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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza n. 402 del 12.9.2024, recante “Ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell’art. 31 del PR 380/01 inerente a opere abusivamente realizzate”, emessa dal Comune di Senigallia, notificata al ricorrente in pari data (12.9.2024); del preordinato rapporto della Polizia Locale del Comune di Senigallia del 9.7.2021 ivi citato (risulta trasmesso con nota prot. 18.7.2021), del propedeutico atto di avvio del procedimento del 25.8.2021 prot. GE/2021/0032978/38611, nonché di ogni altro atto o provvedimento preparatorio, preordinato, presupposto, connesso o conseguente;

Giustizia amministrativa202400528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a quattro manufatti abusivi e agli atti presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, carenza di potere, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria quanto a uno dei manufatti, che assumeva di avere spontaneamente demolito prima dell'adozione dell'ordinanza, comunicandolo al Comune. In secondo luogo, ha sostenuto che il fabbricato e alcune pertinenze fossero preesistenti al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge n. 765/1967, richiamando l'atto di acquisto del 1994, la documentazione catastale e le aerofotogrammetrie. Ha poi dedotto la violazione della disciplina edilizia, sostenendo che le opere avessero natura pertinenziale e fossero soggette a titolo edilizio minore, ovvero a SCIA, con conseguente applicabilità della sola sanzione pecuniaria; in subordine, ha sostenuto che gli interventi fossero manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia non demolibile senza pregiudizio per le parti legittime. Infine, ha lamentato violazione dei principi di affidamento, proporzionalità e buon andamento, nonché difetto di motivazione, assumendo che il lungo tempo trascorso imponesse una specifica ponderazione dell'interesse pubblico alla demolizione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio per la pendenza di una causa civile relativa ai confini con il proprietario confinante.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di sospensione ex art. 79 c.p.a., rilevando che il ricorrente non aveva spiegato in modo concreto come l'esito della causa civile sui confini potesse incidere sull'ordinanza demolitoria. Nel merito, ha respinto il primo motivo perché non era stata provata la ricezione da parte del Comune della comunicazione non certificata relativa alla demolizione spontanea del manufatto; in ogni caso, l'eventuale demolizione avrebbe potuto essere verificata dall'amministrazione nella fase esecutiva, senza incidere sulla legittimità dell'ordinanza già adottata. Ha respinto il motivo sull'anteriorità delle opere al 1967, affermando che l'onere di provare rigorosamente l'epoca risalente dell'abuso grava sul proprietario, in applicazione del principio di vicinanza della prova. Le allegazioni del ricorrente non erano sufficienti, mentre il Comune aveva prodotto sopralluoghi, relazioni, aerofotogrammetrie del 1955, 1972, 2003 e 2005, dati catastali e verifiche sull'assenza di titoli edilizi. Inoltre, la mera anteriorità al 1967 non sarebbe stata decisiva, poiché l'obbligo di licenza edilizia poteva già derivare dall'art. 31 della legge urbanistica del 1942 e dalla disciplina urbanistica comunale previgente. Il TAR ha escluso la natura di pertinenza urbanistica delle opere, ritenendo che i manufatti, per dimensioni, consistenza e funzione di deposito, avessero autonomia funzionale e potessero produrre carico urbanistico; ha inoltre considerato il portico, di dimensioni rilevanti rispetto al magazzino, parte di un complesso qualificabile come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Non è stata fornita prova dell'effettiva consistenza e legittimità dei manufatti originari né della riconducibilità degli interventi a manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo. La fiscalizzazione dell'abuso è stata ritenuta non applicabile alle nuove opere realizzate in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; comunque, la verifica della sua eventuale sussistenza appartiene alla fase esecutiva e non condiziona la legittimità dell'ordine di demolizione. È stata altresì negata la CTU, non potendo la consulenza colmare le lacune probatorie della parte onerata. Infine, il TAR ha escluso la necessità di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico o sull'affidamento, poiché il decorso del tempo non legittima l'abuso né impone una ponderazione ulteriore rispetto al ripristino della legalità edilizia. Ricorso respinto e spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 79 c.p.a.

    Il rinvio all'art. 295 c.p.c. consente la sospensione necessaria solo quando la decisione della causa dipenda effettivamente dalla definizione di altra controversia; una deduzione generica non è sufficiente.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone un rapporto di dipendenza concreta tra la controversia pregiudiziale e quella da decidere.

  • art. 31 l. 1150/1942

    Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale ... deve chiedere apposita licenza al podestà del comune.

    L'obbligo di licenza edilizia poteva operare, prima della legge-ponte, anche per interventi realizzati fuori dal centro abitato quando l'area fosse interessata da un piano regolatore comunale.

  • art. 10 l. 765/1967

    La mera allegazione dell'anteriorità dell'opera al 1° settembre 1967 non esonera il proprietario dall'onere di provare concretamente l'epoca di realizzazione e l'eventuale assenza di precedenti obblighi autorizzatori.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La realizzazione di nuove opere in assenza di permesso di costruire, o in totale difformità o variazione essenziale, comporta l'ingiunzione di demolizione; la fiscalizzazione non costituisce alternativa ordinaria per tali ipotesi.

  • art. 3, comma 1, lett. b), c), d) ed e.6), d.P.R. 380/2001

    La qualificazione dell'intervento dipende dalla sua consistenza concreta: modifiche della struttura, dei volumi o della collocazione possono integrare ristrutturazione o nuova costruzione, mentre manutenzione straordinaria e risanamento conservativo presuppongono la conservazione della struttura e della distribuzione essenziale.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Il regime della CILA non è applicabile a manufatti che, per dimensioni, autonomia e impatto urbanistico, costituiscano nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Il regime della SCIA non si applica quando l'intervento, considerato nel suo complesso, integra una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione può operare, ricorrendone i presupposti, per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o totale difformità dal titolo, non per una nuova opera abusiva priva di permesso.

  • art. 34, commi 2 e 2-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva riguarda la parziale difformità dal permesso di costruire e le ipotesi normativamente equiparate, non la nuova costruzione abusiva in assenza di titolo.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA presuppone che l'intervento rientri effettivamente nel relativo regime edilizio.

  • art. 38 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione può essere prevista anche per gli interventi realizzati sulla base di un titolo successivamente annullato, nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio risalente non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che deduce la natura pertinenziale, la preesistenza o altri fatti costitutivi della propria pretesa deve fornire un principio di prova e non può demandare alla consulenza tecnica la colmatura delle proprie lacune probatorie.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può utilizzare la verificazione o la consulenza tecnica per sostituire l'onere di allegazione e prova gravante sulla parte.

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi, il proprietario che invochi la preesistenza dell'opera rispetto all'introduzione di un determinato regime autorizzatorio deve fornire una prova concreta, rigorosa e attendibile dell'epoca di realizzazione; la semplice contestazione della ricostruzione amministrativa, il richiamo a dichiarazioni di parte o la mera produzione di un atto notarile che riporti dichiarazioni del dante causa non sono sufficienti.
  • L'anteriorità dell'opera al 1° settembre 1967 non esclude in ogni caso l'abusività, poiché l'obbligo di licenza edilizia poteva già derivare dalla disciplina urbanistica previgente, dall'esistenza di un piano regolatore comunale o da regolamenti edilizi applicabili all'area.
  • La pertinenza urbanistica richiede un rapporto di accessorietà oggettiva e funzionale con l'edificio principale, modesta entità, assenza di autonomo valore di mercato e assenza di autonomo carico urbanistico; manufatti destinati a deposito o magazzino, dotati di consistenza e autonomia proprie, possono integrare nuove costruzioni anche se collocati nella corte dell'edificio principale.
  • La fiscalizzazione dell'abuso è un rimedio eccezionale subordinato ai presupposti previsti dagli artt. 33, 34 e 38 d.P.R. 380/2001 e non opera per la nuova costruzione realizzata in assenza di permesso di costruire o in totale difformità. La verifica dell'eventuale impossibilità di demolire senza pregiudizio per parti legittime appartiene alla fase esecutiva e non costituisce, di regola, requisito di legittimità dell'ordinanza di demolizione.
  • L'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio non richiede, anche se adottata a distanza di tempo dalla realizzazione dell'opera, una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico o sull'affidamento del proprietario, essendo sufficiente il riferimento alla necessità di ripristinare la legalità edilizia; il decorso del tempo non legittima l'abuso né consolida un affidamento tutelabile.
  • La sospensione necessaria del processo amministrativo per la pendenza di una causa civile presuppone che la decisione della controversia amministrativa dipenda concretamente dall'esito di quella civile; una generica allegazione di possibili riflessi della causa pregiudiziale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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