Corte di giustizia, Sentenza C-31/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2018. — Cristal Union contro Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) – Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità – Obbligo di esenzione – Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) – Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia – Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione – Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità. — Causa C-31/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nella direttiva 2003/96/CE, l’esenzione obbligatoria per i prodotti energetici usati per produrre elettricità si applica anche ai casi di cogenerazione. La facoltà degli Stati membri di prevedere esenzioni o riduzioni per i prodotti impiegati nella generazione combinata di calore ed energia non limita tale obbligo. Ne consegue che la parte di gas naturale destinata alla produzione di elettricità in un impianto di cogenerazione deve essere esentata.
Tassazione dei prodotti energetici utilizzati in un impianto di cogenerazione: applicabilità dell’esenzione obbligatoria per i prodotti impiegati a produrre elettricità anche quando la produzione è combinata con calore.
La questione giuridica
Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE imponga l’esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità anche quando tali prodotti sono impiegati in un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di calore ed elettricità, oppure se in tale ipotesi operi soltanto la facoltà di esenzione o riduzione prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE impone agli Stati membri di esentare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità anche quando tali prodotti sono impiegati in un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di calore ed elettricità; l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), attribuisce solo una facoltà supplementare di prevedere esenzioni o riduzioni per la parte di prodotti energetici riferibile alla produzione combinata, senza escludere l’esenzione obbligatoria per la quota utilizzata per l’elettricità.
Norme richiamate
- Direttiva 2003/96/CE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/12/CEE
- Direttiva 2000/47/CE
- Direttiva 2012/27/UE
- Direttiva 2003/87/CE
Tassazione del gas naturale in impianto di cogenerazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese in materia di tassazione dei prodotti energetici ai sensi della direttiva 2003/96/CE. La controversia opponeva Cristal Union, succeduta a Sucrerie de Toury SA, al ministro francese dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’imposta interna di consumo applicata al gas naturale utilizzato in un impianto di cogenerazione.
Fatti e procedimento principale
Sucrerie de Toury gestiva un impianto che utilizzava gas naturale per la produzione combinata di calore ed elettricità. Per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 25 dicembre 2007, il gas era stato assoggettato, dal fornitore, all’imposta interna di consumo prevista dal codice doganale francese. La società riteneva invece che il gas dovesse essere esentato in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e chiedeva il risarcimento del danno asseritamente derivato dal ritardo di trasposizione della norma nell’ordinamento francese.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 1 della direttiva 2003/96/CE, che impone agli Stati membri di tassare i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla direttiva;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), che prevede l’esenzione obbligatoria per i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità;
- l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che consente esenzioni o riduzioni per i prodotti energetici utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
- l’articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, relativo ai piccoli produttori di elettricità;
- i considerando 2-7, 11, 12, 24 e 25 della direttiva, richiamati per le finalità di mercato interno, tutela ambientale e trattamento privilegiato della cogenerazione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se, per i prodotti energetici utilizzati in cogenerazione, si applichi solo la facoltà di esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), oppure anche l’obbligo di esenzione di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), almeno per la parte dei prodotti corrispondente alla produzione di elettricità.
Ragionamento della Corte
La Corte parte dall’interpretazione letterale dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a): la disposizione impone agli Stati membri di esentare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità, senza distinguere tra produzione di elettricità pura e produzione combinata con calore.
Sotto il profilo sistematico, la Corte osserva che:
- l’articolo 14 contiene un elenco tassativo di esenzioni obbligatorie;
- il legislatore dell’Unione ha previsto espressamente le deroghe al regime obbligatorio solo in casi specifici, ossia la facoltà di tassare per motivi di politica ambientale e il regime dei piccoli produttori;
- l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), non può essere letto come norma limitativa dell’articolo 14, ma solo come facoltà aggiuntiva per i prodotti impiegati nella generazione combinata.
Sul piano teleologico, la Corte valorizza tre obiettivi della direttiva 2003/96/CE:
- evitare doppie imposizioni sull’elettricità;
- prevenire distorsioni della concorrenza nel mercato interno dell’energia;
- favorire obiettivi di politica ambientale, tenendo conto che la cogenerazione è generalmente più efficiente e meno emissiva rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità.
La Corte respinge l’argomento secondo cui le difficoltà pratiche di ripartizione tra quota di combustibile destinata al calore e quota destinata all’elettricità potrebbero giustificare un’esenzione solo facoltativa: tali difficoltà non possono derogare a un obbligo espresso di esenzione. Precisa inoltre che l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), ha funzione residuale e supplementare, consentendo agli Stati membri di introdurre un trattamento privilegiato per la cogenerazione, ma non di sottrarre la quota di prodotto utilizzata per la produzione di elettricità all’esenzione obbligatoria.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità anche quando tali prodotti sono impiegati per la produzione combinata di elettricità e calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
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