Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43180/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Z.G. era stato condannato per non aver corrisposto l'assegno di mantenimento di euro 300 disposto con provvedimento del 28/02/2017 (reato contestato per il periodo febbraio-maggio 2018). In cassazione la difesa denunciava: omissione nell'acquisizione e mancato esame dei provvedimenti del giudizio civile (revoca di precedenti statuizioni e controdeduzioni sul canone di locazione), richiesta di rinnovazione dibattimentale non accolta; errata applicazione del principio di non compensabilità dei crediti (la difesa sosteneva che l'imputato aveva operato un "conguaglio" rispetto a crediti verso la moglie, risultando peraltro creditore); vizio di motivazione per aver fondato la decisione su deposizione della persona offesa ritenuta poco lineare; richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) per carattere occasionale e modesta entità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha confermato che non è consentito all'obbligato decidere unilateralmente di compensare o sostituire l'adempimento dell'assegno di mantenimento senza rivolgersi al giudice; ha richiamato la giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite civili che hanno riconosciuto al medesimo assegno una funzione "latamente alimentare" e, per analogia, la non compensabilità e in molti casi l'impignorabilità. La Corte ha ritenuto irrilevante il credito invocato dal ricorrente (pari a circa 221 euro) e ha respinto le censure sulla valutazione della prova e sulla mancata rinnovazione del dibattimento. Ha inoltre escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità, per la reiterazione della condotta omissiva.

Norme richiamate

  • art. 570-bis cod. pen.

    Il reato punisce l'inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento determinato dal giudice in sede di separazione o divorzio; la corte conferma che non è consentito adempiere parzialmente o sostituire unilateralmente l'oggetto del dovuto

  • art. 570 cod. pen. (comma secondo, n.2)

    Rimanda ai principi secondo i quali non è ammessa la parziale ottemperanza se essa impedisce ai beneficiari di far fronte ai bisogni fondamentali; vietata la compensazione autonoma del credito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: applicabile solo se l'omissione ha carattere meramente occasionale; la Corte ha escluso l'applicazione per la reiterazione del comportamento

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla riproduzione e produzione di documenti e all'efficacia probatoria degli atti civili; la Corte ha ritenuto le valutazioni di merito sufficienti anche senza i documenti richiesti dalla difesa

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sul rito dell'appello e sulla rinnovazione del dibattimento: la Corte ha ritenuto non decisiva la mancata rinnovazione richiesta dalla difesa, dato il complessivo apprezzamento probatorio

  • art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000

    Richiamato dalla difesa in tema di abitudine/tenuità; la Corte non ha ritenuto che le circostanze dedotte escludessero l'abitualità della condotta

  • Sez. U civ. n. 32914 del 08/11/2022 (giurisprudenza civilistica)

    Le Sezioni Unite civili hanno qualificato l'assegno separativo e divorzile come avente funzione "latamente alimentare" e, per analogia, hanno riconosciuto i tratti di non compensabilità e in molti casi di impignorabilità; la Cassazione penale applica questi principi per escludere la compensazione unilaterale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 17 del 2000 (richiamata)

    Richiamata per il principio che i crediti di mantenimento separativi e divorzili rispondono a funzioni analoghe e assistenziali, giustificando trattamenti speciali come la non compensabilità

Massime di principio

  • Non è permesso all'obbligato di adempiere unilateralmente all'assegno di mantenimento mediante compensazione con propri crediti: ogni modifica deve essere disposta dal giudice.
  • Gli assegni a favore del coniuge separato o divorziato hanno carattere "latamente alimentare"; per analogia si applicano loro limiti come la non compensabilità e, talvolta, impignorabilità.
  • Un credito di modesta entità vantato dall'obbligato (es. poche centinaia di euro) difficilmente consente di escludere il reato o di ottenere la ripetizione delle somme versate, poiché si presume che siano state consumate dal beneficiario.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario dimostrare la mera occasionalità e la non reiterazione della condotta; la ripetizione delle omissioni ostacola il beneficio.
  • Richieste di rinnovazione dibattimentale o di acquisizione di atti civili possono essere respinte se il giudice di merito ha già compiuto un apprezzamento documentale e probatorio ritenuto congruo; va dimostrata la rilevanza decisiva della documentazione mancata.
  • Le contestazioni sulla attendibilità della persona offesa richiedono nel ricorso motivazioni specifiche e puntuali: censure generiche sulla "scarsa linearità" della deposizione non sono sufficienti se i giudici di merito hanno valutato la coerenza e la documentazione in atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.