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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2423/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari (03/07/2020) che aveva confermato la condanna inflitta al Bonasia per avere cagionato lesioni con un'accetta a Chiara Bruno (cugina) e al marito Antonio Palladino, in relazione a contrasti sul parcheggio. Il ricorso articolava due censure principali: (1) violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., deducendo la sussistenza della scriminante della legittima difesa, contestando la valutazione del filmato di videosorveglianza e sostenendo una diversa dinamica (era in cortile per aspettare i genitori; sarebbe stato Palladino ad avvicinarsi con atteggiamento minaccioso; le lesioni sarebbero incompatibili con un'azione volontaria del ricorrente); (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che l'accetta sarebbe stata trasportata per lavori agricoli e non in vista di un'aggressione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze costituissero una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non evidenziassero vizi di diritto idonei a superare i limiti di ammissibilità. I giudici hanno confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, fondata su dichiarazioni delle vittime, testimonianza di Suriano, riscontri di polizia e sulla visione del filmato che ha evidenziato un atteggiamento eteroaggressivo del Bonasia (brandeggio dell'arma verso Palladino). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego richiamando precedenti penali e circostanze rilevanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 4.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocata dal ricorrente come base per la scriminante della legittima difesa; la Corte ha interpretato che dalla valutazione complessiva delle prove (dichiarazioni, testimonianze, filmato) non emergono gli estremi della legittima difesa e quindi la scriminante non è applicabile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha precisato che non è consentito utilizzare il motivo di cui alla lett. c) per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto o per superare i limiti della motivazione sanciti dalla lett. e).

  • art. 616, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione per determinare l'onere pecuniario a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito dei fatti: le valutazioni probatorie compiute dal giudice del merito (anche sulla base di filmati e incrocio di dichiarazioni) sono in linea di principio insindacabili salvo errori di diritto evidenti.
  • La contestazione della valutazione probatoria (es. interpretazione di un filmato) deve essere impostata come vizio di diritto o di motivazione nel rispetto degli artt. 606 e 607 c.p.p.; una mera proposta di ricostruzione alternativa è inammissibile.
  • Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa il ricorrente deve dimostrare in modo convincente la sussistenza degli elementi costitutivi (aggredito ingiustamente, necessità e proporzione della reazione); la semplice versione alternativa non basta in cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato richiamando i precedenti e gli elementi ritenuti decisivi: il giudice non è tenuto ad esaminare esaustivamente ogni singolo elemento favorevole e sfavorevole se ha indicato quelli ritenuti rilevanti.
  • Un ricorso in cassazione manifestamente fondato su una valutazione alternativa del materiale probatorio può comportare condanne per le spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende.

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