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Ordinanza

Ordinanza n. 430/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20091 del 12 novembre 2025, chiedendo in via incidentale la sospensione della relativa esecutività. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello, ma evidenzia il pregiudizio derivante dall’eventuale revoca del contratto di insegnamento in corso presso il C.P.I.A. di Grosseto per l’anno scolastico 2025/2026, con decorrenza dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione. In sede cautelare ha ritenuto sussistente il grave pregiudizio per l’appellante, rappresentato dall’eventuale revoca del contratto di insegnamento attualmente in corso. La decisione è stata adottata fermo ogni ulteriore approfondimento delle questioni di merito, per il quale è stata fissata l’udienza pubblica del 16 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In appello, la sospensione dell’esecutività della sentenza può essere concessa quando, pur necessitando le questioni di un ulteriore approfondimento nel merito, risulti un grave pregiudizio concreto e attuale derivante dall’esecuzione della decisione impugnata.
  • L’eventuale revoca di un contratto di insegnamento in corso, destinata a incidere sull’attività lavorativa durante l’anno scolastico, può integrare un grave pregiudizio rilevante ai fini della tutela cautelare d’appello.
  • L’accoglimento della misura cautelare può essere limitato agli effetti della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, senza anticipare la decisione sul merito dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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