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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31289/2025 del 18/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile degli illeciti di cui agli artt. 494 e 612, comma 2, cod. pen., contestando la mancata applicazione, da parte della Corte territoriale, della sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi delle norme sulla materia (art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p., e richiamo agli artt. 56 e 56-bis L. n. 689/1981) dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("Correttivo Cartabia"). Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare d'ufficio la possibilità di sostituire la pena, essendo stata inflitta una pena mite (7 mesi di reclusione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha interpretato l'art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p. nella prospettiva della Relazione ministeriale e della giurisprudenza (Sez. U., "Punzo"): la norma consente alla Corte d'appello di sostituire la pena detentiva quando, per effetto della decisione sull'impugnazione (o su richiesta dell'imputato o per l'esercizio di poteri officiosi tassativi), la pena venga rideterminata in misura non superiore a quattro anni; tuttavia l'applicazione della pena sostitutiva richiede in ogni caso l'acquisizione del consenso dell'imputato. Se il consenso non è già acquisito, il giudice, dopo il deposito del dispositivo, deve assegnare un termine perentorio per acquisirlo e fissare udienza; se già acquisito ma non è possibile decidere subito, va fissata apposita udienza. Nel caso concreto il ricorrente non aveva richiesto né prestato consenso all'applicazione di una pena sostitutiva e la Corte territoriale non aveva esercitato poteri officiosi ex art. 597, comma 5 c.p.p.; la sentenza di appello ha semplicemente confermato la pena di sette mesi. Pertanto non erano ricorrenti i presupposti per la sostituzione, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato (richiamata per identificare il capo a) della condanna), senza specifiche ulteriori interpretazioni nella decisione.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato contestato (capo b) della condanna), citata come titolo di responsabilità penale oggetto del processo.

  • artt. 56 e 56-bis, legge n. 689/1981

    Richiamati come disciplina delle pene sostitutive e delle condizioni per la loro applicazione; la Corte richiama il quadro normativo ma rileva che l'applicazione nel giudizio d'appello è comunque soggetta alle condizioni e al consenso dell'imputato stabiliti dal codice di procedura penale.

  • art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen.

    «quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva»

    La norma, introdotta dal d.lgs. n. 31/2024, consente alla Corte d'appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva quando la pena risultante dall'impugnazione è ≤ 4 anni; tuttavia la Corte ha chiarito che ciò richiede comunque l'acquisizione del consenso dell'imputato e non autorizza l'applicazione d'ufficio in assenza di consenso o di una formale richiesta o dei poteri officiosi tassativi.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che elenca i poteri officiosi limitati del giudice d'appello in deroga al principio devolutivo; la Corte ricorda che tali poteri sono tassativi e che la possibilità di sostituire la pena in appello senza richiesta prescinde solo se ricorrono le ipotesi previste da questo comma e siano effettivamente esercitate.

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("Correttivo Cartabia")

    Modifica la disciplina dell'art. 598-bis c.p.p. introducendo la previsione del comma 4-ter: la Corte osserva che la nuova disciplina è applicabile ratione temporis ai giudizi d'appello successivi all'entrata in vigore (4 aprile 2024), ma non abroga l'esigenza del consenso dell'imputato e i limiti dei poteri officiosi del giudice d'appello.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 31/2024 (art. 598-bis, comma 4-ter c.p.p.) consente alla Corte d'appello di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva quando, a seguito della decisione sull'impugnazione, la pena risulti non superiore a quattro anni, ma tale sostituzione richiede comunque il consenso dell'imputato.
  • Il giudice d'appello non può applicare d'ufficio le pene sostitutive in assenza del consenso dell'imputato, salvo i casi tassativamente previsti e esercitati ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p.; la possibilità sancita dal comma 4-ter non elimina tale principio.
  • Se la Corte d'appello intende procedere alla sostituzione della pena ma non ha già acquisito il consenso, deve depositare il dispositivo, assegnare un termine perentorio per acquisire il consenso e fissare udienza per integrare o confermare il dispositivo; se il consenso è acquisito ma non è possibile decidere subito, va fissata apposita udienza.
  • In sede di impugnazione il ricorrente che voglia ottenere l'applicazione di una pena sostitutiva dovrebbe esprimere tale richiesta e, ove possibile, il relativo consenso già nell'atto di appello o nelle memorie successive per rendere operativa la sostituzione senza adempimenti posteriori.
  • La nuova normativa trova applicazione solo nei giudizi d'appello svolti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 31/2024 (4 aprile 2024), quindi va verificata la temporalità del processo.

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