Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10943/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto appello contro l'ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva respinto, in via gradata, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello per mancata prova della notificazione della citazione al Ministero. In cassazione il ricorrente ha censurato tale statuizione sostenendo che la citazione era stata in realtà notificata il 18 gennaio 2019, come da relata allegata al ricorso, non prodotta nel giudizio di appello, e ha dedotto che la regolarità della notifica avrebbe comportato la rimessione in termini e quindi la tempestività dell'appello. Ha inoltre richiamato la gravità delle proprie condizioni cliniche a sostegno della domanda di protezione umanitaria, producendo documentazione medica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche immediatamente riconducibili a uno dei motivi tassativi di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c.; nella specie il ricorrente si era limitato a contestare in modo generico la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di notifica, senza indicare un vizio specifico della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibile la produzione in sede di legittimità della relata di notifica e della documentazione medica, poiché i nuovi documenti sono ammissibili solo nei casi tassativi previsti dall'art. 372 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione del Ministero; disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Richiamato solo per la fissazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale in cassazione.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche, riconducibili in modo immediato e inequivocabile a uno dei motivi tassativi di impugnazione.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità la produzione di nuovi documenti è consentita solo nelle tassative ipotesi previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

  • Cass. S.U. 32415/2021

    Usata come precedente a sostegno del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • Cass. S.U. 5314/2020

    Richiamata per il principio relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contenga censure specifiche e chiaramente riconducibili a uno dei motivi tassativi dell'art. 360, comma 1, c.p.c., non essendo sufficiente una contestazione generica della decisione impugnata.
  • La produzione di nuovi documenti in sede di legittimità è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dall'art. 372 c.p.c.; fuori da tali ipotesi, la documentazione nuova non può essere esaminata.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.