Cassazione Penale, Sentenza n. 23427/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Alfano ha impugnato l'ordinanza del 6/12/2024 con cui il GIP, in sede di esecuzione, aveva rifiutato il riconoscimento della continuazione tra due decisioni irrevocabili relative al reato di associazione mafiosa (segmenti temporali: fino a giugno 2006 e poi a partire da febbraio 2018). Il GIP aveva motivato il diniego con l'eccessiva interruzione temporale tra le condotte e con la circostanza che l'imputato sarebbe passato da semplice associato a esponente di vertice, rendendo diversa l'identità del disegno criminoso. La difesa ha contestato tali rilievi rilevando, in particolare, che Alfano è rimasto detenuto dal 2006 a giugno 2015 (quindi la presunta 'inattività' è da imputare alla detenzione), che in entrambe le sentenze si tratta della stessa famiglia mafiosa del mandamento della Noce e che la progressione di ruolo è fisiologica nell'ambito associativo mafioso e non esclude l'unità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha richiamato i criteri giurisprudenziali per il riconoscimento della continuazione (esame concreto di tempi e modalità, omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, abitudini di vita programmata e valutazione se i reati successivi fossero programmati nelle loro linee essenziali). Ha affermato che la detenzione/interruzione non preclude automaticamente il riconoscimento della continuazione e che la progressione nel ruolo associativo non ostacola, e anzi può confermare, l'esistenza di un input originario unificante. Ne consegue che la motivazione del GIP è risultata carente per non avere valutato adeguatamente l'incidenza del lungo periodo detentivo e la identità del sodalizio; la Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p., comma 2
La Corte interpreta l'art. 81 c.p., comma 2 nel senso che l'unità del disegno criminoso richiede una rappresentazione unitaria delle diverse condotte sin dal momento ideativo almeno nelle linee essenziali; non può essere confusa con una generica scelta di vita o con la mera reiterazione di reati.
Giurisprudenza - Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074
Richiamata per ribadire che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi approfondita di indici concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e che non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuni indici se i reati successivi sono frutto di determinazione estemporanea.
Giurisprudenza - Sez. II n. 16560 del 23.02.2023
Sez. II n. 16560 del 23.02.2023, rv 284525
Cita il principio secondo cui la detenzione o la condanna non determinano automaticamente la perdita dell'identità del disegno criminoso nell'ambito associativo mafioso: se emerge che la condotta successiva trae la sua spinta psicologica dall'accordo pregresso, la continuazione può essere riconosciuta.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di una unità di disegno criminoso sin dal momento ideativo almeno nelle linee essenziali; non basta la mera reiterazione di reati.
- Una lunga interruzione dovuta a detenzione o condanna non interrompe automaticamente il vincolo di continuazione: il giudice deve verificare se la condotta successiva è sostenuta dalla medesima spinta psicologica o dall'accordo originario.
- La progressione nel ruolo all'interno di un'associazione (es. da semplice associato a capo) non esclude la continuazione e può essere indice di un progetto criminoso unitario iniziale.
- In sede esecutiva valgono gli stessi criteri del giudizio di cognizione: omogeneità delle violazioni e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, prevedibilità dei reati successivi nelle loro linee essenziali.
- La valutazione è essenzialmente indiziaria e richiede un esame concreto dei fatti, evitando astratte generalizzazioni (es. equiparare la recidiva o una 'scelta di vita' all'unità di disegno criminoso).
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