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Ordinanza

Ordinanza n. 674/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento D.AC.UR n. 51/2025 del 1.12.2025, con cui il Questore della Provincia di Benevento ha disposto ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1 ter, D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, nei confronti del ricorrente il divieto di accesso per la durata di anni tre a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento – nonché di stazionamento nelle immediate vicinanze ad essi – presenti nelle strade del Comune di Telese Terme, corso Trieste, via Cristoforo Colombo, via Venezia, via Garibaldi, viale Edoardo Minieri, viale Europa, piazzetta Minieri, piazza dei Popoli Italici, oltre all’intera zona del Parco termale di Telese Terme; b) dell’informativa di reato della Stazione Carabinieri del 19.5.2025, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; c) della comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 5.9.2025, nonché di ogni altro atto istruttorio e/o provvedimentale connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché allo stato ignoto.

Giustizia amministrativa202601127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di accesso per tre anni a esercizi pubblici, locali di pubblico trattenimento e relative immediate vicinanze in determinate aree del Comune di Telese Terme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone in via cautelare la sospensione, il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-ter, del d.l. n. 14/2017, nonché l’informativa di reato, la comunicazione di avvio del procedimento e gli ulteriori atti connessi. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono contestazioni concernenti la valutazione prognostica del pericolo per la sicurezza pubblica, la ricostruzione della partecipazione del ricorrente a una condotta violenta di gruppo verificatasi all’interno di un pubblico esercizio durante un festeggiamento, la rilevanza della remissione di querela e la proporzionalità della durata e dell’estensione del divieto.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris. Ha ritenuto che la prognosi amministrativa sul rischio per la sicurezza pubblica fosse sorretta, prima facie, da elementi istruttori puntuali e non congetturali, incluse le sommarie informazioni delle persone presenti. Tali elementi confermavano la partecipazione attiva del ricorrente a una condotta violenta di gruppo, con modalità lesive dell’incolumità personale, consumata in un pubblico esercizio. La remissione della querela è stata ritenuta rilevante soltanto sul piano penalistico e non idonea a incidere sulla legittimità della misura preventiva, fondata su un’autonoma valutazione amministrativa. Il provvedimento è apparso inoltre esente da manifesti profili di illogicità o irragionevolezza e la misura non è stata ritenuta sproporzionata, in considerazione della rilevanza causale della condotta e del ruolo del ricorrente quale genitore del festeggiato, dal quale ci si sarebbe attesi un intervento di contenimento anziché una partecipazione alla colluttazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 13-bis, comma 1-ter, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    La disposizione costituisce la base normativa del divieto di accesso adottato dal Questore; la misura è stata valutata come strumento di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare, respinta per l’assenza di fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare della legittimità di un divieto di accesso adottato per finalità preventive, il fumus boni iuris può essere escluso quando la prognosi di pericolo per la sicurezza pubblica si fonda su elementi istruttori puntuali e non meramente congetturali.
  • Le sommarie informazioni rese dalle persone presenti possono costituire elementi istruttori idonei a sorreggere il provvedimento preventivo, quando descrivano una partecipazione attiva dell’interessato a una condotta violenta verificatasi in un pubblico esercizio.
  • La remissione della querela, rilevante sul piano penalistico, non determina di per sé l’illegittimità di una misura amministrativa preventiva, che si fonda su un’autonoma valutazione dell’amministrazione e non sull’accertamento della responsabilità penale.
  • La proporzionalità di un divieto di accesso deve essere valutata in relazione alla gravità e al ruolo causale della condotta, nonché al contesto concreto in cui essa si è verificata; la misura non è manifestamente sproporzionata quando durata ed estensione territoriale risultino giustificate dal pericolo preventivamente apprezzato.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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