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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-159/17

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 7 marzo 2018. — Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius contro Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii e A.N.A.F - D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA – Obbligo di versare l’IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato – Mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale periodo. — Causa C-159/17

Giurisprudenza europea62017CJ0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il rapporto tra diritto alla detrazione IVA e violazione di obblighi dichiarativi/formali che ha comportato l’annullamento del numero IVA. Ha ribadito che la detrazione è un principio fondamentale del sistema IVA e che i requisiti formali non possono, di regola, comprimere il diritto sostanziale. Tuttavia, il diniego è ammesso se l’irregolarità ha impedito il controllo dei requisiti sostanziali o se vi è frode/abuso, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

IVA – compatibilità con la direttiva 2006/112 di una normativa nazionale che nega la detrazione degli acquisti effettuati durante il periodo di annullamento del numero IVA del soggetto passivo

La questione giuridica

Se la direttiva 2006/112, in particolare gli articoli 167, 168, 169, 179, 213, paragrafo 1, 214, paragrafo 1, lettera a), e 273, osti a una normativa nazionale che, quando l’identificazione IVA di un soggetto passivo è stata annullata per mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, gli impone di versare l’IVA riscossa nel periodo interessato ma gli nega il diritto a detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati nello stesso periodo.

Principio di diritto

La direttiva 2006/112 non osta a una normativa nazionale che neghi la detrazione dell’IVA a un soggetto passivo con identificazione IVA annullata per omessa presentazione delle dichiarazioni, ma solo se gli inadempimenti hanno impedito all’amministrazione di verificare il possesso dei requisiti sostanziali della detrazione oppure se risulta una condotta fraudolenta o abusiva; in mancanza di tali elementi, i soli inadempimenti formali non bastano a giustificare il diniego del diritto a detrazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2010/45/UE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 169 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 179 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 213, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 214, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 250, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 252 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273 direttiva 2006/112/CE

IVA e annullamento dell’identificazione ai fini IVA

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Constanţa in materia di detrazione IVA. Il giudice rumeno chiedeva se la direttiva 2006/112 osti a una disciplina nazionale che, dopo l’annullamento dell’identificazione IVA per mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche, impone al soggetto passivo di versare l’IVA riscossa nel periodo interessato ma gli nega la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati nello stesso periodo.

Fatti e procedimento principale

La società individuale Dobre M. Marius era identificata ai fini IVA in Romania dal 13 luglio 2011 al 31 luglio 2012. Poiché non aveva presentato le dichiarazioni IVA relative al quarto trimestre 2011 e al primo trimestre 2012, la sua identificazione IVA è stata annullata dal 1° agosto 2012. Nonostante ciò, dal 1° agosto 2012 al 31 luglio 2013 ha continuato a emettere fatture con IVA senza effettuare le relative dichiarazioni.

A seguito di controllo fiscale, l’amministrazione ha richiesto il versamento dell’IVA percepita nel periodo di annullamento dell’identificazione e ha negato la detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati in quel medesimo periodo. La contribuente ha contestato l’atto, ma il ricorso amministrativo e quello proposto davanti al Tribunalul Constanţa sono stati respinti. In appello, la Curtea de Apel Constanţa ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama gli articoli 167, 168, 169 e 179 della direttiva 2006/112, relativi al sorgere ed esercizio del diritto a detrazione, nonché gli articoli 213, paragrafo 1, e 214, paragrafo 1, lettera a), sul dovere di dichiarare l’attività e sull’identificazione dei soggetti passivi. Rilevante anche l’articolo 273, che consente agli Stati membri di prevedere obblighi ulteriori per garantire l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire l’evasione.

Sul piano interno, la legge rumena n. 571/2003 prevedeva che, in caso di annullamento dell’identificazione IVA per mancata presentazione delle dichiarazioni, il soggetto passivo non potesse detrarre l’IVA sugli acquisti effettuati nel periodo interessato, pur restando obbligato a versare l’IVA riscossa sulle operazioni imponibili eseguite nello stesso periodo.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che il diritto alla detrazione costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato. La neutralità dell’IVA impone che il soggetto passivo sia sgravato integralmente dall’onere dell’imposta assolta a monte, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali.

Gli obblighi di identificazione ai fini IVA e di dichiarazione dell’attività hanno natura essenzialmente formale e di controllo. Di conseguenza, la sola inosservanza di tali obblighi non può, di regola, comportare la perdita del diritto a detrazione. La Corte ricorda tuttavia che il diniego è possibile se l’inadempimento formale impedisce di accertare con certezza il soddisfacimento dei requisiti sostanziali, oppure se emerge una frode o un abuso.

Nel caso concreto, spetta al giudice del rinvio verificare se, nonostante le omissioni dichiarative della Dobre, l’amministrazione fiscale disponesse comunque delle informazioni necessarie per accertare i requisiti sostanziali della detrazione dell’IVA a monte. In caso contrario, oppure in presenza di comportamento fraudolento, il diniego può essere giustificato.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che gli articoli 167-169 e 179, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112 non ostano a una normativa nazionale come quella rumena, purché il diniego della detrazione sia giustificato dalla circostanza che gli inadempimenti del soggetto passivo hanno impedito all’amministrazione di verificare i requisiti sostanziali del diritto a detrazione, oppure da una condotta fraudolenta. La verifica di tali circostanze è rimessa al giudice nazionale.

Principio affermato

Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto che il soggetto passivo non era validamente identificato ai fini IVA o non aveva presentato le dichiarazioni, se i requisiti sostanziali della detrazione risultano comunque accertabili; il diniego è ammesso solo quando le omissioni formali impediscano tale verifica oppure quando sia provata una frode o un abuso.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che la perdita del numero IVA e le irregolarità dichiarative non determinano automaticamente la perdita della detrazione. Per l’amministrazione fiscale, invece, il diniego del diritto presuppone una specifica verifica sulla possibilità di controllare i requisiti sostanziali e sull’eventuale presenza di frode, non essendo sufficiente la mera violazione formale.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione ivaobblighi formali dei soggetti passiviidentificazione ai fini dell'ivaevasione fiscale

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