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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18513/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 4 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta a un amministratore unico di società fallita, dichiarandolo responsabile di bancarotta distrattiva commessa nella gestione della società La Fenice s.r.l., fallita il 7 ottobre 2015. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. In particolare ha lamentato: la difformità della sentenza di rinvio rispetto a quanto statuito dalla Corte di cassazione; l'omessa motivazione e l'omessa indicazione del criterio di calcolo della pena; la violazione del principio di proporzione nella commisurazione della sanzione; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il richiamo improprio agli artt. 219, 216 e 223 del r.d. fall., all'art. 81 c.p. e all'art. 671 c.p.p., nonché agli artt. 133 e 163 c.p., 539 e 627 c.p.p. e agli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché ritenuto fortemente generico e meramente assertivo. Ha osservato che la valutazione della pena e degli elementi ex art. 133 c.p. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se la motivazione è congrua, logica e coerente, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della richiesta di una nuova valutazione in fatto o della diversa valorizzazione di elementi già apprezzati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    invocato come parametro di legittimità per dedurre violazione di legge

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    invocato per censurare l'apparente mancanza o illogicità della motivazione

  • art. 219 R.D. 16 marzo 1952, n. 267

    richiamato quale base per la disciplina della bancarotta distrattiva e del trattamento sanzionatorio fallimentare

  • art. 216 R.D. 16 marzo 1952, n. 267

    richiamato insieme alle altre norme fallimentari nel motivo di ricorso

  • art. 223 R.D. 16 marzo 1952, n. 267

    richiamato insieme alle altre norme fallimentari nel motivo di ricorso

  • art. 81 c.p.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di specifica applicazione nel provvedimento

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente, ma non oggetto di specifica applicazione nel provvedimento

  • art. 2 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze di legalità e garanzia

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze difensive

  • art. 27 Cost.

    richiamato dal ricorrente con riferimento a proporzione e funzione della pena

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al giusto processo

  • art. 133 c.p.

    la Corte ribadisce che la motivazione sulla pena non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri indicati dalla norma, se la valutazione complessiva è congrua e logica

  • art. 163 c.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sulla pena, senza specifica applicazione nella decisione

  • art. 539 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla determinazione della pena

  • art. 627 c.p.p.

    richiamato per sostenere la pretesa difformità della sentenza di rinvio rispetto al dictum rescindente

  • art. 62 c.p.

    richiamato insieme alle attenuanti generiche nella doglianza sulla pena

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla commisurazione della pena non può tradursi in una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di appello, quando la motivazione sia congrua, logica e coerente con i criteri legali.
  • Ai fini della determinazione della pena, il giudice di merito non è tenuto a passare in rassegna tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione complessiva che dia conto della ragionevolezza della scelta sanzionatoria.
  • Le censure che si limitino ad affermare in modo generico l'eccessività o sproporzione della pena, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata, sono inammissibili in cassazione.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità mediante una mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto.
  • In sede di rinvio, la deduzione di una asserita difformità rispetto al precedente dictum di cassazione deve essere supportata da puntuale confronto tra principio di diritto enunciato e contenuto della decisione rescissoria; altrimenti la censura è meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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