Cassazione Civile, Ordinanza n. 15800/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3860/2018, resa in una controversia relativa alla TARI, articolando otto motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dai procuratori di entrambe le parti e accettata dal Comune resistente, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal Comune di Milano, e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La sanzione dell'ulteriore importo pari al contributo unificato presuppone una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ma la sua applicazione è esclusa nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il regolamento delle spese può essere disposto secondo l'accordo tra le parti, inclusa la compensazione.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato è di stretta interpretazione e si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, non estensibili alle ipotesi di estinzione per rinuncia.
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