Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16615/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202605595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento all’avvocato, quale antistatario, delle spese di lite liquidate da due sentenze del giudice ordinario del lavoro passate in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, in parte qua, alle sentenze del Tribunale di Velletri n. 297/2024 e del Tribunale di Tivoli n. 684/2025, che avevano riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero ad attivarla e a pagare le spese di lite, con distrazione in favore del loro difensore. L’avvocato ha dedotto il mancato pagamento delle spese liquidate in suo favore. Dopo la notificazione del ricorso, ha dichiarato di aver ricevuto i pagamenti e ha chiesto la condanna del Ministero alle spese del presente giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il ricorrente ha riconosciuto che la pretesa azionata era stata pienamente soddisfatta dopo la proposizione del ricorso. Ha escluso dubbi sull’ammissibilità dell’ottemperanza congiunta di più titoli esecutivi recanti obblighi analoghi tra le stesse parti. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere al ricorrente € 800,00, oltre agli eventuali accessori di legge. Ha respinto la richiesta di distrazione delle spese del presente giudizio: poiché il ricorrente si era difeso in proprio, non erano logicamente e giuridicamente configurabili né la mancata riscossione di onorari né l’anticipazione di spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    ha accertato il diritto dei soggetti che l’avevano adita ad usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, in relazione ad anni scolastici nei quali avevano prestato servizio a tempo determinato

    La disposizione è indicata quale fondamento del diritto alla Carta elettronica riconosciuto ai docenti che avevano prestato servizio a tempo determinato; nel presente giudizio, tuttavia, il pagamento delle spese liquidate in favore del difensore è stato integralmente eseguito.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il Collegio reputa sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente, come anche da lui stesso espressamente riconosciuto, risulta aver trovato piena soddisfazione, come richiesto dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

    La piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio, riconosciuta dal ricorrente, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Visti gli artt. 34, comma 5, e 114 cod. proc. amm.;

    La controversia è stata proposta come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; il testo non enuncia una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    La regolamentazione delle spese di lite avviene in applicazione del criterio della soccombenza (virtuale), con liquidazione nella misura indicata in dispositivo; non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese (cfr. art. 93, primo periodo, cod. proc. civ., applicabile ex art. 26, comma 1, cod. proc. amm.).

    La disciplina delle spese nel processo amministrativo consente di applicare il criterio della soccombenza virtuale; la richiesta di distrazione non è configurabile quando la parte si difende in proprio e non vi sono onorari non riscossi o spese anticipate.

  • art. 93, primo periodo, c.p.c.

    non sussistono i presupposti per disporne la richiesta distrazione, non essendo logicamente e giuridicamente ipotizzabili, in caso di difesa in proprio, la mancata riscossione di onorari e l’anticipazione di spese

    La distrazione delle spese presuppone onorari non riscossi e spese anticipate; tali presupposti non ricorrono quando la parte si difende personalmente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta e il ricorrente ne dà atto, il giudizio va definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • È ammissibile chiedere in un unico giudizio l’esecuzione di più titoli esecutivi che pongano obblighi analoghi tra le medesime parti.
  • Le spese del giudizio definito per cessazione della materia del contendere possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale.
  • La distrazione delle spese non è configurabile a favore della parte che si difende in proprio quando non siano ipotizzabili onorari non riscossi o spese anticipate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.