applicabile nel caso di specie per la particolare qualità degli interlocutori e l'esito investigativo.
Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024 (Tavella)
Orientamento che riconosce rilievo al tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura, potendo il "tempo silente" concorrere a escludere esigenze cautelari se non sussistono condotte successive sintomatiche di pericolosità.
Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024 (Tavella)
Orientamento contrastante: il tempo silente da solo non prova il recesso dall'associazione; è richiesto un comportamento oggettivo che attesti l'allontanamento o il venir meno dell'attività associativa.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in esecuzione del provvedimento di inammissibilità: oneri formali successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- Per configurare il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416-bis non è sufficiente la commissione di atti isolati: è necessario dimostrare, anche a livello indiziario, la stabilità e la funzionalità del contributo del singolo al sodalizio (criteri della sentenza Modaffari: sistematicità, organicità, continuità, diretta funzionalità).
- Atti che supportano la latitanza o che consentono al capo di mantenere contatti (es. procurare telefoni criptati, documenti falsi, favorire comunicazioni con detenuti che risultano 'punti di snodo') possono essere valutati come contributo dinamico e funzionale, soprattutto se collegati a soggetti di elevata caratura criminale.
- La prova della perdurante operatività di una consorteria può fondarsi anche su fatti 'storici' e su condotte successive ove emergano elementi che denotano continuità del vincolo associativo e controllo del territorio (narcotraffico, imposizioni economiche, interventi in controversie locali).
- Il 'tempo silente' (periodo privo di condotte evidenti) non è automaticamente decisivo a favore dell'indagato: può concorrere a escludere esigenze cautelari solo se valutato insieme ad altri elementi oggettivi che dimostrino il recesso o l'assenza di pericolosità residua.
- Nel sindacare le misure cautelari la Corte di legittimità sindaca la correttezza e la completezza della motivazione, ma non è sede per rivedere valutazioni di merito fondate su apprezzamenti discrezionali delle prove adeguatamente motivati.
- Per contribuire efficacemente ad impugnare una misura cautelare per associazione mafiosa, la difesa deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le risultanze investigative contestate, non limitandosi a critiche generiche o ad una mera rilettura alternativa dei fatti.
- I legami di parentela nelle organizzazioni 'ndranghetiste hanno rilievo probatorio particolare: la sussistenza di vincoli familiari stretti può rafforzare l'interpretazione di continuità e solidarietà tipiche del metodo mafioso.
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