Corte di giustizia, Sentenza C-274/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2018. — flightright GmbH e a. contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, Roland Becker contro Hainan Airlines Co. Ltd e Mohamed Barkan e a. contro Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Amtsgericht Düsseldorf e dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 1 – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1 – Nozione di “materia contrattuale” – Contratto di prestazione di servizi – Volo con coincidenza effettuato da vettori aerei diversi – Nozione di “luogo di esecuzione” – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Diritto dei passeggeri aerei a compensazione pecuniaria per negato imbarco e per ritardo prolungato di un volo – Azione per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposta nei confronti del vettore aereo operativo non domiciliato in uno Stato membro o con il quale i passeggeri non hanno alcun vincolo contrattuale. — Cause riunite C-274/16, C-447/16 e C-448/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la competenza giurisdizionale nelle azioni per compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 relative a voli con coincidenza operati da vettori diversi. Ha ritenuto che tali domande siano di natura contrattuale anche se proposte contro il vettore operativo non contraente e che il luogo di esecuzione sia, in linea di principio, l’aeroporto di arrivo del secondo volo. Ha però escluso l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo.
Competenza giurisdizionale nelle azioni per compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di volo con coincidenza operato da vettori diversi: nozione di materia contrattuale e luogo di esecuzione.
La questione giuridica
Se, nelle azioni per compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 proposte contro il vettore aereo operativo non contraente del passeggero: 1) la domanda rientri nella nozione di "materia contrattuale" ai fini dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001; 2) nel caso di volo con coincidenza operato da due vettori diversi, il "luogo di esecuzione" sia il luogo di arrivo del secondo volo; 3) nel caso del vettore domiciliato in uno Stato terzo, possa applicarsi l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001.
Principio di diritto
La domanda di compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004, proposta nei confronti del vettore aereo operativo anche se non è la controparte contrattuale del passeggero, rientra nella "materia contrattuale" ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001; inoltre, in caso di volo con coincidenza effettuato da due vettori diversi, il "luogo di esecuzione" del servizio di trasporto è il luogo di arrivo del secondo volo, quale uno dei luoghi di prestazione principale del contratto. Tuttavia, l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non si applica al convenuto domiciliato in uno Stato terzo; in tal caso opera l’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che rinvia al diritto processuale dello Stato membro adito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 5, punto 1, lettere a) e b), regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 60, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 44/2001
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punto 1, lettere a) e b), regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 66, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettere b), g) e h), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
Competenza giurisdizionale nelle azioni per compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di volo con coincidenza
La sentenza riunisce tre rinvii pregiudiziali provenienti da giudici tedeschi in controversie relative a compensazioni pecuniarie dovute ai passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La Corte è chiamata a precisare, in particolare, la portata della nozione di materia contrattuale e del luogo di esecuzione nei casi di voli con coincidenza operati da vettori differenti.
Fatti e procedimenti principali
Nella causa C‑274/16, i passeggeri avevano prenotato un viaggio Ibiza–Düsseldorf via Palma di Maiorca, con il primo volo operato da Air Nostrum e il secondo da Air Berlin. Il ritardo del primo volo fece perdere la coincidenza, e la cessione del credito a flightright GmbH diede luogo all’azione contro Air Nostrum. Nella causa C‑447/16, il sig. Becker aveva prenotato Berlino–Pechino via Bruxelles; il secondo volo, operato da Hainan Airlines, non ebbe luogo e il passeggero chiese la compensazione per negato imbarco. Nella causa C‑448/16, la famiglia Barkan aveva prenotato Melilla–Francoforte sul Meno via Madrid; il ritardo del primo volo operato da Air Nostrum comportò la perdita della coincidenza e un arrivo in ritardo alla destinazione finale.
Normativa rilevante
La Corte interpreta l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonché l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, che disciplinano la competenza speciale in materia contrattuale. Viene inoltre richiamato il regolamento n. 261/2004, in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 7, oltre alle disposizioni definitorie dell’articolo 2. Per la causa C‑447/16 è rilevante anche l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, applicabile quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro.
Ricevibilità e campo di applicazione del regolamento n. 44/2001
Nella causa C‑447/16 la Commissione aveva contestato l’applicabilità dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, poiché Hainan Airlines era stabilita in Cina e non aveva succursali in Germania. La Corte ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e, una volta chiarito che la risposta sulla nozione di luogo di esecuzione è necessaria al giudice nazionale per determinare la competenza, dichiara la questione ricevibile. Nel merito, precisa però che l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 si applica solo ai convenuti domiciliati nel territorio di uno Stato membro; per i convenuti domiciliati in Stati terzi opera l’articolo 4, paragrafo 1.
Nozione di materia contrattuale
La Corte afferma che la nozione di materia contrattuale va interpretata autonomamente e comprende tutte le obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto il cui inadempimento è invocato. Non è necessario che il convenuto sia la controparte contrattuale del passeggero, purché l’azione si fondi su un’obbligazione giuridica liberamente assunta nell’ambito del contratto di trasporto. In base all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, il vettore aereo operativo che non ha concluso il contratto agisce per conto della persona che lo ha concluso; perciò la domanda di compensazione contro il vettore operativo resta riconducibile al contratto di trasporto aereo.
Luogo di esecuzione nei voli con coincidenza
Richiamando la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rehder, la Corte ricorda che, nei contratti di trasporto aereo, i luoghi di partenza e di arrivo sono entrambi luoghi di prestazione principale del servizio. Nel caso di un volo con coincidenza prenotato con un’unica operazione contrattuale, il contratto obbliga il vettore a trasportare il passeggero da un punto A a un punto C; dunque il luogo di arrivo del secondo volo costituisce uno dei luoghi di esecuzione. Questa conclusione vale anche quando il primo e il secondo volo sono operati da vettori diversi e la domanda sia proposta contro il vettore operativo del solo primo o del solo secondo tratto.
Decisione sul vettore domiciliato in uno Stato terzo
Con riguardo alla causa C‑447/16, la Corte esclude l’applicazione dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato terzo, come Hainan Airlines. In tale ipotesi, la competenza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro adito, fermo restando che tale disciplina non può rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Dispositivo
La Corte decide che:
- l’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 44/2001 non si applica al convenuto domiciliato in uno Stato terzo;
- la domanda di compensazione pecuniaria ex regolamento n. 261/2004 contro il vettore operativo non contraente rientra nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001;
- nel caso di volo con coincidenza, il luogo di arrivo del secondo volo è il luogo di esecuzione ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 e dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, anche se l’irregolarità è avvenuta sul primo tratto e i vettori sono diversi.
Principi pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i consulenti, la pronuncia conferma che le azioni dei passeggeri aerei per compensazione pecuniaria possono essere incardinate davanti al giudice del luogo di arrivo del volo finale nei casi di coincidenza, anche quando l’azione è rivolta al vettore che ha operato solo uno dei segmenti. Resta però decisivo verificare se il convenuto sia domiciliato nell’Unione: in caso contrario non opera il foro speciale dell’articolo 5 del regolamento n. 44/2001, ma la disciplina nazionale richiamata dall’articolo 4, paragrafo 1.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-31/17
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-159/17
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-127/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-494/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-560/16
- Sentenza · 7 mar 2018Corte di giustizia, Sentenza C-651/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →