Cassazione Penale, Sentenza n. 19913/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Morello era stato condannato per invasione di terreno demaniale (artt. 633, 639-bis c.p.) per aver occupato fino al 10/10/2017 una porzione di terreno pubblico di circa 400 mq. In sede d'appello la pena era stata ridotta (8 mesi e 200 euro) ma Morello ha impugnato in Cassazione: 1) per vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 c.p., sostenendo che la Corte territoriale ha ritenuto il dolo dell'imputato sulla base della sola consapevolezza di non essere proprietario (o di poter verificare la proprietà), senza valutare se egli fosse a conoscenza che il suo dante causa aveva originariamente invaso il bene; 2) per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), denunciando che la Corte ha escluso la causa di non punibilità appellandosi genericamente alla natura permanente del reato senza considerare che la permanenza era cessata con lo sgombero avvenuto il 10/10/2017 e senza motivare perché il fatto dovesse ritenersi grave nonostante le attenuanti riconosciute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha richiamato i principi secondo cui: l'art. 633 c.p. punisce l'invasione arbitrarIa ("contra ius") e che la fattispecie assume natura permanente fintanto che perdura l'occupazione; chi subentra nell'uso del bene può rispondere come concorrente solo se è consapevole che il dante causa aveva originariamente invaso il bene (cioè se conosceva l'illiceità dell'ingresso originario). I giudici di merito non hanno motivato sull'elemento soggettivo richiesto per il subentrante e hanno ritenuto sufficiente la sola consapevolezza della mancanza di titolo, omettendo di accertare se il dante causa fosse entrato con consenso o non opposizione. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha chiarito che la causa di non punibilità per particolare tenuità non è inapplicabile in radice ai reati permanenti, ma è preclusa finché la permanenza non sia cessata; nel caso di specie la Corte territoriale ha errato nel considerare irrimediabilmente ostativa la natura permanente senza tener conto dello sgombero del 10/10/2017 e senza fornire altra motivazione sul carattere di gravità. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, con indicazione di uniformarsi ai principi di diritto enunciati e senza riproporre le lacune motivazionali rilevate.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen.
La norma tutela il bene della proprietà impedendo l'invasione "arbitraria"; l'elemento qualificante è l'ingresso contra ius e l'occupazione costituisce manifestazione materiale del comportamento vietato. La Corte ha precisato che, nelle occupazioni protratte, il reato è permanente finché persiste l'occupazione.
art. 639-bis cod. pen.
Richiamato in combinazione con l'art. 633 per il reato di invasione di terreni demaniali: la fattispecie integra responsabilità per occupazione di beni demaniali.
art. 47 cod. pen.
Riferito alla distinzione tra dolo e colpa: la Corte ha ritenuto errato reputare doloso il comportamento del subentrante sulla base della sola consapevolezza di mancanza di titolo; per il dolo da concorso è necessario che il subentrante sia consapevole dell'originaria invasione del dante causa.
art. 131-bis cod. pen.
"il comportamento \\"è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delincuente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate\\" (comma 4)
La causa di non punibilità per particolare tenuità può essere esclusa in presenza di comportamenti abituali secondo i criteri del comma 4; tuttavia la Corte ha chiarito che per i reati permanenti l'applicazione della causa è preclusa finché la permanenza non sia cessata, dal momento che la compressione del bene giuridico perdura. Se la permanenza è cessata (es. per sgombero) il giudice deve valutare la possibile applicabilità della causa.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamate in relazione allo svolgimento del contraddittorio scritto (assenza delle parti) e alla mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini: la procedura è stata regolare secondo le norme citate.
Massime di principio
- Chi subentra nell'uso di un bene occupato da un dante causa può essere ritenuto responsabile per il reato di invasione solo se risulta consapevole che l'originario ingresso del dante causa è stato arbitrario (cioè senza consenso o contro la volontà del proprietario). La mera conoscenza della mancanza di titolo non è di per sé sufficiente a fondare il dolo richiesto.
- Nel reato permanente (es. occupazione protratta) l'art. 131-bis c.p. non è automaticamente precluso, ma la causa di non punibilità per particolare tenuità non può essere applicata finché la condotta delittuosa non sia cessata e il bene giuridico non sia più compresso; se la permanenza è cessata occorre valutare la tenuità concretamente.
- La motivazione deve affrontare e risolvere le questioni decisive di fatto e diritto (in particolare la conoscenza dell'illiceità originaria da parte del subentrante e la persistenza o cessazione della permanenza); la mancata motivazione su aspetti essenziali comporta nullità della decisione in Cassazione e rinvio.
- In fase istruttoria o difensiva è utile acquisire elementi che possano dimostrare se l'originario ingresso del dante causa sia avvenuto con il consenso o con la non opposizione del proprietario (atti di provenienza, testimonianze, registri catastali/immobiliari, documentazione di uso storico), e la data certa di eventuale cessazione dell'occupazione (es. ordine di sgombero, attestazioni), specie per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis.
- Per il pubblico ministero e il giudice, quando si decide su subentranti in occupazioni prolungate, è necessario motivare specificamente sull'elemento psicologico del concorso e sulle ragioni ostative (se presenti) all'applicazione della causa di non punibilità, evitando argomentazioni generiche basate solo sulla natura permanente del reato.
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