Sentenza n. 453/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 463 del 13 luglio 2023 e della sentenza del TAR Parma n. 504 del 21 novembre 2025, entrambe relative al riconoscimento della Carta del docente e al pagamento delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 463 del 13 luglio 2023, il riconoscimento della Carta del docente; tale decisione era stata notificata alle amministrazioni il 17 luglio 2023. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, il TAR Parma, con sentenza n. 504 del 21 novembre 2025, aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando l’esecuzione entro 90 giorni e nominando commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, con ulteriori 60 giorni per l’intervento sostitutivo. Rimasta inadempiuta anche tale pronuncia, e rimasto inerte il commissario nonostante una richiesta di attivazione notificata via PEC, la ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, commi 4 e 6, c.p.a. chiedendo: la sostituzione del commissario con il Prefetto di Parma, per assicurare l’esecuzione entro 60 giorni; una penalità di mora di 100 euro per ogni giorno di ritardo; la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica per le rispettive valutazioni; e la rifusione delle spese della fase di reclamo, con distrazione al difensore antistatario. Il credito indicato comprendeva 2.500 euro per la Carta del docente e le spese dei precedenti giudizi, pari a 1.000 euro per la fase lavoristica e 1.200 euro per l’ottemperanza, salvo quanto eventualmente già pagato. Il Ministero e l’USR non si sono costituiti.
La decisione
Il reclamo è stato accolto. Il TAR ha sostituito il commissario ad acta inerte nominando il Prefetto di Parma, con facoltà di delega, quale ausiliario del giudice incaricato di completare entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza l’esecuzione dei giudicati e il pagamento del capitale di 2.500 euro, delle spese dei giudizi precedenti — salvo pagamento nelle more — e delle spese della fase di reclamo secondo la liquidazione in dispositivo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ma non nella misura fissa di 100 euro al giorno: per il ritardo nel pagamento ha disposto una somma commisurata agli interessi legali sul residuo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo. Ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni sul danno erariale e alla Procura della Repubblica di Roma per quelle sulla responsabilità penale connessa all’omessa esecuzione dei pagamenti. Ha infine condannato il Ministero a pagare le spese di questa ulteriore fase, liquidate in 900 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. La sentenza non accerta direttamente responsabilità contabili o penali, ma dispone la trasmissione degli atti agli organi competenti.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; DETTA PENALITÀ NON PUÒ CONSIDERARSI MANIFESTAMENTE INIQUA QUANDO È STABILITA IN MISURA PARI AGLI INTERESSI LEGALI
Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. La misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua; nel caso deciso, la penalità è stata calcolata sugli importi ancora dovuti fino all’effettiva esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
la sentenza del Tribunale di Parma – SEZIONE LAVORO n. 463 del 13/07/2023, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la c.d. carta docente di cui all’art. 1 comma 121 della L. 107/2015, con condanna alle spese del giudizio.
La norma è indicata come fondamento del credito relativo alla Carta del docente, già riconosciuto dal giudice del lavoro e da eseguire in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione e il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato restano entrambi inerti, il giudice dell’ottemperanza può sostituire il commissario e affidare a un nuovo ausiliario l’esecuzione integrale dei capi rimasti inattuati, fissando un termine per provvedere.
- Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora commisurata agli interessi legali sugli importi ancora dovuti; tale misura non è manifestamente iniqua e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo adempimento.
- L’inerzia nell’esecuzione di ordini giudiziari di pagamento può giustificare la trasmissione degli atti agli organi competenti per le valutazioni di rispettiva competenza, senza che tale trasmissione costituisca di per sé accertamento di responsabilità contabile o penale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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