Sentenza del 19/09/2017 n. 3644 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Detrazione - Irpef - Spese - Interventi di riqualificazione energetica - Immobili - Agevolazione - Titolo giuridico - Irrilevanza - Detenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego o il disconoscimento della detrazione IRPEF per le spese di riqualificazione energetica, sostenendo di averne diritto anche in assenza di un titolo giuridico formalmente documentato o munito di data certa opponibile al Fisco. La questione riguardava se fosse necessario dimostrare la proprietà, un diritto reale o un contratto scritto con data certa per poter beneficiare dell'agevolazione.
La decisione
La detrazione è stata riconosciuta al contribuente. La finalità dell'agevolazione è incentivare il risparmio energetico e non favorire esclusivamente i proprietari degli immobili. Pertanto, è irrilevante il titolo giuridico in base al quale il contribuente detiene l'immobile, così come è irrilevante la forma del contratto, scritta o orale, e la sua eventuale data certa opponibile al Fisco. Restano necessari il sostenimento effettivo della spesa e il rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dalla normativa, idonei a dimostrare l'effettivo risparmio energetico conseguito.
Norme richiamate
Articolo 4 e seguenti del decreto ministeriale 19 febbraio 2007
art. 4 e ss. del d.m. 19 febbraio 2007
Gli adempimenti previsti dalla normativa devono essere rispettati per certificare che gli interventi abbiano prodotto un effettivo risparmio energetico; tali adempimenti costituiscono il presupposto sostanziale e formale per la detrazione.
Massime di principio
- Per le detrazioni fiscali finalizzate al risparmio energetico, il diritto può spettare a chi sostiene effettivamente la spesa, anche se non è proprietario dell'immobile.
- La detenzione dell'immobile può derivare da proprietà, altro diritto reale o contratto con effetti obbligatori; in linea generale, la forma scritta e la data certa del contratto non sono decisive, se la detenzione e il sostenimento della spesa sono dimostrabili.
- L'Amministrazione finanziaria non può negare automaticamente l'agevolazione soltanto perché manca un titolo di proprietà o un contratto scritto con data certa.
- Il riconoscimento della detrazione non è automatico: devono essere provati il pagamento della spesa, il collegamento tra contribuente e immobile, la realizzazione dell'intervento e il rispetto degli adempimenti tecnici e documentali richiesti.
- La finalità generale dell'agevolazione orienta l'interpretazione in senso non restrittivo rispetto al titolo di detenzione, ma non elimina i requisiti oggettivi e formali previsti dalla normativa.
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